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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2015 15.2015.34

14 août 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,113 mots·~6 min·3

Résumé

Notifica del precetto esecutivo e opposizione. Ricevibilità formale del ricorso. “Ricusazione” del patrocinatore di una delle parti. Notifica del precetto esecutivo al padre dell’escusso

Texte intégral

Incarto n. 15.2015.34

Lugano 14 agosto 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2015 di

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 febbraio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli accessori per “deposito cauzionale di garanzia affitto versato il 01.02.2003 del Ristorante con alloggio __________ + interessi e spese + beni di consumo cifra 12.5 del contratto di locazione”.

                                  B.   Il 4 marzo 2015 PI 1, per il tramite dell’avv. PA 1, ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificato al padre il 27 febbraio.

                                  C.   Con scritto del 16 marzo 2015, RI 1 ha dichiarato di ricusare l’avv. PA 1 in quanto lo stesso rappresenta “nella medesima causa di merito” sia il padre G__________ che la __________ SA. RI 1 mette inoltre in dubbio il potere di rappresentanza dello stesso avv. PA 1, chiedendo che venga fornita una procura e accertata la veridicità della stessa. Ricordato che la notifica del precetto esecutivo è stata fatta al padre dell’escusso, la ricorrente ritiene poi dubbio, in considerazione dei rapporti tra padre e figlio, che PI 1 sia a conoscenza del precetto e dell’opposizione e chiede una verifica al riguardo. “A titolo precauzionale” essa precisa di non accettare la notifica né soprattutto l’opposizione.

                                  D.   Con osservazioni 24 aprile 2015 PI 1 si è opposto al ricorso chiedendo che lo stesso venga respinto già in ordine in quanto non rispettoso delle forme previste dalla legge perché non indica trattarsi di “reclamo”, non indica la parte resistente e l’e­ventuale decisione impugnata e non precisa le domande della reclamante. Egli conferma di aver ricevuto il precetto esecutivo, conferendo mandato all’avv. PA 1 per opporsi alle infondate pretese della reclamante.

                                  E.   L’CO 1 si è pure opposto al gravame con osservazioni del 28 aprile 2015, rilevando che la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente al padre dell’escusso, entrambi vivendo nello stesso stabile.

Considerato

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza delle modalità di notifica del precetto, avvenuta al più presto il 6 marzo 2015, ossia il giorno successivo allo scritto del 5 marzo 2015 con il quale l’ufficio le chiedeva la produzione dei mezzi di prova, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Secondo l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve contenere le domande e una motivazione, anche sommaria, riferita alla decisione impugnata e alla ratio decidendi (Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 4.2 ad art. 7 LPR), le esigenze al riguardo, considerata la natura del rimedio giuridico, non dovendo però essere troppo elevate (v. sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004, consid. 1, con rinvii). Nel caso specifico, non si disconosce che la RI 1 non ha dichiarato d’inoltrare ricorso (giusta l’art. 17 LEF), ma si capisce ch’essa chiede la ricusa dell’avv. PA 1 e l’accer­­tamento dell’irregolarità dell’opposizione e della notifica, fornendo anche i motivi delle sue domande. Comunque sia, la questione della ricevibilità del ricorso può rimanere indecisa, dovendo lo stesso essere respinto nel merito siccome manifestamente infondato, e ciò per i motivi che verranno esposti di seguito.

                                   3.   La domanda di “ricusa” del patrocinatore della controparte, avv. PA 1, è manifestamente irricevibile. L’istituto della ricusazione concerne infatti soltanto i membri delle autorità esecutive (uffici di esecuzione e fallimenti, autorità di vigilanza, e così via, v. art. 10 LEF), non le parti né i loro rappresentanti. Semmai, qualora il conflitto d’interesse allegato dalla ricorrente (invero senza alcuna prova né indizi) fosse lesivo dei doveri professionali dell’avvocato (cfr. art. 12 LLCA), potrebbe essere ipotizzabile un intervento della Commissione di disciplina (art. 24 cpv. 1 LAvv), ma sicuramente non di questa Camera. Ad ogni modo il problema neppure si pone, perché l’avv. PA 1 si è legittimato presentando all’UE regolare procura sottoscritta da PI 1, che lo abilita a patrocinare quest’ultimo nella procedura che lo oppone alla RI 1, e sulla cui autenticità non vi è motivo di dubitare in assenza di ogni indizio di falsificazione.

                                   4.   Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3). Nel caso di specie, si potrebbe dubitare della validità della notifica al padre dell’escusso, non sussistendo nell’incarto elementi per ritenere che padre e figlio, oltre ad abitare entrambi in via __________ __________ __________ ad __________, condividano anche la stessa economia domestica. Non è però necessario approfondire la questione. È pacifico, in effetti, che l’escusso ha successivamente ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e vi ha interposto tempestiva opposizione il 4 marzo 2015 per il tramite del proprio patrocinatore (scritto di stessa data dell’avv. PA 1 all’UE di Bellinzona). Avendo raggiunto il suo destinatario, la notifica risulta così in ogni ipotesi valida (DTF 128 III 104, consid. 2). Il ricorso si rivela quindi infondato su questo secondo punto.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–RI 1, __________ __________, __________; –.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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