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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.10.2019 15.2019.39

8 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,886 mots·~14 min·5

Résumé

Minimo di esistenza. Redditi da un fondo donato prima dell’esecuzione del pignoramento. Alimenti. Diritti successori. Spese per l’elettricità

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.39

Lugano 2 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 28 maggio 2019 di

 RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito l’8 aprile 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PR 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 18 giugno 2018 e il 6 settembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 procede contro il marito PI 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, di spese e ripetibili, e nella seconda di contributi alimentari arretrati (da ottobre del 2017 a settembre del 2018) per i tre figli __________, __________ e __________ secondo la decisione cautelare 9 agosto 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2016.788), ammontanti complessivamente a fr. 19'827.15 al momento del pignoramento.

                                  B.   L’8 aprile 2019 l’UE ha determinato l’impignorabilità dei redditi del­l’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore (Swiss Life)

fr.

    1'387.70

Debitore (__________-__________ __________ SA)

fr.

    1'000.00­

Debitore (IAS)

fr.

    4'427.00

Totale

fr.

    6'814.70

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Assicurazione malattia

fr.                                

       650.00

Altri

fr.

       550.00

Nafta

Altri

fr.

    4'000.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.                                

    1'175.00

Ipoteca n. __________ RFD di __________

Altri

fr.

        75.00

Assicurazione stabile

Totale

fr.

    7'650.00

                                  C.   Con ricorso del 28 maggio 2019, RI 1 chiede di correggere il conteggio del fabbisogno dell’escusso nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza di almeno fr. 650.– mensili.

                                  D.   Il 26 giugno 2019 l’UE ha interrogato nuovamente PI 1 e ha confermato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore (Swiss Life)

fr.

    1'387.70

Debitore (__________-__________ __________ SA)

fr.

    1'000.00­

Debitore (IAS)

fr.

    4'427.00

Totale

fr.

    6'814.70

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Assicurazione malattia

fr.                                

       650.00

Altri

fr.

       408.00

Termopompa + legna

Altri

fr.

    4'400.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.                                

       105.00

CHF 13'837.50 (interesse ipotecario variabile al 3%) totale fr. 13'837.50 dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore della banca

Altri

fr.

        75.00

Assicurazione stabile (__________)

Totale

fr.

    6'838.00

                                  E.   Con scritto raccomandato del 4 luglio 2019 l’UE ha comunicato alle parti il nuovo conteggio.

                                  F.   Il 10 luglio 2019 RI 1, con atto denominato “ricorso/complemento a ricorso 28.05.2019”, chiede di correggere il nuovo conteggio del fabbisogno dell’escusso nel senso di permettere il pignoramento di un’eccedenza di almeno fr. 300.– mensili.

                                  G.   Con osservazioni del 16 luglio 2019 e del 19 luglio 2019 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver operato correttamente.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato da parte dell’UE di Bellinzona, avvenuta al più presto il 22 maggio 2019, ossia il giorno successivo all’invio postale del verbale di pignoramento avvenuto il 21 maggio 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   La ricorrente argomenta che l’escusso nelle precedenti procedure giudiziarie ha fornito indicazioni diverse rispetto a quanto indicato nel conteggio dell’UE. Dalla sentenza del 9 agosto 2017 prolata dal Pretore aggiunto del Distretto di __________ nell’ambito della procedura di divorzio emergono le seguenti entrate: fr. 2'012.– rendita AI per sé, fr. 865.25 rendita Swiss Life per sé, fr. 1'050.– affitto inquilino, fr. 800.– affitto __________-__________ __________ SA, fr. 1'361.– salario da __________-__________ __________ SA. A mente di RI 1 l’escusso percepiva inoltre fr. 805.– per ciascuno dei tre figli quale rendita completiva AI e fr. 116.10 per ciascun figlio quale rendita completiva Swiss Life, per un totale di fr. 2'763.30.

                                         Differentemente dal Pretore aggiunto che ha suddiviso le singole rendite percepite dall’escusso, l’UE ha incluso in un’unica posta i redditi versati dalla Cassa cantonale di compensazione e dalla Swiss Life per la rendita d’invalidità sua e per quella completiva per i figli. Ad ogni buon conto dall’attestazione del febbraio 2019 della Cassa cantonale di compensazione emerge ch’essa ha erogato per il 2018 una rendita d’invalidità di fr. 24'144.– per PI 1 e rendite per ciascuno dei tre figli di fr. 9'660.–, ossia complessivi fr. 53'124.–, che divisi per 12 danno un’entrata mensile complessiva di fr. 4'427.–, come correttamente determinato dal­l’UE. Stesso dicasi per quanto riguarda le rendite erogate dalla Swiss Life: dall’attestazione del 12 aprile 2018 risulta che per il 2018 essa ha corrisposto ad PI 1 una rendita d’invalidità di fr. 10'383.20 e tre rendite completive per figli di complessivi fr. 6'269.40, ossia in totale fr. 16'652.60, che divisi per 12 danno un’entrata mensile complessiva di fr. 1'387.70, pari a quella stabilita dall’UE.

                                   4.   Nell’atto del 10 luglio 2019 RI 1 si lamenta che il nuovo calcolo allestito dall’UE il 26 giugno 2019 non indica nelle entrate dell’escusso la pigione di fr. 800.– mensili, di cui egli ha beneficiato fino all’agosto del 2017 per la cessione dell’uso del deposito al mappale n. __________ RFD di __________-__________ all’__________-__________ __________ SA. Questo perché subito dopo aver ricevuto la sentenza che fissava il contributo di mantenimento per i figli, egli ha donato il fondo ai due figli di primo letto.

                                4.1   Come rilevato dalla stessa ricorrente, PI 1 ha donato ai figli __________ e __________ la particella n. __________ RFD di __________. L’iscrizione del trapasso della proprietà a registro fondiario è avvenuta il 21 settembre 2017, ossia dopo l’emanazione della sentenza del 9 agosto 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di __________ e oltre un anno e mezzo prima dell’esecuzione del pignoramento. Sulla stessa particella non figura iscritto alcun diritto reale limitato a favore del donatario quale in particolare un diritto di usufrutto, motivo per il quale con il trapasso di proprietà a favore dei figli pure i diritti e gli oneri riferiti al contratto di locazione sono a loro trapassati (art. 261 cpv. 1 CO), con il diritto da parte di questi ultimi di percepire i relativi canoni locativi. Il reddito di fr. 800.– mensili non essendo più di pertinenza del­l’escusso non può essere aggiunto alle sue entrate mensili.

                                4.2   Alla creditrice rimane comunque salva la possibilità di proporre al giudice competente un’azione revocatoria giusta gli art. 285 segg. LEF, qualora ne siano dati i presupposti.

                                   5.   La ricorrente censura il fatto che l’UE non ha conteggiato il reddito di fr. 1'050.– mensili proveniente dalla locazione della proprietà di __________.

                                5.1   Come risulta dallo scritto del 27 febbraio 2019 della __________ l’escusso e la procedente hanno acceso presso questo istituto bancario due ipoteche, una di fr. 175'000.– (ipoteca __________ n. __________) in scadenza al 15 marzo 2019 e una di fr. 286'250.– (ipoteca __________ n. __________) in scadenza al 20 maggio 2019. Dallo stesso scritto emerge pure che nel caso in cui non fosse stato formalizzato il rinnovo con l’ac­cordo e la sottoscrizione di entrambi i coniugi entro l’11 marzo 2019, l’ipoteca __________ n. __________ sarebbe stata trasformata in ipoteca __________ al tasso debitore del 3%. Un simile accordo di rinnovo non risulta essere stato formalizzato né per l’una né per l’altra ipoteca, motivo per cui a decorrere rispettivamente dal 16 marzo e dal 21 maggio 2019 il tasso d’interesse ipotecario dovuto alla banca è del 3%.

                                5.2   Ciò comporta un costo di complessivi fr. 13'837.50 annuali corrispondenti a fr. 1'153.– mensili, come correttamente determinato dall’UE nel verbale di pignoramento del 26 giugno 2019. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto il canone di locazione versato dall’in­quilino della proprietà di __________, di fr. 1'050.– mensili, e ha quindi conteggiato nel calcolo del minimo vitale di PI 1 soli fr. 105.– quali costi residui per gli interessi ipotecari. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, il canone di fr. 1'050.– mensili è stato debitamente preso in considerazione in riduzione del costo per l’alloggio, conformemente al punto II/1 della Tabella.

                                   6.   La reclamante si duole che nel fabbisogno dell’escusso sono stati inseriti fr. 4'000.– per alimenti a figli e moglie (aumentati a fr. 4'400.– nel nuovo verbale) quando in realtà l’escusso in base alla sentenza del 9 agosto 2017 deve corrispondere fr. 5'113.– mensili per i tre figli, sicché dedotte le rendite completive AI e Swisslife, il carico effettivo per l’escusso è solo di fr. 2'349.70.

                                6.1   Come da lei ammesso nel complemento di ricorso del 10 luglio 2019, il modo di calcolo dell’UE, che contrariamente a quello adottato dal Pretore aggiunto non distingue le rendite per l’escusso da quelle per i figli, non necessita correttivi, perché nel risultato i due metodi si equivalgono. In realtà, il calcolo dell’UE è corretto dal profilo dell’art. 93 LEF giacché le rendite completive per i figli sono versate al padre, che ne può così effettivamente disporre. Diversa sarebbe la situazione se le rendite fossero corrisposte direttamente ai figli, secondo la riserva dell’art. 22ter cpv. 2 LAVS. Giusto quindi computare sia i redditi destinati ai figli sia le spese dell’escusso per loro.

                                6.2   Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 107 III 76 consid. 1; 111 III 19 consid. 6; 121 III 22 consid. 3/a; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 4.2.). Nel caso di specie, l’UE ha quindi tenuto conto a ragione degli alimenti di fr. 4'000.– mensili il cui pagamento è stato dimostrato per i mesi da febbraio ad aprile 2019, aumentati a fr. 4'400.– nel mese di luglio 2019. La reclamante non allega di non aver ricevuto le mensilità di maggio e giugno 2019. Ove l’escusso non dovesse continuare a pagare i fr. 4'400.– mensili stabiliti nel calcolo del suo minimo esistenziale, l’UE potrà sempre decidere di versare la som­ma direttamente alla creditrice, riducendo l’ammontare del minimo vitale.

                                   7.   RI 1 critica il fatto che non sia stato considerato il credito successorio dell’escusso conseguente al decesso della madre, avvenuto il 29 gennaio 2019. A mente della ricorrente egli partecipa con i due fratelli alla successione della madre e vanno pertanto acquisiti gli attivi successori.

                                7.1   Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inos­­servanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 4.1 e i rimandi).

                                7.2   La ricorrente non fornisce alcun indizio in merito a presunti attivi derivanti all’escusso dalla successione della madre. Da parte sua PI 1, in occasione del suo nuovo interrogatorio del 26 giugno 2019 successivo al ricorso, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione ha dichiarato di non aver ricevuto dalla madre alcuna eredità. A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti su cui indagare, l’ufficio, come visto, si è a ragione attenuto alle indicazioni fornitegli dal debitore. La censura della ricorrente dev’essere pertanto disattesa.

                                   8.   Nel complemento del 10 luglio 2019 RI 1 contesta la spesa di fr. 408.– mensili per i costi di riscaldamento reputandola eccessiva. Essa ritiene che tali costi comprendano anche la quota parte dell’inquilino, motivo per il quale chiede di ridurli per lo meno di 2/3.

                                8.1   PI 1 ha prodotto al riguardo i seguenti documenti:

                                         – la fattura 15 febbraio 2019 __________ per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita al contatore n. __________ avente come oggetto l’apparta­mento di Via __________ a __________ di complessivi fr. 670.72;

                                         – la fattura 15 febbraio 2019 dell’__________ per il periodo dal 6 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019 e riferita al contatore n. __________ avente come oggetto i servizi comuni della casa di Via __________ a __________ di fr. 1'599.74 complessivi;

                                         – la fattura gennaio 2019 della __________ __________ SA di fr. 1'938.60 per la fornitura di legna da ardere per il 2018;

                                         – la fattura 27 febbraio 2019 della __________-__________ SA di fr. 698.30 per il controllo dell’impianto elettrico.

                                         L’UE ha quindi sommato tutti questi importi, ottenendo il totale di fr. 4'906.84 annui, pari a fr. 408.90 mensili, che ha poi conteggiato nella determinazione del minimo vitale dell’escusso alla voce “termopompa + legna”.

                                8.2   Orbene secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc." Le spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento di Via __________ a __________ da lui abitato (contatore n. __________) di fr. 670.72 annuali, ossia fr. 56.– mensili, sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017 consid. 3.2) e vanno pertanto decurtate dalla somma riconosciuta all’escusso per spese di riscaldamento di fr. 408.– mensili.

                                8.3   La differenza di fr. 352.– mensili comprende pure le spese di riscaldamento riferite all’appartamento affittato. Nelle proprie osservazioni complementari del 19 luglio 2019 PI 1 ha evidenziato che il canone di locazione di fr. 1'050.– percepito dall’in­quilino include già tutte le spese. Tale allegazione non è stata contestata dalla ricorrente. Sia come sia, sommando le tre poste relative all’alloggio, di fr. 352.– per il riscaldamento (come rettificato in questa sede), fr. 105.– per le spese ipotecarie residue e fr. 75.– per l’assicurazione stabile, si giunge a un totale di fr. 532.–, che di certo non può considerarsi un costo d’alloggio eccessivo.

                                   9.   In definitiva, il minimo di esistenza di PI 1 va rettificato come segue:

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Assicurazione malattia

fr.                                

       650.00

Altri

fr.

       352.00

Termopompa + legna

Altri

fr.

    4'400.00

Alimenti figli + moglie

Altri

fr.                                

       105.00

CHF 13'837.50 (interesse ipotecario variabile al 3%) totale fr. 13'837.50 dedotto affitto inquilino CHF 1'050.– a favore della banca

Altri

fr.

        75.00

Assicurazione stabile

Totale

fr.

    6'782.00

                                         Dedotti la rendita – impignorabile in sé (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) ma da computare con gli altri redditi (DTF 135 III 26 consid. 5.1) – che RI 1 percepisce dall’AI di fr. 4'427.– e il salario ch’egli percepisce dalla __________ __________ SA di fr. 1'000.–, presso la sua cassa pensione va pignorata la quota della rendita mensile eccedente fr. 1'355.– (fr. 6'782.–./. 5'427.–).

                                10.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo esistenziale di PI 1 è stabilito in fr. 6'782.– mensili e presso la sua cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 1'355.–.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–          ; –  avv. PR 1, __________     __________.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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