Incarto n. 15.2015.22
Lugano 13 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente,
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 3 marzo 2015 di
IS 1
tendente alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratore speciale del fallimento di
PI 1 già in
ritenuto
in fatto: A. Il fallimento in oggetto è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007 la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri (__________, __________ e __________). IS 1 è stato inoltre nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle __________ e __________. Il 19 dicembre 2014, il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato la chiusura della procedura fallimentare.
B. Con l’istanza in esame IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione retroattiva gli onorari che ha riscosso per le attività svolte con i suoi collaboratori nella liquidazione del fallimento. Dalla documentazione allegata si evince la seguente situazione contabile:
ore fr./ora importo
__________ 468.62 150.00 70'292.25
__________ 338.75 100.00 33'874.00
__________ 206.35 80.00 16'508.00
__________ 121.24 80.00 9'699.20
__________ 108.65 80.00 8'692.00
__________ 91.24 80.00 7'299.20
__________ 85.99 80.00 6'879.20
__________ 41.12 80.00 3'289.60
__________ 36.58 80.00 2'926.40
__________ 33.74 80.00 2'699.20
__________ 23.63 80.00 2'175.04
__________ 19.78 80.00 1'890.40
__________ 15.61 80.00 1'248.80
__________ 15.35 80.00 1'288.80
__________ 15.16 80.00 1'212.48
__________ 6.66 80.00 532.80
__________ 6.61 80.00 528.80
__________ 6.05 80.00 484.00
__________ 4.77 80.00 381.60
__________ 4.69 80.00 375.20
__________ 3.99 80.00 319.20
__________ 3.85 80.00 308.00
__________ 3.55 80.00 284.00
__________ 2.94 80.00 235.20
__________ 2.94 80.00 235.20
__________ 2.17 80.00 173.36
__________ 2.16 80.00 172.80
__________ 2.00 80.00 160.00
__________ 1.88 80.00 150.40
__________ 0.72 80.00 57.60
__________ 0.50 80.00 40.00
__________ 0.44 80.00 35.20
__________ 0.44 80.00 35.20
__________ 0.25 80.00 20.00
__________ 0.08 80.00 6.40
Addebiti 3'879.13
Sconto -8'800.14
Totale 1'685.89 169'527.72
C. La delegazione dei creditori ha approvato il predetto conteggio il 9 marzo 2015. L’onorario di quest’ultima è stato invece fissato in complessivi fr. 3'150.– per 6 sedute (in totale 31.5 ore), applicando una tariffa di fr. 100.–/ora per tutti i membri.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 84 del Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l’amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all’articolo 48 (recte 47) dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all’incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L’autorità di vigilanza fissa quindi l’indennità da corrispondere. A futura memoria, si attira l’attenzione dell’amministratore speciale sull’obbligo di far approvare la sua nota professionale prima del deposito dello stato di riparto, come già ricordatogli all’inizio della liquidazione (sentenza della CEF 15.2008.45 dell’11 agosto 2008, consid. 3.7).
2. L’art. 47 OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44-46 OTLEF.
2.1 Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell’amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2 Con l’espressione “tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90, consid. 2/f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate; di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (DTF 120 III 100, consid. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (DTF 130 III 617 e segg., consid. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (v. sentenza della CEF 15.2000.44 del 29 aprile 2004, consid. 4e e 4f; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.2.4.4/c ad art. 1, pagg. 44-45).
2.3 L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa dell’OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615, consid. 1.2 e 3.1; 130 III 180, consid. 1.2; 120 III 100, consid. 2; 114 III 41, consid. 2; 108 III 67 consid. 2).
3 Nel caso in rassegna, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero elevato di creditori (130), dell’entità e della composizione dell’attivo (immobili, materiali e attrezzature da cantiere, affitti), delle particolari verifiche che ha dovuto compiere l’amministratore speciale per ricostruire la contabilità della fallita e determinare le quote di perdita nei consorzi cui essa partecipava e delle difficoltà legate in particolare a una causa giudiziaria che l’amministratore speciale ha affrontato in rappresentanza della massa fallimentare (inc. __________ della Pretura del Distretto di __________).
4. Dalla documentazione agli atti risulta che la gestione della liquidazione del fallimento ha generato per l’amministrazione speciale un totale di 1'685.89 ore di lavoro (v. sopra, consid. B) ripartite nell’arco di 8 anni, che corrispondono all’incirca a 211 giorni di 8 ore ciascuno. Avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura fallimentare, quanto svolto dall’amministratore speciale appare congruo. Le tariffe orarie applicate al caso, di fr. 150.– per l’amministratore speciale IS 1 (esperto contabile diplomato), di fr. 100.– per F__________ e di fr. 80.– per gli altri collaboratori, risultano anch’esse conformi alla giurisprudenza cantonale, tranne per quanto riguarda i lavori di cancelleria, la cui rimunerazione oraria massima ammessa era di fr. 50.– fino al 1° marzo 2010 e di fr. 60.– dopo di allora (sentenza della CEF 15.2011.87 del 27 marzo 2012, consid. 5). Tenuto conto che una parte rilevante delle prestazioni rimunerate fr. 80.– l’ora sono mansioni contabili per cui tale tariffa è adeguata, che le ore prestate da F__________, pari al 20% del totale esposto nell’istanza, sono state fatturate al minimo della propria fascia tariffale e che le remunerazioni orarie sono rimaste immutate anche dopo l’adattamento giurisprudenziale avvenuto con effetto dal 1° marzo 2010, la somma totale richiesta risulta proporzionata al lavoro svolto. Pure il rapporto tra costi e benefici appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari (fr. 169'527.72) rappresenta circa il 17,08% del ricavato (fr. 992'201.65), sebbene, a tal riguardo, vada comunque ricordato che l’art. 47 OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione speciale agli importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione principale il volume del lavoro e il tempo impiegato.
5. Per quanto attiene agli esborsi, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a fr. 114'158.56 (v. conteggio agli atti), fatta salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale. Non è quindi necessario verificare se tutti gli esborsi figuranti nella documentazione in esame sono compatibili con il principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (v. sopra, consid. 2.2).
6. Per quanto concerne, infine, l’onorario della delegazione dei creditori, giusta l’art. 46 OTLEF, l’indennità per ogni mezz’ora di seduta è di fr. 60.00 per il presidente e il segretario e di fr. 50.00 per gli altri membri (cpv. 3), mentre fuori seduta l’indennità si riduce per tutti i membri a fr. 50.– per ogni mezz’ora (cpv. 4). L’autorità di vigilanza può, ad ogni modo, aumentare la tariffa nelle procedure complesse, in virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF. Nel caso di specie, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Ne discende che, fatta salva la facoltà di ricorso dei creditori (art. 2 OTLEF), le loro pretese rimunerative non devono essere verificate d’ufficio da questa Camera (sentenze della CEF 15.2005.64 del 13 giugno 2006, consid. 4; 15.2006.106 del 2 aprile 2007, consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza gli onorari dell’amministrazione speciale nel fallimento di PI 1 sono approvati.
2. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.