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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2017 15.2016.101

11 janvier 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,346 mots·~7 min·3

Résumé

Pignoramento. Attestato di carenza beni. Rinvio all’ufficio per accertare eventuali averi sul conto corrente postale del debitore. Irricevibilità delle censure relative ai redditi del debitore, già vagliate nel primo ricorso

Texte intégral

Incarto n. 15.2016.101

Lugano 11 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26 settembre 2016 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                    A.   Accogliendo parzialmente il ricorso 18 marzo 2016 di RI 1 contro i verbali di pignoramento emessi a suo favore dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio il 7 e l’8 marzo 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dirette contro PI 1, con sentenza del 19 agosto 2016 (inc. 15.2016.46) questa Camera aveva ordinato all’UE di verificare l’entità degli averi depositati sul conto postale intestato all’escusso e di provvedere al pignoramento dell’eventuale saldo ove avesse superato la quota del suo fabbisogno minimo fino al successivo versamento del salario.

                                  B.   Dando seguito alla predetta decisione, con scritto del 16 settembre 2016 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di non poter procedere al pignoramento del saldo, poiché secondo l’e­­stratto del mese di agosto 2016 non risultava nessuna quota eccedente il fabbisogno mensile di PI 1.

                                  C.   Con (nuovo) ricorso del 26 settembre 2016 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di far ordine all’UE di procedere al pignoramento di fr. 1'712,84, pari alla somma eccedente il fabbisogno mensile di cui PI 1 ha disposto nonostante l’esecuzione in corso, e fr. 2'036,17, corrispondente al saldo attivo del conto postale ad agosto 2016, nonché di pignorare mensilmente le somme che eccedono il suo fabbisogno eventualmente presenti per qualsiasi ragione sul conto postale fino a concorrenza di quanto dovuto.

                                  D.   Dopo aver condotto ulteriori indagini sul conto postale del debitore, acquisendo gli estratti mensili dal 31 gennaio 2015 al 26 settembre 2016, con osservazioni del 3 novembre 2016 l’organo esecutivo postula la reiezione del ricorso. PI 1 è invece rimasto silente.

                                  E.   Il 9 novembre 2016 la ricorrente ha presentato una replica spontanea con cui, oltre a ribadire le proprie conclusioni ricorsuali, chiede che l’UE sia chiamato a fornirle tutti gli estratti del conto postale in suo possesso.

                                  F.   Siccome l’Ufficio aveva già trasmesso l’incarto all’autorità di vigilanza, con ordinanza del 14 novembre 2016 il presidente di questa Camera ha assegnato all’insorgente un termine di dieci giorni per consultare la documentazione richiesta e per presentare un eventuale complemento alla sua replica spontanea.

                                  G.   Dopo aver consultato gli estratti in questione, il 29 novembre 2016 RI 1 ha prodotto delle “osservazioni spontanee” direttamente all’UE, il quale le ha poi trasmesse a PI 1 e alla Camera.

Considerato

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 settembre 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente si duole anzitutto del fatto che gli accertamenti svolti dall’Ufficio siano circoscritti unicamente all’estratto del conto postale di PI 1 del mese di agosto 2016. A sua detta, ciò non consente di verificare l’effettivo stato patrimoniale del conto e se l’escusso abbia sottratto beni all’esecuzione, motivo per cui ha chiesto che l’UE proceda ad accertare lo stato del conto per l’intero anno 2016. In secondo luogo, l’insorgente sostiene che dall’estratto conto del mese di agosto risultano prelevamenti per fr. 5'205.29, importo che supera di gran lunga il fabbisogno mensile accertato di fr. 3'492.45. È pertanto del parere che PI 1 abbia beneficiato di un’eccedenza di fr. 1'712.84 nonostante l’esecuzione e che il saldo di fr. 2'036.17 presente sul conto sia completamente pignorabile.

                                2.1   Nella replica spontanea la ricorrente aggiunge che l’UE avrebbe dovuto verificare di mese in mese se il debitore ha speso più del proprio fabbisogno, onde accertare eventuali sottrazioni all’ese­­cuzione.

                                2.2   Dopo aver consultato l’intera documentazione del conto postale di PI 1 acquisita dall’Ufficio, con le “osservazioni spontanee” l’insorgente fa pure notare ch’egli percepisce un reddito di fr. 3'000.– al mese anziché fr. 2'707.– determinati in precedenza da questa Camera, che nel 2015 ha ricevuto un bonus di fr. 3'000.– e che ha ottenuto cospicui rimborsi spese da computarsi nel reddito, qualora esse non fossero effettive. Sostiene altresì che da febbraio 2015 ad agosto 2016 l’escusso ha conseguito un reddito medio mensile di fr. 4'815.27, ossia fr. 1'815.27 in più rispetto al reddito computato dall’UE, e ha speso mediamente fr. 4'688.– al mese. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente chiede che vengano nuovamente accertati l’effettivo pagamento da parte del debitore delle voci di spesa costituenti il suo fabbisogno mensile, nonché l’effettiva presa a carico delle spese di trasferta rimborsate nel 2015 e 2016 dal datore di lavoro.

                                   3.   A prescindere dalla tempestività delle “osservazioni spontanee”, che di primo acchito parrebbero giunte oltre il termine di 10 giorni impartito con ordinanza del 14 novembre 2016, va rilevato che nelle stesse la ricorrente si confronta soltanto parzialmente con la decisione impugnata. Essa torna invero a disquisire soprattutto sull’accertamento dei redditi dell’escusso, in particolare i rimborsi spese, nonostante questa Camera abbia già deciso su tale punto con sentenza del 19 agosto 2016, respingendo tutte le censure sollevate al riguardo da RI 1 (sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016 consid. 3, 4.2 e 4.3). L’insorgente dimentica invero che questa Camera aveva retrocesso l’incarto all’UE non per rivedere la questione della pignorabilità dei redditi dell’escusso, ormai passata in giudicato, ma soltanto per verificare l’esistenza di averi depositati sul conto postale intestato a PI 1 e provvedere al pignoramento del­l’eventuale saldo, ove avesse superato la quota del suo fabbisogno minimo fino al successivo versamento del salario. Ne consegue che, nelle esecuzioni in esame, tutte le contestazioni e richieste inerenti all’accertamento del reddito dell’escusso e al calcolo dell’eccedenza pignorabile sono irricevibili.

                                   4.   L’unica questione da risolvere in questa sede, invero, è quella di sapere se la decisione dell’Ufficio di non pignorare il saldo del conto postale del debitore sia conforme alla legge. Al riguardo si evince dagli estratti del conto postale di PI 1 che il 26 settembre 2016 il saldo ammontava a fr. 2'017.48. Tale importo deriva in concreto dal versamento dello stipendio di fr. 3'000.– relativo al mese di settembre 2016 avvenuto quello stesso giorno. Non si tratta quindi di risparmio, ma di un residuo del salario. Non superando la quota del fabbisogno minimo di fr. 3'492.45 (v. sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016, consid. A) sino al successivo versamento di salario, il saldo si rivela impignorabile, sicché la decisione dell’Ufficio di non procedere al pignoramento dello stesso è corretta.

                                   5.   È d’altronde inutile verificare di mese in mese se prima del 26 settembre 2016 il debitore ha speso più del proprio fabbisogno, poiché è comunque materialmente impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi nel frattempo spesi (sentenza della CEF 15.2007.106 del 26 agosto 2008, consid. 3, massimato in RtiD 2009 I 731 n. 66c). Ed eventuali prelievi eccedentari (di rimborsi spese professionali non effettive) non potrebbero essere qualificati come distrazioni di beni pignorabili, il reddito dell’e­scusso non essendo stato pignorato. Sotto questo profilo il ricorso risulta quindi infondato.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–             ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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