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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2015 15.2015.53

1 octobre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·826 mots·~4 min·4

Résumé

Ricorso all’autorità di vigilanza. Provvedimenti impugnabili

Texte intégral

Incarto n. 15.2015.53

Lugano 1° ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 giugno 2015 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, (rappresentata dall’RA 1,)  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 4 febbraio 2015 la PI 1 ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguimento dell’esecuzione contro RI 1 per l’incasso di fr. 221.55 oltre ad accessori, chiedendo con separato allegato di “…voler rivedere il minimo in quanto ci sembra elevato l’affitto pagato dai coniugi ___”;

                                         che dando seguito alla predetta domanda, il 28 maggio 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento, ma non ha rinvenuto né beni né redditi pignorabili di pertinenza dell’escusso;

                                         che con scritto del 29 maggio 2015 l’Ufficio ha comunque comunicato al debitore che l’importo complessivo di fr. 1'900.– riconosciutogli nel calcolo del minimo esistenziale a titolo di canone di locazione (fr. 1'750.–) e spese accessorie (fr. 150.–) verrà considerato unicamente fino alla scadenza del suo contratto di locazione prevista per il 30 aprile 2017, ragione per cui a partire dal 1° maggio 2017 computerà un canone locatizio non superiore a fr. 1'500.–, spese accessorie comprese;

                                         che nel medesimo scritto l’UE ha pure invitato RI 1 a provvedere eventualmente alla disdetta del contratto di locazione in tempo utile, giacché in caso di futuri pignoramenti si determinerà sulla base del nuovo canone che reputa adeguato al caso;

                                         che il 1° giugno 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento con contestuale attestato di carenza di beni e lo ha trasmesso alle parti;

                                         che con ricorso del 9 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro la “decisione riguardante la riduzione delle spese abitative di cui allo scritto del 29 maggio 2015” e il verbale di pignoramento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento di entrambi e la redazione di un nuovo verbale di pignoramento che tenga conto della sentenza della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009 e corregga le entrate nette dell’escusso e di sua moglie;

                                         che salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

                                         che sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 15.2015.51 del 15 settembre 2015, pagg. 3-4; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);

                                         che nel caso specifico la comunicazione del 29 maggio 2015 contestata dal ricorrente costituisce una mera dichiarazione d’in­­tenzione dell’Ufficio, come risulta dal verbo e dal tempo futuro usati (“in caso di futuri pignoramenti, lo scrivente Ufficio si determinerà sulla base delle sopra citate considerazioni”), che evocano una decisione da adottare nelle future esecuzioni a carico di RI 1, più precisamente a partire dal 1° maggio 2017, motivo per cui sotto questo profilo il ricorso risulta irricevibile;

                                         che il gravame si rivela irricevibile anche per quanto concerne la richiesta di rettificare le entrate nette computate nel minimo esistenziale dell’escusso, poiché quest’ultimo non giustifica alcun interesse pratico e degno di protezione alla modifica di un provvedimento che non lo lede affatto, il pignoramento essendo invero infruttuoso, sicché egli non è pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento erroneo del proprio reddito e di quello di sua moglie;

                                         che legittimato a ricorrere è infatti solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015, consid. 2.1 e riferimenti citati);

                                         che vista l’irricevibilità del ricorso, la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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