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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2017 15.2017.52

22 août 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·663 mots·~3 min·3

Résumé

Ricorso per ritardata giustizia. Omessa traduzione del ricorso in lingua italiana. Ricorso inammissibile

Texte intégral

Incarto n. 15.2017.52

Lugano 22 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 12 luglio 2017 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il mancato allestimento del conteggio (“Abrechnung”) relativo al ricavo della vendita all’asta della particella n. __________ del Comune di __________ (GR), località __________, avvenuta il 24 febbraio 2017 nella procedura di fallimento aperta il 25 settembre 2014 nei confronti dell’eredità giacente

fu PI 1, già in __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 12 luglio 2017 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un ricorso (“Verwaltungsbeschwerde”) con cui ha chiesto che fosse ordinato all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio di allestire il conteggio menzionato sopra e di versargli il provento della realizzazione, di fr. 45'000.– oltre accessori;

                                         che il 13 luglio 2017 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, competente quale unica autorità di vigilanza cantonale per statuire sui ricorsi contro l’operato e le omissioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di ese­cuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 20a cpv. 3 LEF), ha trasmesso d’ufficio il ricorso all’UF perché, se necessario previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il ricorso in italiano, si determinasse sulla censura di ritardata giustizia e trasmettesse l’incarto alla Camera non appena possibile;

                                         che, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, il 18 luglio 2017 l’UF ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                         che entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta, anzi ha contestato l’esigenza di traduzione e ha ribadito la sua richiesta in tedesco il 19 luglio e il 7 agosto 2017;

                                         che di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF 15.2009.97 del 15 settembre 2009);

                                         che, a scanso di equivoci, non è di rilievo che il tedesco sia una lingua ufficiale, come invece crede il ricorrente, siccome i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost. fed.) e le parti sono tenute a rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36 consid. 1; Co­metta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 20a LEF), ovvero per quanto riguarda il Ticino l’italiano (giusta l’art. 8 della legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1.1]), non da ultimo perché, a prescindere dalle conoscenze linguistiche dei singoli funzionari, il ricorso deve se del caso essere comunicato anche alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 3 LPR), le quali hanno diritto di esigere che gli atti di procedura siano redatti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si svolge il procedimento;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a __________   .

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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