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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2014 15.2014.90

23 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·852 mots·~4 min·2

Résumé

Contestazione della tempestività dell’opposizione al precetto esecutivo. Tardività del ricorso. Proroga del termine che scade durante le ferie

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.90

Lugano 23 ottobre 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2014 di

RI 1 (rappresentata dall’amministratore unico L)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, o meglio contro la decisione 5 agosto 2014 che accerta la tempestività dell’opposizione interposta il 16 luglio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1)  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che il 3 luglio 2014, a domanda di RI 1, l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 133'236.– oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2014;

                                  che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 5 luglio 2014 nelle mani del suo precedente amministratore unico L__________ (nonché amministratore unico della procedente);

                                  che l’escussa, rappresentata dalla nuova amministratrice unica R__________, ha interposto opposizione con scritto del 16 luglio 2014, affermando di avere ricevuto il precetto esecutivo dal precedente amministratore unico quello stesso giorno e chiedendo all’UEF, in via subordinata, di annullarne l’intimazione, in quanto avvenuta nelle mani di una persona che non era più abilitata a rappresentare l’escussa;

                                  che il 30 luglio 2014, l’UEF ha comunicato all’escutente di non poter dare seguito alla sua domanda di proseguimento del­l’ese­cuzione stante l’opposizione interposta dall’escussa;

                                  che il 31 luglio, l’escutente ha contestato la tempestività dell’opposizione, allegando che il termine per formularla era scaduto il 15 luglio 2014, e ha invitato l’ufficio a dare immediato seguito alla sua domanda di proseguimento dell’esecuzione;

                                  che il 5 agosto 2014 l’UEF ha confermato la sua decisione di ammissione dell’opposizione, osservando come il termine di opposizione, scaduto durante le ferie estive, era stato prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime in virtù dell’art. 63 LEF;

                                  che l’11 agosto 2014 l’escutente ha contestato tale comunicazione sostenendo – in quell’occasione – che il termine d’opposi­zione era scaduto il 14 luglio 2014;

                                  che il 12 agosto l’UEF ha confermato il suo scritto del 5 agosto 2014;

                                  che il 18 agosto, RI 1 ha interposto il ricorso in esame ribadendo la tardività dell’opposizione;

                                  che la decisione dell’Ufficio di considerare l’opposizione tempestiva è venuta a conoscenza della ricorrente al più tardi il 31 luglio 2014;

                                  che il ricorso, inoltrato solo il 18 agosto 2014, è pertanto tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF);

                                  che ad ogni modo il ricorso è anche infondato nel merito, per ben due motivi;

                                  che in primo luogo la notifica del precetto esecutivo, il 5 luglio 2014, nelle mani di L__________, il quale non era più amministratore dell’escussa dal 17 giugno 2014 (FUSC n. 114 di stessa data), non era valida, sicché l’atto va considerato notificato al più presto al momento in cui la nuova amministratrice unica ne è venuta a conoscenza, ossia il 16 luglio 2014 (cfr. lettera 15 luglio 2014 dell’escutente all’escussa, acclusa allo scritto di stessa data dell’avv. PA 1 all’UEF);

                                  che l’opposizione interposta dall’escusso quello stesso 16 luglio era quindi del tutto tempestiva;

                                  che, in secondo luogo, anche volendo considerare il 5 luglio 2014 quale data di notifica del precetto esecutivo, il termine di opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), ha comunque iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC a cui rinvia l’art. 31 LEF), ovvero il 6 luglio, ed è così scaduto martedì 15 luglio 2014 (e non il 14 come erroneamente sostenuto dalla ricorrente);

                                  che siccome il 15 luglio corrisponde al primo giorno delle ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di opposizione è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49 segg. con rinvii), ossia mercoledì 6 agosto 2014 (il 1° agosto essendo festivo e il 2 agosto 2014 un sabato, cfr. art. 142 cpv. 3 CPC);

                                  che anche in questa ipotesi l’opposizione interposta dall’escusso con scritto del 16 luglio 2014 si rivela così tempestiva;

                                  che, in definitiva, in entrambe le ipotesi il ricorso avrebbe comunque dovuto essere respinto;

                                  che, sebbene la ricorrente abbia agito in modo molto vicino alla mala fede o alla temerarietà (nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF), non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –  avv..  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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