Incarto n. 15.2018.86
Lugano 25 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 settembre 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 30 luglio 2018 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso dei premi dell’assicurazione malattia complementare per il primo semestre del 2017, rispettivamente per il terzo e il quarto trimestre del 2017, oltre alle spese amministrative;
che l’opposizione interposta dall’escusso alla prima esecuzione è stata parzialmente rigettata in via provvisoria da questa Camera con sentenza del 28 marzo 2018 (inc. 14.2017.196);
che quella alla seconda esecuzione è stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 9 aprile 2018;
che nella terza l’escusso non ha interposto opposizione;
che il 30 aprile 2018, l’UE ha emesso in ogni esecuzione un avviso di pignoramento per il 3 settembre 2018;
che con il ricorso in esame, dell’11 settembre 2018, RI 1 ha impugnato “l’avviso di pignoramento” e le “citate” esecuzioni facendo valere che “le cifre non corrispondono ai premi inerenti la polizza n. 1661483 di fr. 1.185.30 per semestre, sottoscritta con PI 1”;
che – come scoperto per caso dalla Camera al momento di emettere il giudizio odierno – il 19 novembre 2018 RI 1 ha saldato le tre esecuzioni, che sono pertanto state ritirate dall’PI 1;
che la procedura ricorsuale è così divenuta priva d’oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che, ad ogni modo, a prescindere dalla sua dubbia tempestività (v. art. 17 cpv. 2 LEF) il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto, giacché il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF) non consente all’escusso di contestare gli importi posti in esecuzione, ciò che RI 1 avrebbe potuto fare solo impugnando le sentenze di rigetto dell’opposizione nelle prime due esecuzioni o interponendo opposizione nella terza;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.