Incarto n. 15.2019.104
Lugano 20 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 dicembre 2019 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 22 novembre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dallo Studio __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'419'271.35 oltre agli accessori.
B. Il 22 novembre 2019, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da cui si evince ch’esso ha pignorato sei quote di comproprietà, tre su unità di comproprietà per piani (PPP) della particella n. 133 RFD di __________, e le altre su fondi di __________, __________ e __________. Gli oggetti pignorati sono stati stimati in complessivi fr. 3'618'782.90, a fronte di un aggravio ipotecario nominale di fr. 5'309'500.– in totale.
C. Con ricorso del 3 dicembre 2019, RI 1 postula il rinvio dell’incarto all’UE affinché provveda a liberare parte dei beni sottoposti a pignoramento, limitandolo a fr. 2'500'000.– al massimo.
D. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2019 l’UE chiede alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
E. Così come richiesto con ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2019, il 15 gennaio 2020 la ricorrente ha prodotto la documentazione bancaria relativa agli oneri ipotecari gravanti i fondi pignorati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 novembre 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole che il pignoramento è stato eseguito su beni per un valore di stima di fr. 3'618'782.90, che corrisponde a più del doppio del credito posto in esecuzione, pari a fr. 1'725'209.25. Tenuto conto delle spese e degli interessi connessi al pignoramento, in virtù dell’art. 97 cpv. 2 LEF RI 1 chiede di limitarlo di modo che l’importo totale pignorato non superi fr. 2'500'000.–.
Da parte sua l’UE rileva che dalla stima di fr. 3'618'782.90 complessivi vanno dedotte le ipoteche gravanti i fondi pignorati, che ammontano a fr. 2'654'750.– per quanto riguarda le quote di ½ della debitrice, sicché il saldo netto, di fr. 964'032.90 non supera la somma posta in esecuzione.
3. Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. Gli interessi vanno in particolare computati sino al normale decorso dell’esecuzione (Foëx, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 97 LEF), vale a dire in principio fino al giorno dell’ultima realizzazione (art. 144 cpv. 4 LEF; cfr. Ochsner, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II pag. 77). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione dovrà stimare la durata presumibile della procedura (Zopfi, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 97 LEF). Esso riduce il pignoramento che eccede manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati nel verbale di pignoramento secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012, massimata in RtiD 2012 II 906 n. 66c).
3.1 Dato che i crediti garantiti da pegno devono essere soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione di pegni (art. 219 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 146 cpv. 2), l’UE ha considerato a ragione che gli oneri ipotecari devono essere dedotti dal valore di stima dei fondi pignorati per determinare l’estensione del pignoramento ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Allo stadio del pignoramento l’UE poteva validamente fondarsi sugli importi nominali dei crediti ipotecari indicati a registro fondiario, ridotti di metà per tenere conto che le altre quote di comproprietà di ½ gravanti gli stessi fondi (esecuzione n. __________ contro __________) sono state pignorate simultaneamente a favore della PI 1.
3.2 Ritenuto che determinante per la risoluzione della questione litigiosa è l’importo effettivo (e non nominale) dei debiti ipotecari, la Camera ha dato l’occasione alla ricorrente di produrre la documentazione bancaria relativa. Dalla stessa si evince che l’onere ipotecario complessivo effettivo ammonta a fr. 3'238'500.–. Ne segue che, anche volendo tenere conto solo della metà dell’aggravio ipotecario – ancorché i pegni gravano per il loro intero importo sulle quote pignorate e non è dato di sapere se il ricavato delle quote appartenenti all’altro comproprietario basterà a coprire gli impegni di lui –, il saldo netto, di fr. 1'999'532.90, non supera manifestamente la somma posta in esecuzione, di fr. 1'725'209.25, tenuto conto degli interessi e delle spese fino al giorno della realizzazione. Ad ogni modo, quel saldo è inferiore a quello limite indicato dalla stessa ricorrente nelle sue conclusioni (fr. 2'500'000.–). Di conseguenza, il ricorso va respinto.
4. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare il ricorso all’escutente per osservazioni.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.