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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2014 15.2014.76

13 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·656 mots·~3 min·3

Résumé

Pignoramento di rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con l’operato dell’ufficio d’esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.76

Lugano 13 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 luglio 2014 di

 RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il pignoramento di rendita emesso il 10 luglio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1   

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 10 luglio 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita di previdenza professionale di quest’ultimo, diffidando l’istituto previdenziale, la C__________, a versargli mensilmente fr. 573.–;

                                  che con ricorso del 23 luglio 2014, RI 1 si aggrava contro il pignoramento, spiegando che una settimana prima di venirne a conoscenza, a causa delle sue difficoltà economiche egli aveva preso contatto con la procedente per proporle di diminuire la quota mensile di fr. 500.– che le aveva versato per un certo lasso di tempo (riducendola poi a fr. 200.– dal mese di maggio del 2014), ma egli aveva incassato un secco rifiuto;

                                  che con scritto 19 agosto 2014 la PI 1 ha comunicato all’UE di essere disposta ad “accettare il versamento di fr. 200.00 mensili da parte del signor RI 1”;

                                  che il 20 agosto 2014 l’organo esecutivo ha quindi ridotto a fr. 200.– la quota di rendita pignorata a carico di RI 1, notificando alla C__________ una nuova diffida in tal senso;

                                  che con osservazioni del 25 agosto 2014 l’UE postula la reiezione del ricorso, rilevando che l’insorgente non contesta le singole posizioni del calcolo del minimo di esistenza, ma si limita a sollevare generiche opposizioni in merito all’importo oggetto del pignoramento;

                                  che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

                                  che nel caso in rassegna il ricorrente non censura l’operato dell’UE in sé, ma si limita a dolersi del rifiuto della procedente di concedergli un “versamento inferiore” (cfr. ricorso, pag. 2);

                                  che il ricorso si rivela dunque irricevibile, questa Camera non potendo invero sindacare i rapporti tra le parti;

                                  che, comunque sia, l’escutente è poi venuta incontro alle richieste del debitore, accettando di ridurre a fr. 200.– la quota di rendita pignorata, sicché il ricorso potrebbe finanche essere considerato senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR);

                                  che non rientra nei compiti istituzionali della Camera fornire consulenza al ricorrente sul modo di comportarsi nei confronti dei creditori della sua defunta madre, potendo egli al proposito rivolgersi ad esempio al servizio di consulenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–   ; –      .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Pignoramento di rendita. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi non connessi con l’operato dell’ufficio d’esecuzione.

Articoli citati

LEF 17; LPR 24b cpv. 1

Tipo sentenza

Conferma

Riassunto

È irricevibile il ricorso contro il pignoramento di una rendita fondato su motivi non connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione. L’autorità di vigilanza non è in particolare competente a sindacare i rapporti tra le parti.

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