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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2016 15.2016.63

28 juillet 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·798 mots·~4 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito riguardante il credito posto in esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2016.63

Lugano 28 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 luglio 2016 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 luglio 2016 nei confronti del ricorrente nell’esecuzione n. __________ iniziata al Betreibungsamt __________ e continuata in Ticino con il n. __________ da

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del Betreibungsamt Appenzeller Hinterland, il 30 ottobre 2015 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 50'757.20 oltre agli accessori. Avendo l’escusso nel frattempo trasferito il proprio domicilio a Bignasco (TI), l’11 luglio 2016 il procedente ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione all’Ufficio di ese­cuzione (UE) di Cevio, il quale ha emesso la comminatoria di fallimento il 14 luglio dopo avere constatato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 26 aprile 2016 dell’Einzelrichter del Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden, dichiarata esecutiva il 10 giugno 2016.

                                  B.   Con un ricorso del 25 luglio 2016 redatto in tedesco, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento e la cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro.

                                  C.   Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto:                  1.   Ricordato che la lingua ufficiale del Cantone Ticino è l’italiano (art. 1 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), a Meinrad Schlegel andrebbe impartito un termine per produrre una traduzione del ricorso in italiano (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR). Visto che il giudizio odierno non pregiudica gli interessi della controparte si può nondimeno prescindere da siffatta formalità e passare senza indugio al vaglio del ricorso.

                                   2.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   3.   Nel caso specifico, RI 1 non invoca alcuna violazione delle norme formali che presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a contestare nel merito il credito posto in esecuzione, affermando di non più essere vincolato dalla cauzione solidale con l’ex socio __________ S__________ poiché sarebbe uscito dalla società semplice __________ S__________ & RI 1 già il 18 dicembre 2014. Ora, si è appena ricordato che né l’UE né l’autorità di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di merito – dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Queste autorità sono vincolate alla decisione del giudice del rigetto dell’opposizione, ovvero nel caso concreto alla sentenza 26 aprile 2016 dell’Einzelrichter del Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden (inc. n. __________), che risulta passata in giudicato, il ricorrente medesimo ammettendo di non averla impugnata per motivi di costo. Sennonché gli argomenti e i documenti fatti valere con il ricorso sarebbero dovuti essere sottoposti al giudice del rigetto dell’opposizione o a quello competente per il disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Nella presente procedura di ricorso essi sono irricevibili. Il ricorso è pertanto inammissibile.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Cevio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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