Incarto n. 15.2019.41
Lugano 18 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 3 giugno 2019 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 23 maggio 2019 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________ e __________) Confederazione Svizzera, Berna (n. __________ e __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti, ammontanti complessivamente a fr. 11'640.20 al momento del pignoramento.
B. Il 23 maggio 2019 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore (cassa pensione)
fr.
2'654.00
Debitore (rendita AVS)
fr.
1'632.00
Coniuge (rendita AVS)
fr.
1'842.00
30.06%
Totale
fr.
6'128.00
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'992.00
comprensivo di spese accessorie e conguaglio
Assicurazione malattia
fr.
943.00
premio LAMAL
Altri
fr.
275.00
spese mediche supplementari, farmacia, dentista
Altri
fr.
200.00
supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)
Altri
fr.
200.00
trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite mediche frequenti
Totale
fr.
5'310.00
100%
L’UE ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escusso in fr. 3'713.88, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie. Da tale cifra ha poi dedotto fr. 1'632.–, corrispondenti all’ammontare della sua rendita AVS, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 3, l’importo mensile eccedente fr. 2'081.90.
C. Con ricorso del 3 giugno 2019, RI 1 ha chiesto di annullare la decisione di pignoramento e di emetterne una nuova nel quale riconoscere in più nel suo minimo vitale fr. 506.05 mensili per spese mediche e fr. 420.– mensili per aiuto domiciliare.
D. Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera non hanno presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 maggio 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Secondo costante giurisprudenza e dottrina nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92).
3.1 Nel caso in esame l’UE ha stabilito il minimo vitale del ricorrente in fr. 3'713.88. Seguendo il principio sopra indicato esso ha poi dedotto da questa somma la rendita impignorabile dell’AVS, di fr. 1'632.–, ottenendo un saldo di fr. 2'081.90 mensile, corrispondente alla parte del reddito limitatamente pignorabile (rendita della cassa pensione) che dev’essere lasciato a disposizione dell’escusso per coprire il proprio minimo vitale. L’UE ha poi proceduto correttamente a pignorare la rendita pensionistica limitatamente alla somma eccedente fr. 2'081.90, come indicato sia a pagina 1 della decisione di pignoramento del 23 maggio 2019, sia nella notificazione di pignoramento di stessa data trasmessa alla cassa pensioni dell’escusso.
3.2 Sennonché, come correttamente evidenziato dall’escusso, per un evidente errore di conteggio a pagina 4 del verbale di pignoramento il reddito mensile pignorabile è indicato in fr. 2'204.10 (corrispondente all’ammontare di quanto ricevuto dall’escusso dalla cassa pensione e dall’AVS, dedotti i fr. 2'081.90 da lasciargli a disposizione, unitamente all’AVS, per coprire il suo minimo esistenziale). Si tratta invero di un errore del programma informatico utilizzato dall’UE, in via di soluzione. Per quanto attiene al ricorso in esame, ad ogni modo, l’inesattezza è senza rilievo pratico dal momento che la decisione indica correttamente sulla prima pagina che la rendita pensionistica è pignorata limitatamente a ciò che eccede fr. 2'081.90 ed è anche quanto è stato comunicato alla PI 3 con la notificazione del 13 giugno 2019 e quanto verrà indicato nel verbale di pignoramento una volta scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni. Non è necessario correggere un errore nella motivazione della decisione, che non ne pregiudica il dispositivo.
4. Il ricorrente chiede, per motivi di salute, di essere esentato dal doversi presentare fisicamente all’UE di Lugano e di essere autorizzato a semplicemente consegnare le fotocopie riferite alle rendite percepite e alle spese sostenute e a confermare che nulla è cambiato negli ultimi mesi.
4.1 In linea di principio, l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 91 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 89 LEF). Può prescindere da un’ispezione del domicilio se secondo precedenti esperienze si può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron, op. cit. loc. cit.; sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid. 5.1).
4.2 Ciò posto, la domanda del ricorrente è giustificata, anche alla luce del suo stato di salute precario (v. sotto consid. 5). Ne consegue che, ove avrà necessità in futuro di effettuare nuovi pignoramenti oppure acquisire informazioni o documenti che non possano essere assunti per telefono o per posta, l’UE si recherà al domicilio del ricorrente, fermo restando che le spese di trasferta andranno computate nelle spese esecutive.
5. Il ricorrente afferma di trovarsi in uno stato di grave precarietà fisica a seguito di un intervento al cuore nel febbraio del 2018 e a un ictus avvenuto nel settembre/ottobre del 2018. Anche la moglie poi negli ultimi 2 anni è stata sottoposta a __________ e a __________ a intense terapie per ritardare l’avanzare di una malattia agli occhi. Essa inoltre è ancora in cure per un carcinoma mammario. RI 1 si lamenta del fatto che, ignorando il suo stato di ammalato cronico, l’UE ha ridotto le spese supplementari per gravi malattie dai fr. 780.– riconosciuti nell’ambito di un precedente pignoramento a fr. 245.– ed ha annullato completamente l’importo in precedenza computato per l’aiuto domiciliare.
Il ricorrente assevera di aver avuto per sé e per la moglie nel periodo da gennaio ad aprile del 2019 spese di malattia per complessivi fr. 1'277.65 (doc. 5), ossia mediamente fr. 306.90 mensili, e che a seguito della cronicità delle loro affezioni faranno seguito mese dopo mese altri importi analoghi. Inoltre egli fa valere di aver avuto spese dentarie per fr. 1'970.–, che paga ratealmente in ragione di fr. 164.15 mensili (doc. 6). A tali costi si aggiungono circa fr. 427.– annui (ossia fr. 35.– mensili) per le spese per medicamenti prescritti medicalmente, riconosciute anche dall’Ufficio di tassazione (doc. 7). Egli afferma infine che le spese mediche della sua famiglia, comprensive delle spese susseguenti al diabete, sono di fr. 6'828.– all’anno, ossia di fr. 506.05 mensili, come accertato fiscalmente (doc. 8). Chiede pertanto che gli sia riconosciuto questo importo mensile fisso.
5.1 In base al punto 2.8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
5.2 Nel caso specifico, dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a favore della cassa malattia da gennaio a maggio del 2019 (doc. 5) si evince che il ricorrente e la moglie hanno pagato in poco più di 4 mesi, oltre al premio mensile di fr. 943.–, complessivi fr. 1'227.65 per costi di malattia, vale a dire una media mensile arrotondata per eccesso di fr. 306.90. Dagli atti, e in particolare dal rapporto medico provvisorio del 15 ottobre 2018 rilasciato dalla Clinica __________ e dal certificato medico del 17 dicembre 2018 della dottoressa __________ (doc. 3) risulta anche il carattere cronico dei problemi di salute di RI 1. Nella determinazione del minimo vitale del ricorrente e della moglie vanno pertanto considerati fr. 306.90 mensili per costi della salute a cui va aggiunto l’importo già riconosciuto dall’UE di fr. 164.– mensili per il pagamento delle prestazioni del dentista dell’escusso. Ne consegue che nel minimo esistenziale vanno conteggiati complessivi fr. 471.– per costi della salute. Ciò supera, aggiunti i fr. 200.– computati per alimentazione speciale a seguito della sua affezione da diabete, quanto accordato dall’Ufficio circondariale di tassazione per il periodo fiscale 2017, la cui determinazione riferita peraltro ad un periodo antecedente di oltre un anno all’esecuzione del pignoramento, non risulta ad ogni modo vincolante per l’ufficio d’esecuzione, il quale deve accertare autonomamente in base ai principi della LEF quanto riconoscere all’escusso.
6. Il ricorrente argomenta di necessitare, visto lo stato di salute suo e della moglie, di un aiuto domiciliare per i lavori più pesanti dell’economia domestica. Egli quantifica in 16 ore mensili tale aiuto come indicato dal medico di famiglia (doc. 3) e chiede pertanto il riconoscimento di fr. 420.– mensili nella determinazione del proprio minimo vitale.
6.1 Tra le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8 della Tabella, si possono anche annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano indispensabili e non coperte da assicurazione (sentenza della CEF 15.2006.69/70 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/c).
6.2 Nel caso di specie il ricorrente, nel produrre il certificato medico del 17 dicembre 2018 della dottoressa __________, ha dimostrato di necessitare di un aiuto domiciliare nella misura di 4-5 ore settimanali. Il ricorrente non ha tuttavia provato di sostenere effettivamente delle spese connesse all’aiuto domiciliare. Qualora egli per il futuro sosterrà simili costi, potrà sempre chiedere all’Ufficio di tenerne conto nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), alla doppia condizione di produrre la prova che gli stessi non sono coperti da un’assicurazione (assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS) e ch’egli li paga effettivamente.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 va rettificato come segue:
Minimo d’esistenza del debitore e della moglie
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'992.00
comprensivo di spese accessorie e conguaglio
Assicurazione malattia
fr.
943.00
premio LAMAL
Altri
fr.
471.00
spese mediche supplementari, farmacia, dentista
Altri
fr.
200.00
supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico)
Altri
fr.
200.00
trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite mediche frequenti
Totale
fr.
5'506.00
100%
Il minimo vitale dell’escusso è pertanto determinato in fr. 3'851.– arrotondati, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie, di fr. 5'506.–. Dedotta la rendita che RI 1 percepisce dall’AVS, di fr. 1'632.–, presso la sua cassa pensione va pignorata la quota della rendita eccedente fr. 2'219.– (fr. 3'851.–./. 1'932.–).
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo di esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'851.– mensili e presso la sua cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 2'219.–.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.