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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2019 15.2018.105

16 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,263 mots·~6 min·3

Résumé

Avvisi di pignoramento. Indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione. Determinazione delle spese di rigetto dell’opposizione da aggiungere a tale importo

Texte intégral

Incarto n. 15.2018.105

Lugano 16 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2018 da

RI 1, __________ RI 2, __________  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 29 novembre 2018 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con due precetti esecutivi distinti n. __________ e __________ emessi rispettivamente il 24 e il 25 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escus­so i coniugi RE 1 e RE 2 per l’incasso da ognuno di fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017, indicando in entrambe le procedure quale titolo di credito la “richiesta rimborso ripetibili – 21.02.2016”;

                                         che avendo sia la moglie sia il marito interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con due istanze del 19 maggio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne, che con due decisioni separate del 5 settembre 2017 ha accolto entrambe le istanze;

                                         che statuendo con sentenza del 19 febbraio 2018 (inc. 14.2017. 162/163), questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha parzialmente accolto i reclami interposti dagli escus­si contro le decisioni appena citate e in loro riforma ha rigettato in via definitiva per fr. 125.– (anziché fr. 250.–) oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017 ognuna delle note opposizioni, ponendo in entrambe le cause le spese processuali di prima sede, di complessivi fr. 100.–, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, e quelle di seconda sede, di fr. 200.– complessivi per entrambi i reclami, in ragione di ¼ a carico di ognuno dei coniugi e per il restante ½ a carico della PI 1 in parti uguali a favore dei reclamanti, senza assegnare ripetibili né in prima né in seconda istanza;

                                         che il ricorso interposto dai coniugi RI 1 al Tribunale federale contro la sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5D_60/2018 del 1° giugno 2018;

                                         che il 29 novembre 2018 l’UE ha emesso due avvisi di pignoramento per il 24 gennaio 2019, indicando su quello destinato a RI 1 un credito di fr. 223.90 “spese e interessi compresi” e su quello destinato alla moglie un credito di fr. 238.90, sempre “spese e interessi compresi”;

                                         che con un unico ricorso del 4 dicembre 2018 (n. 48/2018), RI 1 e RI 2 sono insorti contro gli avvisi appena citati facendo valere, per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Camera quale autorità di vigilanza, di dovere solo fr. 125.– “ad personam” e stigmatizzando il fatto che gli importi indicati sugli avvisi contestati sono dissimili;

                                         che con osservazioni del 17 dicembre 2018 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli avvisi di pignoramento contestati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che l’ammontare indicato sull’avviso di pignoramento destinato a RI 1 (fr. 223.90) è composto del credito di fr. 125.–, di fr. 11.60 per gli interessi del 5% dal 24 marzo 2017 (come indicato nella sentenza della Camera citata sopra) al 3 febbraio 2019 (data del pignoramento più il termine di ricorso di 10 giorni), ossia per 669 giorni, di fr. 52.30 per spese esecutive (tassa di fr. 20.– per l’emissione del precetto esecutivo [art. 20 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35] oltre agli esborsi postali di fr. 13.30 per la sua notifica al debitore e al creditore [art. 13 cpv. 1 OTLEF]; tassa di fr. 5.– per il trat­tamento della domanda di continuazione dell’esecuzione [art. 20 cpv. 4 OTLEF]; tassa di fr. 8.– per l’avviso di pignoramento [art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] ed esborso postale di fr. 1.– per la sua spedizione; tassa di fr. 5.– per l’incasso [art. 19 cpv. 1 OTLEF]) e di fr. 35.– per la tassa di rigetto dell’opposizione;

                                         che l’ammontare indicato sull’avviso di pignoramento destinato alla moglie (fr. 238.90) è composto degli stessi importi calcolati per il marito, tranne la tassa di rigetto dell’opposizione, computata in fr. 50.– (anziché fr. 35.–);

                                         che l’UE ha quindi correttamente calcolato l’importo dovuto dai ricorrenti per quanto riguarda il capitale (fr. 125.– come stabilito dalla Camera con decisione ormai definitiva), gli interessi (an­ch’essi stabiliti in via definitiva per data di decorrenza e tasso d’interesse) e le spese esecutive, fermo restando che più i ricorrenti aspetteranno per pagare il dovuto, maggiori saranno gli interessi di mora (dopo il 3 febbraio 2019) e le spese esecutive (a dipendenza dello stadio raggiunto dall’esecuzione);

                                         che l’UE è però incorso in un errore nel determinare le spese processuali poste a carico dei ricorrenti in sede di rigetto dell’op­­posizione;

                                         che se ciascuno dei coniugi è stato effettivamente obbligato a sopportare la metà della tassa di prima sede, ossia fr. 50.–, in seconda sede la tassa di giustizia di fr. 200.–, da loro anticipata, è stata posta a carico della PI 1 per un quarto (ossia per fr. 50.–) nei confronti di ognuno di loro, sicché le quote di spese processuali di entrambe le istanze si compensano;

                                         che i ricorsi vanno pertanto parzialmente accolti nel senso che le spese di rigetto (designate come “spese esterne” nel sistema informatico dell’UE) devono essere azzerate;

                                         che non è invece necessario annullare gli avvisi di pignoramento, in sé validi, fermo restando che l’importo (indicativo) del debito sia di RI 1 che della moglie è di fr. 188.90 (fr. 223.90 ./. fr. 35.– per il primo e fr. 238.90 ./. fr. 50.– per la seconda) “spese e interessi compresi” (come detto fino al 3 febbraio 2019);

                                         che tutte le altre censure dei ricorrenti (rivolte all’operato dei giudici di pace, del Ministero pubblico, del Consiglio della magistratura, della terza Camera civile e della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello) esulano dalla competenza della scrivente Camera come unica autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimenti (art. 13 LEF, 10 cpv. 1 LALEF e 3 LPR);

                                         che in particolare le decisioni giudiziarie che statuiscono sull’esi­­stenza e l’importo del credito non possono più essere rimesse in discussione nella procedura di esecuzione;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di azzerare le spese di rigetto dell’opposizione nelle esecuzioni n. __________ e __________.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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