Incarto n. 15.2016.31
Lugano 2 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 aprile 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 13 aprile 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di una pretesa di fr. 333.70 oltre agli interessi del 15% dal 15 gennaio 2015, ceduta all’escutente dalla Cassa per medici-dentisti;
che essendo l’opposizione interposta dall’escusso stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est il 18 dicembre 2015, l’UE ha dato seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dall’escutente il 19 febbraio 2016 emettendo il 13 aprile 2016 l’avviso di pignoramento per il 3 maggio 2016;
che contro tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 19 aprile 2016, facendo valere di avere già confermato all’UE di non possedere beni pignorabili “per tutta la vita” e chiedendo di fargli avere una “conferma per il Ufficio di Esecuzione che non devono fare la ripetizione del avviso di pignoramento”;
che la domanda del ricorrente non può essere accolta poiché l’ufficio d’esecuzione è tenuto per legge a notificare all’escusso un avviso di pignoramento (art. 90 LEF) o un avviso di partecipazione a un pignoramento già eseguito (cfr. art. 110, 111 e 113 LEF) ogni qual volta un creditore chiede validamente la continuazione dell’esecuzione da lui promossa;
che a sua volta l’escusso è legalmente tenuto ad assistere o a farsi rappresentare a ogni pignoramento eseguito nei suoi confronti e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 LEF);
che contrariamente a quanto crede, RI 1 non può quindi esimersi dal prestarsi all’esecuzione del pignoramento previsto per il 3 maggio 2016, anche se l’anno scorso l’UE ha emesso nei suoi confronti cinque attestati di carenza di beni dopo aver accertato ch’egli non possiede beni pignorabili e consegue quale solo entrata una rendita dell’assicurazione invalidità, reputata impignorabile dall’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF;
che, anzi, la legge conferisce al creditore cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni il diritto di chiedere entro sei mesi un pignoramento senza bisogno di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF);
che incombe quindi al ricorrente di aggiornare l’UE sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, non essendo a priori escluso “per tutta la vita” un suo miglioramento (in seguito al conseguimento di un’attività lucrativa principale o accessoria compatibile con il suo stato di salute, a una donazione, a una successione o a una vincita alla lotteria per citare alcuni esempi);
che in queste circostanze l’unico modo per lui di fermare i pignoramenti è, nella misura del possibile, di pagare i suoi debiti o di cercare di negoziare con i suoi creditori riduzioni o agevolazioni, e di evitare di contrarne nuovi;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.