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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2019 15.2019.4

23 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·628 mots·~3 min·3

Résumé

Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.4

Lugano 23 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1 (rappresentata dall’amministratrice unica RA 1,  __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________ RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016;

                                         che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019;

                                         che con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante la procedura di ricorso;

                                         che la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60 complessivi;

                                         ch’essa ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata “in quanto priva di oggetto”;

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF);

                                         che nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima dell’inoltro del ricorso;

                                         che lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR);

                                         che d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile;

                                         che pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1 renderebbe l’esecuzione “priva di oggetto”;

                                         che ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dal­l’escutente il ritiro dell’esecuzione o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85a LEF), il procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto esecutivo;

                                         che se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito;

                                         che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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