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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2016 15.2016.105

14 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·891 mots·~4 min·4

Résumé

Ricorso contro la graduatoria e rivendicazione nel fallimento. Competenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF)

Texte intégral

Incarto n. 15.2016.105

Lugano 14 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul “ricorso” 9 novembre 2016 di

 RI 1 

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, in particolare contro le decisioni del 20 ottobre 2016 sulle insinuazioni n. 1, 11, 14 e 15 del ricorrente nel fallimento di

 PI 1  (I)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nel fallimento di PI 1 (titolare della ditta individuale E__________ di PI 1) aperto il 19 maggio 2015, il 20 ottobre 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha notificato al patrocinatore di RI 1 di contestare integralmente le quattro insinuazioni di credito inoltrate da quest’ultimo;

                                         che con il ricorso “ex art. 250 LEF” in esame RI 1 chiede il “riconoscimento” delle sue insinuazioni, ovvero, a quanto pare di capire, la loro ammissione nella graduatoria;

                                         che, orbene, le azioni di contestazione della graduatoria nel senso dell’art. 250 LEF vanno promosse avanti al giudice del foro del fallimento, ossia nel Cantone Ticino dinanzi al Pretore ove il valore litigioso superi fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG) e dinanzi al giudice di pace negli altri casi (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), fermo restando che il valore litigioso non corrisponde all’importo nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall’ammi­nistrazione del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (sen­tenza della Camera di esecuzione e fallimenti [CEF] 14.2014.138 del 17 novembre 2014 consid. 1.1);

                                         che la CEF è invece competente in tale materia solo come autorità di ricorso contro le sentenze dei giudici di pace o dei Pretori (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che in assenza di una decisione di prima istanza sull’azione che RI 1 si propone di promuovere contro la graduatoria depositata nel fallimento di PI 1, il suo “ricorso” è inammissibile;

                                         che neppure entra in considerazione una competenza della Camera quale autorità di vigilanza (art. 17 LEF e 10 cpv. 1 LALEF), siccome RI 1 non invoca errori formali o procedurali dell’amministrazione del fallimento nell’allestimento della graduatoria (uniche censure ricevibili nell’ambito di un ricorso fondato sull’art. 17 LEF, come già ricordatogli in una procedura da lui promossa in un altro fallimento: sentenza della CEF 15.2009.135 del 19 gennaio 2009 consid. 1), ma pretende di far riconoscere l’esistenza delle proprie pretese sulla base dell’art. 250 LEF;

                                         ch’egli chiede inoltre la “restituzione della sostanza e del patrimonio della E__________ di PI 1 al 31.05.2014”, che allega essere suoi;

                                         che le rivendicazioni di beni inventariati in un fallimento che erano in possesso del fallito al momento dell’apertura devono essere inoltrate all’amministrazione del fallimento, la quale decide se restituirli al rivendicante o impartirgli un termine di venti giorni per promuovere azione di rivendicazione avanti al giudice del foro del fallimento (art. 242 cpv. 1 e 2 LEF), ovvero nel Ticino il giudice di pace o il Pretore;

                                         che anche questa questione esula quindi dalla competenza della Camera, onde ancora una volta l’irricevibilità della domanda del ricorrente;

                                         che RI 1 postula poi la “restituzione” di due conti correnti presso __________ e la Banca __________ presumibilmente intestati al fallito;

                                         che pure questa domanda rientra nella competenza del giudice civile (nel Ticino il giudice di pace o il Pretore) e non in quella della CEF (sentenza 15.2011.73 del 6 settembre 2011, RtiD 2012 I 969 n. 41c [massima], consid. 1);

                                         che infine il ricorrente chiede la cancellazione della ditta E__________ di PI 1 e la sua iscrizione come E__________ di RI 1 dal 31 maggio 2014;

                                         che tecnicamente le cancellazioni e iscrizioni di società sono eseguite dall’Ufficio del registro di commercio mentre l’ordine di cancellare o d’iscrivere una società può essere dato solo dal giudice civile, ma ad ogni modo mai dalla CEF;

                                         che il “ricorso” è di conseguenza integralmente irricevibile;

                                         che ancora una volta va ricordato che la CEF non ha altre competenze all’infuori della vigilanza cantonale sugli uffici di esecuzione e fallimenti ticinesi (art. 3 LPR e 10 cpv. 1 LALEF) e dell’esame dei reclami e degli appelli nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), come pure dei reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il “ricorso” è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione ad RI 1 

                                         .

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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