Incarto n. 15.2016.117
Lugano 22 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 novembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di una rendita LPP eseguito il 22 settembre 2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. 2193061) (rappr. dalla RA 1, __________) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n. 2167953) (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Kanton Basel-Stadt, Basilea (es. n. 2217595 e 2217599) (rappr. dalla Steuerverwaltung Basel-Stadt, Basel)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita d’invalidità LPP di fr. 1'863.– mensili versata dall’__________ a RI 1 a concorrenza dell’importo eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'686.– (dedotta la rendita AI di fr. 863.–), secondo il seguente computo:
Redditi
Axa Winterthur Inkasso
fr.
1'863.00
Cassa Cantonale di compensazione AVS
fr.
863.00
Totale
fr.
2'726.00
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
930.00
Affidamento dei minori
fr.
300.00
Diritto visita figli a Basilea
Spese mediche e dentali
fr.
50.00
Altri
fr.
69.00
Costi di trasferta abb. arcobaleno
Totale
fr.
2'549.00
che con ricorso dell’8 dicembre 2016, RI 1 si duole che il pignoramento è stato eseguito senza il suo consenso, chiedendo di tenere conto della decurtazione di fr. 80.– della sua rendita AI e di annullare “il pignoramento del salario pari a CHF 170.–”;
che gli escutenti non si sono espressi sul ricorso mentre l’UE ne ha postulato la reiezione nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – solo l’8 novembre 2016 il ricorso appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), siccome RI 1 afferma di avere ricevuto la decisione impugnata già il 26 ottobre, ovvero 11 giorni prima d’inoltrare il ricorso;
che la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché il ricorso è chiaramente infondato;
che, infatti, la validità del pignoramento non dipende dall’accordo dell’escusso né dalla firma da parte sua del verbale di pignoramento – trattandosi per l’appunto di una misura di esecuzione forzata – bensì solo dalla comunicazione del provvedimento al debitore, il quale nella fattispecie ammette di averne avuto conoscenza;
che la trattenuta mensile prospettata dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nello scritto 28 ottobre 2016 (doc. C accluso al ricorso) non era ancora effettiva al momento dell’inoltro del ricorso, anche perché lo stesso ricorrente ha chiesto alla Cassa di aspettare a incassare i contributi personali da lui dovuti affinché egli potesse “risolvere un po’ la [sua] situazione finanziaria” (scritto 7 novembre 2016, doc. D);
che ove la Cassa dovesse concretamente compensare gli arretrati di contributi con la rendita a concorrenza di fr. 80.– mensili, l’UE procederà a una revisione del calcolo del suo minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) con effetto da quel momento;
che pure la questione dell’aumento delle spese di locazione, a contare dal marzo del 2017, in seguito al trasloco dell’escusso in un appartamento più caro non può essere presa in considerazione nel quadro del ricorso in esame, poiché si tratta di un fatto nuovo, che anch’esso dovrà essere esaminato dall’UE come istanza di revisione, verificando se la nuova pigione, di fr. 1'350.– con le spese accessorie sia conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41);
che alla luce di quanto precede il ricorso va respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; – ; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.