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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.07.2014 15.2014.66

24 juillet 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·812 mots·~4 min·2

Résumé

Richiesta di cancellare l’esecuzione. Ricorso irricevibile in quanto prematuro. Proseguimento dell’esecuzione per l’incasso degli interessi e delle spese esecutive, comprese la tassa di giustizia e l’indennità stabilite in sede di rigetto dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.66

Lugano 24 luglio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul “reclamo” 18 giugno 2014 di

 RE 1  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1  

ritenuto

in fatto:                A.  Su richiesta della PI 1, il 15 novembre 2013 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RE 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di complessivi fr. 1'459.45 oltre accessori.

                            B.  Con sentenza 11 giugno 2014 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al predetto precetto, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e l’indennità di fr. 70.– da rifondere alla controparte.

                            C.  Sulla scorta della suddetta sentenza, con domanda 12 giugno 2014 la PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione per fr. 1'459.45 oltre a interessi e spese.

                            D.  Avendo poi l’escusso pagato fr. 1'459.45 direttamente alla procedente, con scritto 13 giugno 2014 quest’ultima ha chiesto all’UE di accreditare l’importo ricevuto sulla pratica esecutiva.

                            E.  Con “reclamo” [recte: ricorso] del 18 giugno 2014 RE 1 chiede ora di chiudere la pratica esecutiva e di revocare il procedimento nei suoi confronti, nonché di cancellare una sua eventuale registrazione nel registro delle esecuzioni e fallimenti.

                             F.  Con osservazioni 27 giugno 2014 la PI 1 si oppone al ricorso, chiedendo di dar seguito alla sua domanda di proseguimento dell’esecuzione, mentre l’UE postula la reiezione del gravame con osservazioni 7 luglio 2014.

Considerato

in diritto:              1.  Con il suo scritto 18 giugno 2014 erroneamente designato come “reclamo” RE 1 a ben vedere non si aggrava contro un provvedimento dell’UE, ma si limita a chiedere di “revocare” l’esecuzione promossa nei suoi confronti, pretendendo di aver interamente saldato l’importo posto in esecuzione. Tale richiesta andava in realtà posta all’organo esecutivo e non presentata sotto forma di ricorso all’autorità di vigilanza. Soltanto in caso di eventuale risposta negativa dell’UE, l’insorgente avrebbe potuto proporre ricorso a questa Camera. A questo stadio della procedura il ricorso in esame risulta quindi prematuro e perciò irricevibile.

                             2.  Ad ogni modo, fosse anche stato ricevibile, ad esempio poiché inoltrato contro l’avviso di pignoramento – che d’altronde l’UE nelle sue osservazioni del 7 luglio 2014 comunica di voler emettere prossimamente per l’importo residuo delle spese del precetto e del rigetto dell’opposizione (fr. 243.–), degli interessi (fr. 61.15) e della tassa d’incasso (fr. 5.–) – il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto.

                                  In effetti, tra le spese d’esecuzione a carico del debitore in virtù dell’art. 68 LEF vanno in particolare annoverate le spese e le indennità riconosciute nella procedura sommaria di rigetto provvisorio e definitivo dell’opposizione, poiché sono parte integrante dell’esecuzione per la quale si procede (cfr. DTF 123 III 271 consid. 4a; 119 III 63 consid. 2 e 4b/aa; Circolare CEF n. 6/1995 del 2 maggio 1995). Entrano pure in linea di conto le spese indicate dall’Ufficio per la tassa di stesura del precetto esecutivo e per la tassa di incasso (cfr. art. 16 e 19 OTLEF). Ora, nel caso in rassegna, l’escusso si è limitato a pagare alla procedente l’importo capitale di fr. 1'459.45, ma non i relativi interessi di mora né le spese d’esecuzione, ovvero la tassa di stesura del precetto di fr. 73.–, la tassa di giustizia di fr. 100.– e l’indennità di fr. 70.– stabilite dal giudice del rigetto dell’opposizione. Ne consegue che il procedimento esecutivo non può considerarsi ancora chiuso, ma prosegue il suo corso limitatamente agli importi rimasti impagati, così come richiesto dall’escutente con domanda di proseguimento del 12 giugno 2014. Per la medesima ragione, il debitore neppure ha diritto alla cancellazione dell’esecuzione dal relativo registro. Ad ogni modo, anche in caso di pagamento totale dell’esecuzione – spese e interessi compresi – l’esecuzione rimane iscritta ancora per 5 anni nel registro delle esecuzioni (art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che l’escutente comunichi all’Ufficio di ritirare l’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c; cfr. pure Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005).

                             3.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il “reclamo” interposto il 18 giugno 2014 da RE 1 è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –    .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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