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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2015 15.2015.83

18 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·545 mots·~3 min·4

Résumé

Comminatoria di fallimento. Asserita opposizione al precetto esecutivo, nel frattempo però rigettata in via definitiva

Texte intégral

Incarto n. 15.2015.83

Lugano 18 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 ottobre 2015 di

RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,    

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano promossa dalla PI 1 nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di fr. 10'641.05 oltre agli interessi del 5% dal 29 ottobre 2014, il 23 settembre 2015 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 8 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annul­lamento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 3 novembre 2015 la PI 1 chiede di respingere il ricorso e l’UE conclude nello stesso senso nelle sue del 7 novembre 2015.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento asserendo di aver presentato “opposizione tempestivamente e giuridicamente valid[a]”. Sennonché la procedente, sia con la domanda di proseguire l’esecuzione che con le sue osservazioni al ricorso ha prodotto la sentenza 15 luglio 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 1, debitamente certificata come passata in giudicato, con cui egli ha in particolare rigettato l’opposizione in questione in via definitiva (dispositivo 1§). Il ricorso è quindi manifestamente infondato, se non al limite del temerario, e va respinto.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– ; –  .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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