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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2015 15.2014.77

22 janvier 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,465 mots·~7 min·2

Résumé

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Importo di base, in caso di convivenza senza figli in comune. Convivente asseritamente bisognoso di cure costanti

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.77

Lugano 22 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 agosto 2014 di

RI 1 (patrocinato dall’ PR 1,)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, PI 2, (rappresentata da RA 1,) PI 3,

ritenuto

in fatto:                A.  Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse dal PI 1, da PI 2 e da PI 3 nei confronti di RI 1, il 6 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                  Guadagno

                                         Debitore                              fr.  4'465.00

                                         Coniuge                               fr.        0.00

                                         Totale                                  fr   4'465.00

                                         Minimo d’esistenza

                                         Importo di base                    fr.  1'200.00

                                         Affitto / interessi ipotecari     fr.  1'400.00

                                         Spese accessorie                 fr.    200.00

                                         Trasferte                              fr.    217.50

                                         Pasti fuori domicilio              fr.    105.50

                                         Lavori faticosi                      fr.        0.00

                                         Medicamenti                        fr.    100.00

                                         Totale                                  fr   3'223.00

                                  Accertata la pignorabilità del reddito, il 4 agosto 2014 l’UEF ha trasmesso a RI 1 il relativo verbale.

                            B.  Con ricorso del 6 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di fissare il suo minimo d’esistenza in almeno fr. 4'165.–, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

                            C.  Con decreto dell’11 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

                            D.  Con provvedimento del 28 novembre 2014 l’UEF ha riconsiderato la decisione impugnata, stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale di RI 1. Quest’ultimo non ha impugnato il nuovo provvedimento, mentre i procedenti sono rimasti silenti sia sul ricorso che sulla decisione di riconsiderazione.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 5 agosto 2014, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                             2.  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                             3.  Facendo riferimento al precedente calcolo del minimo esistenziale che l’UEF aveva allestito il 21 novembre 2013, il ricorrente gli contesta in sostanza di aver arbitrariamente ridotto con il provvedimento impugnato l’importo di base da fr. 1'700.– a fr. 1'200.–, le spese di trasferta da fr. 435.– a fr. 217.50, le spese per pasti fuori domicilio da fr. 211.– a fr. 105.50 e le spese per lavori faticosi da fr. 119.– a fr. 0.–. Tenuto conto delle motivazioni del ricorso, che saranno esposte, ove necessario, nel prosieguo, con decisione del 28 novembre 2014 l’organo esecutivo ha riconsiderato il provvedimento impugnato, stabilendo in fr. 3'723.– il minimo esistenziale dell’escusso sulla scorta del seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:

                                  Guadagno

                                         Debitore                              fr.  4'465.00

                                         Coniuge                               fr.        0.00

                                         Totale                                  fr   4'465.00

                                         Minimo d’esistenza

                                         Importo di base                    fr.  1'200.00

                                         Affitto / interessi ipotecari     fr.  1'400.00

                                         Spese accessorie                 fr.    200.00

                                         Trasferte                              fr.    512.00

                                         Pasti fuori domicilio              fr.    211.00

                                         Lavori faticosi                      fr.        0.00

                                         Vestiario professionale         fr.      50.00

                                         Lavori faticosi                      fr.    150.00

                                         Totale                                  fr   3'723.00

                                  A ben vedere, in tale computo la voce “Lavori faticosi” figura due volte. Si tratta tuttavia di una svista dell’UEF, ritenuto che nel verbale interno delle operazioni di pignoramento la predetta voce è menzionata una sola volta per fr. 150.–, mentre è stata stralciata la posizione relativa ai “Medicamenti” di fr. 100.–, non più ripresa nel calcolo. L’importo di fr. 0.– non può dunque che far riferimento a quest’ultima posta.

                           3.1  In caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’au­­torità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2011.83 del 17 ottobre 2011).

                           3.2  Nel caso in rassegna l’UEF ha accolto tutte le richieste ricorsuali, salvo quella concernente l’importo di base. Questa Camera deve dunque pronunciarsi unicamente su tale censura, le altre essendo divenute ormai prive d’oggetto. Per dovizia di precisione, va altresì rilevato che per quanto riguarda lo stralcio delle spese per “Medicamenti” di fr. 100.– (v. consid. 3 i.f.) nella decisione di riconsiderazione, comunque non contestata dall’escusso, il modo di procedere dell’UEF non costituisce una violazione del divieto (detto della reformatio in peius) di modificare la decisione a detrimento del ricorrente (art. 22 LPR), che si applica invero soltanto all’esito finale della decisione (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 9 e riferimenti citati), ritenuto che nel risultato la posizione complessiva del ricorrente non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso originariamente dall’organo esecutivo.

                             4.  In merito alla censura concernente l’importo di base, il ricorrente sostiene di vivere con la propria convivente S__________, la quale – a sua detta – equivale a una persona a carico, siccome necessita di continue cure anche medicamentose a seguito di una patologia di epilessia che le impedisce di poter svolgere qualsiasi attività lucrativa ed è quindi completamente dipendente da lui. Per tale ragione, l’insorgente ritiene che l’importo di base debba essere aumentato da fr. 1'200.– a fr. 1'700.–.

                           4.1  Secondo la giurisprudenza, l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2; sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero fr. 850.– (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]). Ciò è tuttavia ammissibile soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che il minimo di base del debitore non potrà superare in ogni caso l’importo riconosciuto per una persona sola, vale a dire fr. 1'200.– o fr. 1'350.– qualora abbia un figlio a carico, nato fuori dall’unione con il convivente (cfr. sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1).

                           4.2  Nel caso di specie, dagli atti emerge che al momento del­l’esecuzione del pignoramento l’escusso conviveva con una dona, tale S__________, e che i due non avevano figli in comune. Appurato che la convivente non percepisce alcun reddito e che il debitore non ha figli a carico che vivono nella sua stessa economia domestica (cfr. verbale interno delle operazione di pignoramento del 13 agosto 2014, pag. 2), l’importo di base computabile nel suo minimo d’esistenza non può che essere pari a fr. 1'200.–. Il minimo di base di fr. 1'700.– è infatti applicabile soltanto a coniugi, a due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o a coppie (concubinati) con figli in comune (cfr. punto I/3 della Tabella). Neppure giova al ricorrente l’argo­­mentazione secondo cui la convivente avrebbe bisogno di continue cure a carico di lui, giacché l’escusso non dimostra (e invero nemmeno allega) di essere tenuto ad occuparsi di lei per motivi giuridici (cfr. punto II/5 della Tabella e vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29 ad art. 93 LEF) e comunque si limita in proposito a una mera affermazione senza suffragarla con alcuna prova. Ne discende che l’importo di base di fr. 1'200.– stabilito dall’UEF in sede di riconsiderazione è corretto, ciò che giustifica la reiezione del ricorso sull’unico punto non ancora diventato senza oggetto.

                             5.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

; –       ; –       ; –       .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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