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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2019 15.2019.31

14 août 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·860 mots·~4 min·4

Résumé

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica del precetto esecutivo, avvenuta in via edittale. Censure di merito e domanda di dilazione irricevibili

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.31

Lugano 14 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 12 aprile 2019 dalla

RI 1 (rappresentato dal socio e gerente RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 aprile 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla società

PI 1,

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2018 dalla PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso di fr. 6'278.02 oltre agli accessori, il 3 aprile 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso del 12 aprile 2019 contro la comminatoria di fallimento, l’RI 1 chiede una dilazione di 12 mesi della somma da pagare, di fr. 4'668.02, o “una revisione della somma a definizione totale”.

                                  C.   Con osservazioni del 2 maggio 2019, l’UE postula la reiezione del ricorso, mentre la PI 1 si è limitata a trasmettere copia di due fatture senza commento.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ot­tomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, l’RI 1 allega di non aver ricevuto il precetto esecutivo, contesta la somma di fr. 5'668.02 relativa alla fattura del 2018, sostenendo che le parti l’hanno concordata in fr. 4'668.02 il 9 maggio 2018 e si duole di non aver ancora ricevuto la documentazione concordata con lo studio __________. Chiede in conclusione una dilazione di 12 mesi della somma convenuta o “una revisione della somma a definizione totale”.

                                   3.   Da parte sua, l’UE rileva di aver dovuto pubblicare il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale del 12 febbraio 2019 dopo un vano tentativo di notifica per posta e vari tentativi infruttuosi di consegna tramite la cancelleria comunale. Nell’emettere la comminatoria di fallimento sulla scorta della domanda di continuare l’ese­­cuzione presentata dalla creditrice il 3 aprile 2019, l’UE considera di aver agito correttamente e postula di conseguenza la reiezione del ricorso.

                                   4.   Ora, la ricorrente non contesta i vani sforzi dell’UE per notificarle il precetto esecutivo per posta e tramite la cancelleria comunale né, quindi, la regolarità della sua notifica edittale (nel senso del­l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF) come ultima ratio. Il precetto esecutivo deve pertanto essere reputato notificato alla ricorrente il giorno della pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LEF), ovvero il 12 febbraio 2019. Non avendo l’escussa interposto opposizione entro dieci giorni (art. 74 LEF), l’UE ha giustamente dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dall’escutente trascorsi 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, emettendo senza indugio la comminatoria di fallimento (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Al riguardo il ricorso è pertanto infondato.

                                   5.   Sono poi irricevibili le richieste tese a una dilazione di 12 mesi della somma convenuta o a “una revisione della somma a definizione totale”. Critiche riferite al merito del credito posto in esecuzione, comprese quelle sulla sua esigibilità o il suo importo, andavano fatte interponendo opposizione al precetto esecutivo. L’au­­torità di vigilanza non è competente per esaminarle né per concedere dilazioni (sopra consid. 1). Non può pertanto entrare nel merito delle richieste della ricorrente.

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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