Incarto n. 15.2019.101
Lugano 10 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 21 novembre 2019 della
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, o meglio contro la graduatoria fallimentare depositata il 7 giugno 2019 nel fallimento della ricorrente e segnatamente sull’ammissione, in data imprecisata, dell’insinuazione di
PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il 22 agosto 2018 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento della RI 1 e il 23 novembre 2018 ha autorizzato la liquidazione del fallimento secondo la procedura sommaria.
B. Il __________ 2019 l’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la graduatoria fino al 27 giugno 2019.
C. Il 31 luglio 2019 PI 1 ha insinuato una pretesa, composta di tre crediti, di complessivi fr. 222'033.90 (registrata sotto il n. 20), che l’Ufficio dei fallimenti ha ammesso nella graduatoria nella terza classe con il numero d’ordine 2.
D. Con ricorso del 21 novembre 2019, la RI 1 ha chiesto la cancellazione del credito di PI 1 dalla graduatoria.
E. Allegando la mancanza d’interesse del ricorso visto che non è previsto alcun dividendo per i creditori di terza classe, l’UF ha rinunciato all’istruttoria preliminare e alla presentazione di osservazioni e si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
È considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508 consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 587 consid. 2.1, 138 III 630 consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).
1.1 Secondo la giurisprudenza (DTF 108 III 2 consid. 2 e i rinvii) anche il debitore fallito è abilitato a impugnare provvedimenti dell’amministrazione del fallimento e della delegazione dei creditori con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ma anche lui soltanto se è leso direttamente nella propria sfera d’interessi personali (Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 17 LEF), segnatamente in materia di realizzazione degli attivi della massa fallimentare e di adozione di misure conservative sugli stessi, così come in tema di disgiunzione dei beni impignorabili (art. 224 LEF), di assegnazione di un equo soccorso (art. 229 cpv. 2 LEF) o di autorizzazione del fallito e della sua famiglia a rimanere nella loro abitazione (art. 229 cpv. 3 LEF) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 178 segg. ad art. 17 LEF). In linea di massima il fallito non è legittimato invece a impugnare le decisioni relative all’appuramento del passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne se è ipotizzabile un’eccedenza al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; Lorandi, op cit., n. 183 ad art. 17).
1.2 Nel caso in esame la ricorrente si duole che l’UF non le ha chiesto di determinarsi sui crediti insinuati da PI 1. A mente sua tale omissione le conferirebbe il diritto di chiedere la modifica della graduatoria.
1.2.1 Ora, come appena ricordato, il fallito non è legittimato in linea di massima a impugnare decisioni relative all’appuramento del passivo, tanto meno se, come nel caso in esame, non è previsto alcun dividendo a favore del creditore la cui insinuazione è contestata. Sotto questo profilo, la ricorrente non ha quindi alcun interesse giuridicamente protetto a ricorrere contro l’ammissione dei crediti insinuati da PI 1, e del resto non ne allega alcuno.
1.2.2 La censura relativa alla violazione dell’obbligo di consultare il fallito su ogni insinuazione (art. 244 LEF) è invece ricevibile, siccome la legge stessa conferisce un diritto al fallito al riguardo, ma risulta ormai senza oggetto, dal momento che la ricorrente ha già comunicato all’Ufficio dei fallimenti di non riconoscere i crediti.
1.2.3 A ben vedere, il ricorso si rivela senza oggetto anche per un altro motivo. PI 1 ha infatti insinuato la propria pretesa dopo il deposito della graduatoria e l’UF l’ha ammessa senza procedere alla pubblicazione della modifica, come invece imposto dall’art. 251 cpv. 4 LEF. La decisione in questione è pertanto inopponibile ai creditori, in altre parole non esplica ancora effetti. Il ricorso è così prematuro, ovvero inammissibile.
2. A futura memoria e a scanso di equivoci, l’UF dovrà procedere a pubblicare la propria decisione in merito all’insinuazione di PI 1. Per evitare inutili controversie, tuttavia, esso dovrebbe considerare che al momento dell’apertura del fallimento la pretesa fatta valere da PI 1 era oggetto di una causa da lui promossa contro la ricorrente dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, come già segnalato dai soci e gerenti della stessa in occasione dell’interrogatorio del 30 agosto 2018 e poi nuovamente fatto presente dal Pretore l’11 settembre 2018 nella decisione con cui ha sospeso la causa sulla scorta dell’art. 207 LEF. Il credito in questione andava quindi registrato nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell’amministrazione (art. 63 cpv. 1 RUF). In tal caso è inutile la consultazione del fallito nel senso dell’art. 244 LEF.
In effetti, il destino del credito contestato verrà poi determinato dalla decisione dei creditori di continuare il processo o di rinunciarvi (Milani/Wohlgemuth in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 27 ad art. 63 RUF), presa in via circolare o mediante pubblicazione oppure eccezionalmente nell’ambito di un’assemblea dei creditori (combinati art. 48 e 63 cpv. 4 RUF e 231 cpv. 3 n. 1 LEF; DTF 137 III 377 consid. 3 con rinvii). Per evitare spese inutili, l’UF potrà comunicare o pubblicare l’iscrizione pro memoria della pretesa di PI 1 nella graduatoria unitamente alla sua proposta in merito alla continuazione del processo. Solo se né la massa né i creditori lo continueranno oppure se essi risulteranno soccombenti il credito andrà iscritto definitivamente nella graduatoria per l’importo e il grado che risultano dall’insinuazione o dalla sentenza (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 RUF), senza che sia necessario un nuovo deposito della graduatoria (Jaques in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 4 ad art. 249 e n. 70 ad art. 250 LEF).
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. L’Ufficio dei fallimenti di Locarno è invitato a trattare l’insinuazione di PI 1 in base alle indicazioni contenute nel soprastante considerando 2.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.