Incarto n. 15.2014.53
Lugano 18 giugno 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 aprile 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione 28 aprile 2008 con cui esso rifiuta di dare seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________ promossa dalla società PI 2 (ora cancellata dal registro di commercio) nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. A domanda di PI 2, il 7 dicembre 2011 l’CO 1 ha emesso nei confronti di PI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 145'956.35 oltre interessi e spese, a cui l’escussa ha interposto opposizione al momento della notifica dell’atto il 9 dicembre 2011.
B. Il 12 ottobre 2012 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il fallimento dell’escutente PI 2 e il 18 febbraio 2013 l’ha sospeso per mancanza di attivo (art. 230 LEF). Su richiesta 5 marzo 2013 dell’escussa, il 7 marzo l’Ufficio ha erroneamente cancellato l’esecuzione n. __________, per poi ripristinarla a domanda dell’escutente il successivo 9 aprile. Un ricorso interposto il 22 aprile 2013 da PI 1 contro quest’ultima decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 maggio 2013 (inc. 15.2013.39).
C. Il 15 luglio 2013 PI 2 è stata cancellata dal registro di commercio. Così come richiesto dall’escussa il 23 luglio 2013, l’indomani l’CO 1 ha nuovamente proceduto alla cancellazione dell’esecuzione in questione. Allegando di avere ottenuto il 30 settembre 2012 la cessione del credito posto in esecuzione, il 9 gennaio 2014 RI 1 ha preteso dall’Ufficio che ripristinasse ancora una volta l’esecuzione, rivedendone un rifiuto. Adita con ricorso, il 14 marzo 2014 la Camera ha annullato la decisione impugnata e ordinato all’Ufficio di sostituire nella registrazione dell’esecuzione nel suo sistema informatico l’evento 1 con l’evento 4, assegnando allo stesso la data del 15 luglio 2013 (sentenza 15.2014.11 del 14 marzo 2014).
D. Il 28 aprile 2014, l’CO 1 ha comunicato ad RI 1 di non poter dare seguito alla sua domanda del 22 aprile 2014 di proseguire la nota esecuzione, ritenendo la stessa perenta nel senso dell’art. 88 cpv. 2 LEF.
E. Con il ricorso in esame, che rinvia a un precedente scritto all’Ufficio del 22 aprile 2014, RI 1 si oppone al provvedimento del 28 aprile e chiede l’accoglimento della domanda di proseguire l’esecuzione in via di fallimento. Visto il suo esito, il ricorso non è stato notificato né all’Ufficio né ad PI 1.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 aprile 2014 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Dopo avere riassunto le tappe della procedura esecutiva n. __________, il ricorrente sostiene che l’escussa non ha dimostrato di avere interposto opposizione. In qualità di cessionario del credito posto in esecuzione, egli si ritiene quindi legittimato a chiederne la continuazione in via di fallimento (scritto del 22 aprile 2014). Nel ricorso vero e proprio (del 30 aprile 2014), il ricorrente si limita a rinviare al suo scritto del 22 aprile con i relativi allegati e a inoltrare ulteriore documentazione.
3. L’CO 1, tuttavia, non fonda il rifiuto di dare seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione sul fatto – peraltro finora non contestato (cfr. sentenze della CEF 15.2013.39 del 26 maggio 2013, consid. e 15.2014.11 del 14 marzo 2014, consid. A) – che l’escussa ha interposto opposizione al momento della notifica del precetto esecutivo bensì sul fatto che l’esecuzione è perenta dal 15 luglio 2013, come accertato dalla Camera nell’ultima sentenza citata. Al riguardo il ricorrente non spende una parola, sicché il ricorso si avvera irricevibile in quanto non sufficientemente motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
4. Ad ogni buon conto, come giustamente rilevato dall’CO 1, nella sua sentenza del 14 marzo 2014, nel frattempo passata in giudicato, la Camera ha dichiarato l’esecuzione perenta a contare dalla cancellazione della società escutente dal registro di commercio, avvenuta il 15 luglio 2013. Anzi, l’esecuzione risulta perenta già dal 10 dicembre 2012, il ricorrente non allegando né provando che ne sia stato chiesto il proseguimento entro il termine di perenzione di un anno dalla notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 9 dicembre 2011) stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, né che tale termine sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione intesa a far rigettare l’opposizione. In queste circostanze si dimostra quindi corretta la reiezione della domanda di proseguire l’esecuzione presentata solo il 22 aprile 2014, pur volendo tacere il fatto che la prosecuzione era comunque esclusa per un altro motivo, ossia perché l’opposizione interposta dall’escussa non è stata rigettata.
5. Il ricorso è pertanto irricevibile oltre che infondato. Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Rifiuto di proseguire l’esecuzione. Esecuzione perenta.
Articoli citati
Art. 88 cpv. 2 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR
Tipo sentenza
Conferma
Riassunto
Ricorso dichiarato irricevibile, il ricorrente non essendosi espresso sul motivo invocato dall’ufficio d’esecuzione a giustificazione del provvedimento impugnato (consid. 3). Conferma – per abbondanza – della decisione dell’ufficio d’esecuzione di non dare seguito a una domanda di proseguire l’esecuzione, il cessionario del credito posto in esecuzione non avendo allegato né provato che il proseguimento sia stato in precedenza chiesto entro il termine di perenzione di un anno dalla notifica del precetto esecutivo stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, né che tale termine sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione intesa a far rigettare l’opposizione.