Incarto n. 15.2019.109
Lugano 19 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 12 dicembre 2019 di
RI 1
volta alla revisione della sentenza emessa da questa Camera il 5 ottobre 2018 in merito al calcolo del minimo esistenziale dell’istante (inc. 15.2018.30);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni promosse contro RI 1 dalla Confederazione Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________ e __________), dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) e della PI 4 (n. __________7), il 1° marzo 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto d’ufficio al pignoramento presso la PI 6 dell’intera rendita di fr. 1'926.30 mensili spettante all’escusso, ricordato che la sua rendita AVS era invece impignorabile a norma di legge;
che con sentenza del 5 ottobre 2018 (inc. 15.2018.30) la Camera ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato il 10 aprile 2018 contro la decisione dell’UE e con sentenza del 13 novembre 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro la decisione cantonale (inc. 5A_892/2018);
che dopo oltre un anno con l’istanza in esame RI 1 postula la revisione della sentenza appena menzionata e il suo “aggiornamento al nuovo status”, nel senso dello sblocco della rendita della PI 6, previo conferimento dell’effetto sospensivo, facendone valere l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 e 9a LEF nella misura in cui si tratterebbe di un indennizzo per danno alla salute;
che nel frattempo la trattenuta di rendita è terminata nel marzo del 2019 e il 12 aprile 2019 (per l’esecuzione n. __________8 il 19 aprile 2019) l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni in ognuna delle esecuzioni menzionate sopra;
che l’istanza, nella misura in cui tende allo sblocco di una rendita già svincolata dal pignoramento, risulta senza oggetto;
che del resto RI 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
ch’egli si limita a ribadire l’impignorabilità della rendita PI 6 con argomenti che la Camera ha già respinto nella sentenza di cui è chiesta la revisione (consid. 3) così come in una precedente decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 5);
che l’istituto della revisione non permette di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità di vigilanza e che pertanto non giustificano una revisione giusta l’art. 26, lett. a o b, LPR;
che cambiamenti della situazione finanziaria dell’escusso successivi alla decisione dell’autorità di vigilanza non possono essere fatti valere con l’istituto della revisione della decisione ma con una richiesta di revisione del pignoramento da sottoporre direttamente all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF;
che nel caso specifico non risulta però alcun pignoramento nei confronti dell’istante pendente presso l’UE di Lugano, sicché si può prescindere dal trasmettergli l’istanza di revisione;
che forse la rendita PI 6 è poi stata sequestrata presso la sua sede di Zurigo dall’ufficio d’esecuzione competente nel luogo del sequestro, ma né l’UE né la Camera ne hanno avuto notizia e in ogni caso eventuali contestazioni andrebbero rivolte all’ufficio di esecuzione o all’autorità di vigilanza zurighesi;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad RI 1, .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.