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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2016 15.2015.88

13 janvier 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·487 mots·~2 min·4

Résumé

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Conferma della validità del precetto esecutivo giunto nelle mani dell’escusso ancorché in modo irregolare

Texte intégral

Incarto n. 15.2015.88

Lugano 13 gennaio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di

 RI 1  (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nel­l’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,   

ricordato il decreto 4 novembre 2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

preso atto che con decisione 15 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’UE successivi alla ricezione della domanda d’esecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla solo l’annullamento (implicito) dell’avviso di pignoramento;

osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, ch’egli ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);

rammentato che se il precetto esecutivo è comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);

considerato, in queste circostanze, che il ricorso va respinto laddove tende all’annulla­­mento del precetto esecutivo;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto con l’annulla­­mento dell’avviso di pignoramento emesso il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  avv.    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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