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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2019 15.2019.55

11 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·983 mots·~5 min·2

Résumé

Rifiuto di annullare o sospendere un’esecuzione. Restituzione del termine per contestare una proposta di giudizio contenente il rigetto dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.55

Lugano 11 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 luglio 2019 di

 RI 1 __________--__________ (patrocinata inizialmente dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 28 giugno 2019 con cui ha rifiutato di annullare o sospendere l’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la PI 1 ha escusso RI 1 il 15 maggio 2017 per l’incasso di fr. 4'521.10 oltre agli accessori;

                                         che contro l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio d’esecu­­zione (UE) di Lugano il 30 agosto 2018 per il 4 ottobre 2018 (e contro alcuni altri avvisi di pignoramento), RI 1 ha presentato ricorso a questa Camera il 6 settembre 2018, chiedendo di accertare in via pregiudiziale la nullità “del pignoramento” e di sospenderlo “nel merito” fino alla decisione su un precedente ricorso, poi emessa il successivo 3 dicembre (inc. 15.2018.50);

                                         che la ricorrente ha fatto valere di avere interposto opposizione all’esecuzione della PI 1, ha chiesto alla Camera di esigere dall’UE l’esibizione del titolo in base al qua­le l’esecuzione era stata proseguita e allegato la mancanza di un foro esecutivo in Svizzera, vista la sua partenza per l’estero;

                                         che la Camera ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto riguarda le domande di annullamento o sospensione del pignoramento, giacché non era ancora stato eseguito alcun pignoramento, e l’ha respinto per il resto, dal momento che, da una parte, la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione da lei interposta figurava negli atti – motivo per cui non è stato ritenuto necessario richiamarla – e dall’altra perché l’avviso di pignoramento le era stato notificato prima della notifica, il 4 ottobre 2018, della sua partenza per l’estero (sentenza 15.2018.78 del 23 aprile 2019);

                                         che il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione appena citata è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza del 3 giugno 2019 (inc. 5A_406/2019);

                                         che il 26 giugno 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di “stralciare sub di sospendere immediatamente il pignoramento del presunto credito di PI 1 sino a chiarimenti sia presso la Giudicatura di pace sia presso l’UE, e ciò sino ad ottenimento della restituzione del termine per contestare la proposta di decisione della Giudicatura”, asseverando che tale proposta di giudizio contenen­te il rigetto dell’opposizione non le era stata notificata;

                                         che in risposta l’UE le ha fatto presente il successivo 28 giugno che le sue contestazioni erano già state respinte nella decisione 23 aprile 2019 della Camera, cui esso ha ritenuto di doversi attenere, sicché ha preannunciato il pignoramento della rendita mensile a lei versata dall’__________;

                                         che con il ricorso in esame, del 10 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la decisione dell’UE e di “volersi pronunciare nuovamente sulla lite, nel senso dei considerandi innanzi analizzati”, in cui asserisce di essere venuta a conoscenza della proposta di giudizio emanata dalla Giudicatura di pace di Lugano Est il 20 giugno 2018 solo il 26 giugno 2019, quando “finalmente” ha potuto accedere all’incarto dell’UE;

                                         che in realtà gli estremi di tale proposta di giudizio sono già contenuti nella sentenza 23 aprile 2019 di questa Camera;

                                         che a sostegno dell’allegazione secondo cui la Camera e l’UE avrebbero sempre negato l’accesso al fascicolo relativo all’esecu­zione in questione la ricorrente non ha prodotto neppure una sola delle sue pretese reiterate domande;

                                         che non spiega nemmeno perché ha atteso il 26 giugno 2019 per chiedere delucidazioni alla Giudicatura di pace in merito a una decisione – lo si ripete – a lei già nota dall’inizio del maggio 2019 (quando ha ritirato la decisione del 23 aprile 2019), né perché non l’ha ancora impugnata;

                                         che l’inizio del decorso di un termine di ricorso, è bene ricordarlo, non può essere differito a piacimento;

                                         che il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi, e 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenze della CEF 14.2015.210 del 22 ottobre 2015 consid. 6.3, 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012);

                                         che non impugnata tempestivamente da quando la ricorrente ne ha avuto conoscenza, la proposta di giudizio è pertanto da considerare passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione, tanto meno in questa sede;

                                         che anche la questione del foro esecutivo è da ritenere definitivamente risolta con la sentenza del Tribunale federale del 3 giugno 2019 (inc. 5A_406/2019);

                                         che in assenza d’indicazioni contrarie, la sentenza va intimata alla ricorrente presso la sua patrocinatrice, anche se nel frattempo (o meglio il 21 ottobre 2019), quest’ultima è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  RI 1 presso RA 1, casella postale __________, __________; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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