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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2019 15.2019.28

6 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,969 mots·~10 min·3

Résumé

Stato di ripartizione immobiliare in procedura fallimentare. Eccedenza. Interessi dei crediti garantiti da pegno

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.28

Lugano 6 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 18 aprile 2019 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro lo stato di ripartizione immobiliare depositato il 9 aprile 2019 nella procedura di fallimento relativa alla

PI 1, __________

procedura che concerne anche i seguenti interessati

PI 4, __________ (patrocinata dall’__________ __________, __________) Comunione dei comproprietari del condominio PI 2, __________ (rappresentata dall’__________, __________)

__________, __________ PI 3 (patrocinato dall’__________ __________, __________)

ritenuto

in fatto:                   A.   Nel fallimento della PI 1 l’Uf­ficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato gli elenchi oneri riferiti alla particella n. __________ RFD di __________ e alle proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________ dal 27 novembre 2017 al 16 dicembre 2017. La RI 1 (“RI 1”) vi è stata iscritta per un credito complessivo di fr. 2'220'950.50 (compresi gli interessi del 2.625% fino alla realizzazione) garantito da due cartelle ipotecarie di primo e secondo rango per complessivi fr. 1'240'000.– nominali gravanti il fondo n. __________, due cartelle ipotecarie di primo e secondo rango per complessivi fr. 450'000.– nominali gravanti la PPP n. __________ e due cartelle ipotecarie di primo e secondo rango per complessivi fr. 450'000.– nominali gravanti la PPP n. __________.

                                  B.   Il 5 giugno 2018 l’UF ha aggiudicato la particella n. __________ alla __________ per fr. 1'777'000.– e le PPP n. __________ e __________ alla RI 1 per rispettivamente fr. 470'000.– e fr. 490'000.–.

                                  C.   Lo stato di ripartizione del ricavato delle vendite è stato inviato alla RI 1 con raccomandata dell’8 aprile 2019 ed è stato depositato all’UF a partire dal giorno successivo.

                                         Dallo stesso emerge che il ricavo netto della realizzazione e del­l’amministrazione della particella n. __________ RFD di __________ è di fr. 1'766'395.80. Dedotti i crediti garantiti da ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________, l’im­porto da ripartire tra gli altri creditori è di fr. 1'740'363.80, di cui fr. 1'151'205.25 sono assegnati in contanti alla RI 1.

                                         Il ricavo netto della realizzazione e dell’amministrazione della PPP __________ RFD di __________ è di fr. 481'188.45. Dedotti i crediti garantiti da ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________, l’importo da ripartire tra gli altri creditori è di fr. 479'730.05, interamente assegnati alla RI 1, nella misura di fr. 15'192.25 in contanti e per il resto in compensazione del prez­zo d’aggiudicazione.

                                         Il ricavo netto della realizzazione e dell’amministrazione della PPP __________ RFD di __________ è di fr. 480'127.20. Dedotti i crediti garantiti da ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________, l’importo da ripartire tra i creditori pignoratizi è di fr. 478'525.80, interamente assegnati alla RI 1 in compensazione del prezzo d’aggiudicazione.

                                         La differenza tra l’importo da ripartire tra i creditori pignoratizi della particella n. __________, di fr. 1'740'363.80, e quello assegnato alla ricorrente, di fr. 1'151'205.25, pari a fr. 589'158.55, è stata suddivisa dall’UF fra i tre fondi posti all’asta in proporzione dei rispettivi ricavi, e pertanto è stato assegnato un ulteriore importo di fr. 382'511.80 alla particella n. __________, di fr. 101'170.80 alla PPP n. __________ e di fr. 105'475.95 alla PPP n. __________, secondo la seguente ripartizione:

                                         –  l’intera somma assegnata alla particella n. __________ è devoluta ai creditori chirografariRI 1) e di III. e IV. grado (PI 4);

                                         –  la somma assegnata alla PPP __________ è attribuita per fr. 47'605.50 complessivi alla Comunione dei comproprietari del condominio PI 2, a beneficio d’ipoteche legali, e per fr. 50'838.40 alla società __________ __________ di __________ (__________) SA, portatrice della cartella ipotecaria di terzo grado, l’eccedenza di fr. 2'726.50 essen­do devoluta ai creditori chirografari;

                                         –  la somma assegnata alla PPP __________ è attribuita per fr. 57'030.35 complessivi alla Comunione dei comproprietari del condominio PI 2, a beneficio d’ipoteche legali, e per fr. 38'950.– a PI 3, portatore della cartella ipotecaria di terzo grado, l’ecce­denza di fr. 9'495.60 essendo devoluta ai creditori chirografari.

                                  D.   Con ricorso del 18 aprile 2019 la RI 1 postula la riforma dello stato di ripartizione nel senso che le eccedenze di fr. 394'733.90 complessivi siano devolute ai creditori pignoratizi, secondo l’or­dine della loro iscrizione negli elenchi oneri, per gli interessi dei loro crediti garantiti da pegno decorsi dal fallimento alla realizzazione, cosicché a lei sia riconosciuto un dividendo complessivo di fr. 2'220'950.50 (ossia fr. 111'489.40 supplementari).

                                  E.   Con decreto del 26 aprile 2019 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo limitatamente alla distribuzione delle eccedenze di complessivi fr. 394'733.90.

                                  F.   Con osservazioni del 14 maggio 2019 l’UF si è rimesso al giudizio della Camera, mentre gli altri creditori sono rimasti silenti. Interpellati con ordinanza dell’8 agosto 2019 specificatamente sul possibile annullamento della decisione dell’UF di attribuire ai creditori pignoratizi garantiti unicamente dalle PPP n. __________ e __________ parte del­l’eccedenza di fr. 5'015'158.56 verificatasi nella realizzazione della particella n. __________, la Comunione dei comproprietari del condominio PI 2 ha comunicato il 13 agosto di opporsi all’annullamento prospettato; nello stesso senso si è espresso pure PI 3 con scritto del 22 agosto 2019, postulando inoltre l’attribuzione di fr. 4'750.– supplementari per gli interessi fino alla realizzazione. Nel termine di dieci giorni impartitogli con la stessa ordinanza, mediante la quale gli sono stati notificati lo stato di riparto e il ricorso, PI 4 è invece rimasto silente.

Considerando

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla ricorrente avvenuta il 9 aprile 2019 (come il deposito dello stesso), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Con il ricorso la RI 1 evidenzia di essere creditrice ipotecaria nei confronti della fallita per complessivi fr. 2'109'461.10 per capitale e interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento e di ulteriori fr. 111'489.40 per gli interessi decorsi tra il giorno del fallimento e quello della realizzazione. Dato che tutti i creditori pignoratizi sono stati interamente soddisfatti in capitale e interessi calcolati fino al giorno dell’apertura del fallimento, la ricorrente chiede che, in virtù dell’art. 209 cpv. 2 LEF, le eccedenze di fr. 394'733.90 complessivi siano devolute in priorità alla copertura degli interessi ipotecari intercorsi tra la dichiarazione del fallimento e la realizzazione e postula di conseguenza per sé stessa un dividendo supplementare di fr. 111'489.40.

                                         Nelle sue osservazioni al ricorso l’UF rileva che l’eccedenza riferita al fondo n. __________ ha la propria origine nel fatto che i cessionari del mutuo garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti il fondo in terzo e quarto grado hanno omesso d’includere quei pegni nel­l’atto di cessione, altrimenti il loro credito, di fr. 427'555.55, avreb­be esaurito integralmente l’eccedenza di fr. 382'511.80. Motivo per cui ha ritenuto l’art. 209 cpv. 2 LEF inapplicabile.

                                   3.   Giusta l’art. 209 cpv. 2 LEF gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione del pegno nella misura in cui il ricavo conseguito sia superiore all’importo del debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione del fallimento (sentenza della CEF 15.2013.118 del 14 marzo 2014 consid. 4).

                                3.1   Nel caso in esame, dedotte le ipoteche legali del Cantone e del Comune di __________, il ricavo netto della realizzazione del fondo n. 3704, pari a fr. 1'740'363.80, supera il saldo (di fr. 1'151'205.25) del credito (di fr. 2'109'461.10) iscritto a suo favore nei tre elenchi oneri (compresi gli interessi del 2.625% fino all’apertura del fallimento, del 31 maggio 2016), dopo la compensazione con il prezzo d’aggiudicazione netto delle due PPP acquistate dalla stessa RI 1 (di fr. 479'730.05 e 478'525.80). Ne discende che sull’ec­cedenza di fr. 589'158.55 (fr. 1'740'363.80 ./. fr. 1'151'205.25), in virtù dell’art. 209 cpv. 2 LEF la RI 1 ha ancora diritto agli interessi del 2.625% dal giorno successivo all’apertura del fallimento, ossia dal 1° giugno 2016, al giorno della realizzazione del pegno, il 5 giugno 2018, da lei computati in fr. 111'489.40. Contrariamente a quanto osserva l’UF, i crediti iscritti nell’elenco oneri in III. e IV. grado a favore di PI 4 non ostano all’applica­zione dell’art. 209 cpv 2 LEF, perché essi sono stati collocati d’uf­ficio nella terza classe della graduatoria senza contestazione da parte sua (v. sopra ad F), privandolo di ogni diritto sull’eccedenza.

                                3.2   Secondo il modo di ripartizione adottato dall’UF nella decisione impugnata, parte della rimanenza del ricavo del fondo n. __________, di fr. 477'669.15 (fr. 589'158.55 ./. 111'489.40), dovrebbe essere sud­divisa tra i creditori a beneficio di un pegno sulla PPP n. __________ (per fr. 98'444.30) e sulla PPP n. __________ (per fr. 95'980.35). Non se ne capisce tuttavia il motivo. Il pegno  RI 1 non è infatti un pegno gravante collettivamente i tre fondi (bensì sei cartelle ipotecarie distinte) e questi non sono stati realizzati nel quadro di un’asta in blocco. Una ripartizione delle eccedenze sarebbe stata ipotizzabile solo se la vendita delle PPP (o almeno di una di esse) avesse anch’essa generato eccedenze, ma non è stato il caso. Non è poi di rilievo l’opposizione manifestata dalla Comunione dei comproprietari del condominio PI 2 e da PI 3 (sopra ad F), poiché non spiegano perché avrebbero un diritto preferenziale (rispetto agli altri creditori chirografari) sul provento di un immobile sul quale non vantano alcun diritto di pegno.

                                3.3   La decisione dell’Ufficio sul modo di ripartire l’eccedenza del fon­do n. __________ non può d’altronde considerarsi passata in giudicato, poiché lo stato di riparto immobiliare, da qualificare come stato di riparto provvisorio giusta l’art. 266 LEF, non è stato notificato ai creditori chirografari, benché essi siano i legittimi destinatari delle eccedenze indebitamente versate ai creditori il cui pegno grava solo sulle PPP. Non avrebbe neppure senso ordinare all’UF di notificare ora ai creditori chirografari una decisione manifestamente errata. Occorre quindi rettificare d’ufficio lo stato di riparto provvisorio, nel senso che l’eccedenza di fr. 589'158.55 menzionata nella seconda pagina dello stato di ripartizione impugnato è versata alla RI 1 a concorrenza di fr. 111'489.40 a saldo degli interessi decorrenti sulla sua pretesa dall’apertura del fallimento al giorno dell’asta (giusta l’art. 209 cpv. 2 LEF), mentre la rimanenza, pari a fr. 477'669.15, è attribuita al conto degli attivi della fallita non gravati da pegno (per pagare le spese generali e i crediti chirografari).

                                3.4   La versione rettificata dello stato di riparto immobiliare andrà notificata a tutti i creditori (anche chirografari) in virtù dei combinati art. 266 cpv. 2 e 263 cpv. 2 LEF, a meno che tale comunicazione possa avvenire a breve nel quadro della notifica dello stato di ripartizione definitivo. Una volta la decisione passata in giudicato, l’UF procederà a chiedere ai creditori a beneficio di un pegno sulle PPP la restituzione dei dividendi versati loro per errore.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza lo stato di riparto immobiliare depositato il 9 aprile 2019 nel fallimento della PI 1 è rettificato nel senso indicato nel considerando 3.3.

                                1.2   All’CO 1 è ordinato di procedere come prescritto nel considerando 3.4.

                                  2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    . –   __________ __________, __________; –   __________, __________; –   __________, __________; –   __________ __________, __________.  

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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