Incarto n. 15.2017.64
Lugano 19 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 settembre 2017 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 luglio 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 25 aprile 2017 dalla PI 1 contro la ditta RI 1 per l’incasso di fr. 597.85 oltre agli accessori, il 13 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, ha emesso la comminatoria di fallimento, che ha potuto esserle notificata a mezzo polizia solo il 1° settembre 2017.
B. Con ricorso del 7 settembre 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni del 18 settembre 2017 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE ha chiesto che ne venga dichiarata l’irricevibilità.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la ricorrente afferma di non avere mai ordinato o acquistato merce dalla PI 1 e, dopo la notifica del precetto esecutivo, di avere contattato il suo servizio di contabilità, che le avrebbe assicurato che si trattava di un errore e che avrebbe chiuso la questione annullando l’esecuzione, motivo per cui l’escussa, fondandosi in buona fede su quanto promesso, non avrebbe interposto opposizione. Chiede pertanto di annullare la procedura o quantomeno di obbligare l’escutente a provare l’esistenza reale del debito “contestato”. Da parte sua, la PI 1 contesta le affermazioni della ricorrente e ricorda che la stessa aveva già in precedenza comprato merce presso il suo negozio di __________, pagando poi le due relative fatture.
Orbene, da una parte la ricorrente ammette di non avere interposto opposizione, neppure a titolo cautelativo, e dall’altra non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare di essere stata dissuasa dall’opporsi all’esecuzione a causa di un comportamento dell’escutente lesivo del principio della buona fede. Quanto all’asserita inesistenza del credito vantato dalla PI 1, si tratta di una questione di merito che sfugge al potere di cognizione dell’UE e di questa Camera (sopra consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.