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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2019 15.2019.45

30 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,253 mots·~6 min·2

Résumé

Beneficium excussionis realis. Pegno immobiliare all’estero. Portata dell’ipoteca del diritto italiano

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.45

Lugano 30 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 27 mag­gio 2019 da

 RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 26 marzo 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 37'103.60 sulla scorta di un decreto ingiuntivo emesso il 19 gennaio 2017 dal Tribunale di Verona.

                                  B.   Interposta opposizione contro il precetto esecutivo al momento della notifica avvenuta il 16 maggio 2019, con ricorso del 27 maggio 2019 RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione, facendo valere il beneficio d’escussione reale (beneficium excussionis realis) giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF.

                                  C.   Con osservazioni del 7 giugno 2019 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno. Presentato all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 16 maggio 2019, il gravame in questione è in linea di principio ricevibile.

                                   2.   Nel ricorso l’escussa evidenzia che il credito ricevuto in cessione e poi posto in esecuzione dal procedente è garantito da un pegno immobiliare, ossia da un’ipoteca giudiziale gravante le particelle n. __________ e __________ del Comune italiano di __________ __________, di sua proprietà. A sua mente, per la valutazione dell’ammissibilità del­l’eccezione del beneficio d’escussione reale sono determinanti le disposizioni materiali applicabili al pegno in forza degli art. 99 segg. LDIP, in concreto quindi il diritto italiano, posto che i fondi gravati si trovano in Italia. RI 1 argomenta che al debitore è riconosciuto tale beneficio anche quando il pegno è situato all’estero, purché l’oggetto ne sia un immobile e il diritto applicabile nel luogo di situazione del pegno riconosca l’eccezione in questione, ciò che, ella afferma, è il caso del diritto italiano, o meglio dell’art. 2911 cpv. 1 del Codice civile (CCit.). Di conseguenza, la ricorrente postula l’annullamento dell’esecuzione.

                                   3.   Il procedente si oppone al ricorso sostenendo che secondo il diritto italiano (art. 2784 CCit.) possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. L’istituto del pegno in Italia è un diritto reale di garanzia su un bene mobile. Per l’art. 2808 CCit. l’ipoteca invece ha per oggetto beni immobili. Ora, l’art. 2911 CCit. prevede una diversa regolamentazione a dipendenza si tratti di ipoteca o di pegno. Esso dispone infatti che “il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno” mentre “non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca”.

                                         Per l’osservante la giurisprudenza italiana ha stabilito riguardo ai beni ipotecati che il creditore ipotecario può pignorare beni mobili del debitore anche senza sottoporre ad esecuzione i beni immobili gravati da ipoteca in suo favore, in quanto il divieto previsto dall’art. 2911 comma 1 CCit non si estende ai beni mobili.

                                   4.   Nel caso di specie, come emerge dagli atti – segnatamente dalle ispezioni ipotecarie del 24 maggio 2019 e dall’atto di “cessione del credito e contestuale surroga nell’ipoteca” del 29 ottobre 2018 tra __________ __________ e PI 1 – e come peraltro esplicitamente riconosciuto dalle parti, a garanzia del suo credito il procedente beneficia di un’ipoteca giudiziale derivante dal decreto ingiuntivo e gravante le note particelle di proprietà di RI 1.

                                   5.   Quando il pegno si trova all’estero, l’ammissibilità dell’eccezione del beneficium excussionis realis è disciplinata dal diritto applicabile nel luogo di situazione del pegno in base all’art. 99 LDIP (Hunke­ler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 41 LEF). Il debitore può pertanto appellarsi con successo all’ec­cezione unicamente quando pure il diritto estero la conosce (DTF 68 III 134, 65 III 94 consid. 2, 36 I 339 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_159/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3; Hunkeler, ibidem; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 34 ad art. 41 LEF; Rigot in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 41 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 41 LEF). In concreto quindi RI 1 può avvalersi del beneficio solo se il diritto italiano lo prevede.

                                   6.   Per il diritto italiano possono essere dati in pegno beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784 cpv. 2 CCit.) ma non beni immobili. Beni immobili possono invece essere dati in garanzia del credito di un terzo mediante l’istituto dell’ipoteca (art. 2808 e 2810 CCit.). Ne consegue che in concreto PI 1 è al beneficio di un’ipoteca, essendo il suo credito garantito da beni immobili situati in Italia.

                                   7.   L’art. 2911 cpv. 1 CCit. prevede che il creditore al beneficio di un diritto di pegno può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore purché sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato dal pegno (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª ed. 2010, t. II, n. 1 ad art. 2911 CCit.; Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 10ª ed. 2011, n. 4 ad art. 2911 CCit.). Quando però, come in concreto, la garanzia è un’ipoteca, al creditore ipotecario è fatto divieto unicamente di pignorare beni immobili del debitore diversi da quelli gravati da ipoteca se non ha sopposto a esecuzione anche questi ultimi, mentre può pignorare altri beni mobili del debitore senza questa restrizione (Cian/Trabucchi, ibidem). Ne consegue quindi che PI 1 poteva, come ha fatto, procedere in via esecutiva ordinaria contro RI 1. Ella potrà semmai invocare l’eccezione in sede di pignoramento ove esso dovesse vertere su beni immobili. Da quanto precede discende quindi la reiezione del ricorso.

                                   8.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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