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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2014 15.2014.70

4 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·548 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Incompetenza della Camera. Ricorso inammissibile

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.70

Lugano 4 settembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 luglio 2014 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26 giugno 2014 su incarico rogatorio (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione di Mesocco nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1  

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta dell’incarico rogatorio (n. __________) dell’Ufficio di esecuzione di Mesocco nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 nei confronti di RI 1, il 26 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha emesso un avviso di pignoramento per l’incasso di fr. 1'998.30 oltre interessi e spese.

                            B.  Contro tale provvedimento RI 1 è insorto a questa Camera con un atto del 4 luglio 2014 denominato “sospensione provvisoria dell’esecuzione Art. 85a”, chiedendo la sospensione del pignoramento, l’accertamento dell’esigibilità del credito posto in esecuzione e la convocazione delle parti “per sentire la loro versione dei fatti”, protestate spese e ripetibili. Tale atto non è stato intimato alla procedente per osservazioni.

                            C.  Appurato che il rappresentante del ricorrente non è iscritto né nell’albo degli avvocati né in quello dei fiduciari, con ordinanza del 7 luglio 2014 il giudice delegato della Camera gli ha impartito un termine per trasmettere all’UEF di Bellinzona un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente, avvertendolo che qualora non avesse tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 14 luglio 2014 RI 1 ha spedito direttamente alla Camera un esemplare del ricorso da lui sottoscritto personalmente. Esso non è stato intimato né all’UEF né alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto:              1.  L’istanza di sospensione dell’esecuzione fondata sull’art. 85a LEF, come pure la richiesta di sospensione provvisoria durante la causa (art. 85a cpv. 2 LEF), rientrano nella competenza del giudice, che nel Ticino è in prima istanza, a dipendenza del valore litigioso, il Giudice di pace per valori fino a fr. 5'000.– o il Pretore (aggiunto) per valori superiori (art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG). La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non è, per contro, mai competente, neppure in seconda istanza (art. 48 lett. e n. 1 LOG). L’atto presentato il 4 luglio 2014 da RI 1 è pertanto irricevibile.

                             2.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  L’atto presentato il 14 luglio 2014 da RI 1 è inammissibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –.

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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