Incarto n. 15.2016.12
Lugano 24 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 febbraio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 12 e il 13 agosto 2015 rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 12 e il 13 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 59'209.85 e di fr. 26'444.60 oltre agli accessori;
che il 21 agosto 2015 l’escusso ha interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi;
che con “reclamo” del 18 febbraio 2016, RI 1 fa valere di non essere in grado di onorare i precetti in questione;
che secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato;
che nella fattispecie RI 1 è venuto a conoscenza dei precetti esecutivi contestati già il 21 agosto 2015, allorquando vi ha interposto opposizione;
che il ricorso è pertanto ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile;
che fosse anche tempestivo, il ricorso sarebbe comunque da considerare inammissibile poiché senza interesse degno di protezione, le esecuzioni in rassegna risultando già ora sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art. 93 LEF) o di realizzazione (cfr. art. 123 LEF);
che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.