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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2019 15.2018.86

25 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·548 mots·~3 min·5

Résumé

Ricorso. Stralcio in seguito al pagamento e al ritiro dell’esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2018.86

Lugano 25 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 settembre 2018 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 luglio 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso dei premi del­l’assicurazione malattia complementare per il primo semestre del 2017, rispettivamente per il terzo e il quarto trimestre del 2017, oltre alle spese amministrative;

                                         che l’opposizione interposta dall’escusso alla prima esecuzione è stata parzialmente rigettata in via provvisoria da questa Camera con sentenza del 28 marzo 2018 (inc. 14.2017.196);

                                         che quella alla seconda esecuzione è stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 9 aprile 2018;

                                         che nella terza l’escusso non ha interposto opposizione;

                                         che il 30 aprile 2018, l’UE ha emesso in ogni esecuzione un avviso di pignoramento per il 3 settembre 2018;

                                         che con il ricorso in esame, dell’11 settembre 2018, RI 1 ha impugnato “l’avviso di pignoramento” e le “citate” esecuzioni fa­cendo valere che “le cifre non corrispondono ai premi inerenti la polizza n. 1661483 di fr. 1.185.30 per semestre, sottoscritta con PI 1”;

                                         che – come scoperto per caso dalla Camera al momento di emettere il giudizio odierno – il 19 novembre 2018 RI 1 ha saldato le tre esecuzioni, che sono pertanto state ritirate dal­l’PI 1;

                                         che la procedura ricorsuale è così divenuta priva d’oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

                                         che, ad ogni modo, a prescindere dalla sua dubbia tempestività (v. art. 17 cpv. 2 LEF) il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto, giacché il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF) non consente all’escusso di contestare gli importi posti in esecuzione, ciò che RI 1 avrebbe potuto fare solo impugnando le sentenze di rigetto dell’opposizione nelle prime due esecuzioni o interponendo opposizione nella terza;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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