Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.2015 15.2015.39

1 juin 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,389 mots·~7 min·3

Résumé

Ricorso contro la stima di certificati azionari di una società anonima gravati da un pegno manuale. Legittimazione a ricorrere della società che ha emesso i certificati

Texte intégral

Incarto n. 15.2015.39

Lugano 1 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 15 maggio 2015 di

 RI 1 RI 2   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 da

PI 1,  (patrocinato dall’__________ PA 1, )  

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società RI 2, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori.

                            B.  Dando seguito alla sentenza del 25 febbraio 2015 di questa Camera (inc. 15.2014.113), il 26 marzo l’UE ha comunicato a RI 1 di aver aggiornato la stima dei 100 certificati azionari, riducendola da fr. 500'000.– a fr. 5'000.– alla luce degli atte­stati di carenza beni emessi contro la società RI 2 per fr. 140'144.45. L’organo esecutivo ha, nel contempo, assegnato all’escusso un termine di 10 giorni per contestare la proposta di stima e produrre la documentazione contabile della società, indicando, in base alla stessa, una sua ipotetica stima.

                            C.  Con scritto del 7 aprile 2015 RI 1 ha contestato la nuova stima, sostenendo che non si basa su alcun presupposto oggettivo e non tiene conto dei valori (mobiliari e immobiliari) incorporati nel pacchetto azionario della società. Egli ha pure chiesto all’organo esecutivo di fissare un appuntamento per documentare quanto necessario e definire un corretto valore di stima delle azioni.

                            D.  In risposta alla lettera appena menzionata, il 15 aprile 2015 l’UE ha specificato di aver eseguito la stima del pegno in base alle considerazioni della precedente sentenza di questa Camera. Ad ogni modo, l’Ufficio si è detto disposto a un eventuale colloquio con RI 1 in qualsiasi momento, invitandolo a produrre in quell’occasione il bilancio della società aggiornato e altra documentazione in suo possesso.

                            E.  Non avendo ricevuto più alcun cenno dal debitore, il 4 maggio 2015 l’UE ha emesso il verbale di stima del pegno, confermando la valutazione di fr. 5'000.–.

                             F.  Con ricorso del 15 maggio 2015 RI 1 e la società RI 2, rappresentata dall’escusso in veste di amministratore unico (cfr. estratto del registro di commercio), si aggravano contro la stima del pegno, chiedendone l’annullamen­­to. In via preliminare, postulano pure il conferimento dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 maggio 2015 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                             2.  Va rilevato anzitutto che, oltre all’escusso, anche la società RI 2 ha interposto ricorso contro la stima del pegno, pur non essendo parte al procedimento esecutivo. Occorre dunque esaminare se quest’ultima sia legittimata a ricorrere.

                           2.1  La legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio. Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 pagg. 2-3; 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati).

                           2.2  Nel caso in rassegna, la società RI 2 non ha fornito alcuna motivazione in merito alla propria legittimazione a ricorrere. A prescindere da ciò, non è possibile riconoscerle un interesse all’annullamento della stima neppure in base al fatto che l’oggetto del pegno è costituito di certificati azionari emessi da essa, ritenuto che appartengono all’escusso e che, ad ogni modo, la società in questione neppure ha rivendicato dei diritti sugli stessi. In altri termini, la società ricorrente non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere quanto richiesto, sicché il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile per quanto la riguarda.

                             3.  Nel ricorso RI 1 sostiene che l’UE ha determinato il valore di stima dei 100 certificati azionari senza tener conto della precedente sentenza di questa Camera, valutandone quindi il valore in modo arbitrario e irrito. A suo dire, l’organo esecutivo non ha svolto una stima sommaria, per la quale occorrerebbe almeno prendere visione della documentazione contabile e societaria, ma si è limitato, senza alcun apparente criterio né riferimento documentale, a stabilire acriticamente il valore delle azioni in fr. 5'000.–. Egli si duole inoltre del fatto che la decisione impugnata è silente in merito alle valutazioni svolte dall’Ufficio. Rileva infine che, pur essendosi dichiarato disponibile a collaborare e mettere a disposizione dell’UE la documentazione contabile e altre informazioni societarie, l’orga­no esecutivo – a sua detta – non gli ha dato l’opportunità di potersi esprimere, convocandolo nei suoi uffici.

                           3.1  Nel suo scritto del 26 marzo 2015, per vero, l’UE si è riferito al fatto che contro la RI 2 sono stati emessi attestati di carenza beni per fr. 140'144.45 per stimare in fr. 5'000.– il valore dei certificati azionari. L’organo esecutivo non ha quindi stabilito in modo acritico il valore del pegno, ma si è basato su una circostanza oggettiva, peraltro già ventilata dalla Camera nella nota decisione del 25 febbraio 2015 (consid. 3.2), dandone una motivazione chiara, seppur sommaria. Il ricorrente non vi si confronta né spiega come la RI 2 potrebbe essere titolare di averi e crediti, di cui comunque non fornisce alcuna indicazione, se nei suoi confronti sono stati rilasciati, ancora recentemente (nel dicembre del 2014), diversi attestati di carenza beni. Insufficientemente motivato il ricorso è su questo punto irricevibile. Ad ogni modo, la stima dell’Ufficio risulta conforme alla giurisprudenza secondo cui, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, occorre limitarsi a una stima sommaria, qualora non esistano criteri di stima riconosciuti – come è il caso per le azioni di una società anonima non quotate in borsa – e una perizia necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e irragionevole per il creditore procedente (sentenza della CEF 15.2014.113 consid. 3). Sotto questo profilo, l’operato dell’UE non presta dun­que il fianco a critiche.

                           3.2  Per quanto attiene alla censura secondo cui l’organo esecutivo non ha consentito all’escusso di esprimersi sulla stima, dagli atti emerge in realtà proprio il contrario. Attenendosi alle indicazioni contenute nella nota sentenza della Camera, in effetti, l’UE ha invitato RI 1 a produrre la documentazione contabile della società già nel suo primo scritto del 26 marzo 2015 e, in risposta allo scritto 7 aprile di lui, il 15 aprile gli ha (nuovamente) offerto l’opportunità di produrre i documenti in questione e di prendere contatto con l’Ufficio per un colloquio. RI 1 non ha tuttavia fatto uso di alcuna di queste possibilità e neppure al ricorso in esame ha allegato i documenti contabili della RI 2. Ne consegue che, sotto quest’aspetto, il ricorso, al limite del temerario, si rivela infondato.

                             4.  Già si è detto che non esistono criteri di stima riconosciuti per le azioni di una società anonima non quotate in borsa. La richiesta del ricorrente di “far appello a un perito esterno” cade quindi nel vuoto. Con la reiezione del ricorso la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

                             5.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso della RI 2 è irricevibile.

                             2.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

                             3.  La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

                             4.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             5.  Notificazione a:

–    ; –      ; –        .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2015.39 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.06.2015 15.2015.39 — Swissrulings