Incarto n. 15.2014.39
Lugano 4 giugno 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° aprile 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 __________ (patrocinata dall’ PA 1,)
ritenuto
in fatto: A. L’11 marzo 2013 PI 1 ha promosso dinanzi all’CO 1 un’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'034'407.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2012, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di B__________, moglie dell’escusso, anch’essa escussa per lo stesso importo in qualità di debitrice solidale e terza proprietaria del pegno.
B. Dando seguito alla predetta domanda, il 13 marzo 2013 l’UEF ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escusso in Italia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Non avendo il debitore ritirato la raccomandata, la stessa è stata ritornata all’organo esecutivo con l’indicazione “al mittente compiuta giacenza”.
C. In data 31 maggio 2013 l’Ufficio ha quindi inoltrato alla Corte d’appello di __________ una domanda rogatoria ai fini della notifica dell’atto esecutivo. L’autorità estera ha ricevuto tale domanda il 5 giugno 2013.
D. Non avendo ricevuto alcuna notizia dall’autorità rogata, su richiesta della procedente l’UEF ha pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio n. __________ del __________ e sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________.
E. Avendo l’escutente chiesto successivamente la realizzazione del pegno, il 13 marzo 2014 l’organo esecutivo ha trasmesso al debitore il relativo avviso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale è pervenuta all’escusso il 28 marzo 2014. Dopo aver preso contatto telefonico con l’Ufficio, il 31 marzo 2014 l’escusso ha ottenuto copia del precetto esecutivo per e-mail.
F. Con ricorso del 1° aprile 2014 il debitore si aggrava contro la notifica del precetto esecutivo in via edittale, chiedendo una nuova emanazione e notificazione dell’atto esecutivo, nonché la restituzione del termine per l’esercizio di un’eventuale opposizione.
G. Con ordinanza 9 aprile 2014 il Presidente di questa Camera ha concesso d’ufficio effetto sospensivo al gravame.
H. Con osservazioni del 18 aprile 2014 la procedente postula che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardività e, in subordine, che sia respinto, mentre l’UEF con osservazioni 28 aprile 2014 si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerando
in diritto: 1. Nelle proprie osservazioni, la resistente contesta anzitutto la tempestività del gravame. A suo parere, il debitore non poteva non sapere di essere stato escusso già prima del 20 marzo 2014, giorno in cui sua moglie B__________, anch’essa escussa in qualità di debitrice solidale e terza proprietaria del pegno, ha proposto alla procedente un incontro in relazione alla domanda di realizzazione del pegno, circostanza che avrebbe poi riferito al marito. Interposto soltanto il 1° aprile 2014, secondo la banca il ricorso è pertanto tardivo.
La prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5c). Nel caso specifico, a prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di quanto intrapreso da sua moglie – almeno non prima del 28 marzo 2014 (cfr. ricorso ad n. 10 e doc. 5 accluso alle osservazioni al ricorso) – non si deve dimenticare che RI 1 e sua moglie sono oggetto di due distinte esecuzioni (n. __________ e n. __________). Pertanto, anche nel caso in cui il ricorrente fosse stato informato in precedenza dell’esecuzione promossa contro la moglie, ciò ancora non basterebbe per ritenere ch’egli dovesse aspettarsi un’esecuzione promossa anche nei suoi confronti, a maggior ragione se si considera che sua moglie è condebitrice solidale del credito posto in esecuzione e unica proprietaria del pegno, sicché la banca escutente avrebbe potuto anche scegliere di procedere unicamente nei confronti di lei. Interposto il 1° aprile 2014, ovvero entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione della domanda di realizzazione, avvenuta il 28 marzo, il ricorso è dunque in principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso, l’insorgente lamenta un vizio procedurale nella notificazione del precetto esecutivo emesso nei suoi confronti. Egli osserva che, essendo domiciliato in Italia, non poteva esser tenuto all’obbligo di consultare un albo/foglio pubblico esposto in un territorio (Stato) diverso da quello del suo domicilio, né potevano essere applicate le disposizioni previste dall’art. 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF, la notificazione non essendo stata impossibile, ma solo viziata dal profilo procedurale. Da parte sua, la resistente è del parere che sulle modalità di notifica va riconosciuto all’CO 1 un diligente espletamento delle formalità richieste dalle norme di diritto internazionale e che l’attitudine processuale del ricorrente realizza gli estremi dell’abuso di diritto. L’Ufficio si limita a rilevare in sintesi di aver proceduto alla pubblicazione del precetto, poiché dopo due mesi di attesa l’autorità rogata non aveva ancora provveduto a notificare l’atto in questione.
2.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66). Nei rapporti tra la Svizzera e l’Italia vige la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi nella misura in cui non vertono su debiti di diritto pubblico (Jeanneret/Lembo, ibidem). Avendo l’Italia rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, consid. 4, RtiD 2011 I 741 n. 48c).
Qualora tramite la procedura prevista dall’art. 66 cpv. 3 LEF non sia possibile notificare l’atto esecutivo in un termine ragionevole, la notificazione si fa mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale (art. 66 cpv. 4 n. 3 e 35 cpv. 1 LEF). La dottrina considera ragionevole un termine di 1 a 3 mesi per i paesi europei e di almeno 6 mesi per gli altri stati (Angst, op. cit., n. 23 ad art. 66 LEF; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 22 ad art. 66). In particolare, secondo le indicazioni dell’Ufficio federale della giustizia (UFG), in Italia la procedura di notifica in via rogatoria può durare da 2 a 6 mesi (v. www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex/italia.html). Ad ogni modo, la notificazione edittale è la soluzione estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 136 III 571 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, consid. 3.1).
2.2 Nel caso in rassegna, l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha dapprima tentato di notificare il precetto esecutivo al domicilio del debitore in Italia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e ha poi presentato alla Corte d’appello del Tribunale di __________ una domanda rogatoria fondata sulla CLA65. Altrettanto non può dirsi invece per la successiva notifica in via edittale. Visto il carattere eccezionale di tale modo di notifica, a cui far capo solo quale ultima ratio, l’UEF avrebbe dapprima dovuto sollecitare l’autorità rogata italiana almeno una volta. D’altronde, un lasso di tempo di circa 2 mesi dalla ricezione della rogatoria da parte dell’autorità estera richiesta (più precisamente dal 5 giugno al 2 agosto 2013 [cfr. doc. 5 e 6 allegati alle osservazioni 28 aprile 2014 dell’Ufficio]) non appare ancora, nelle relazioni con l’Italia (sopra consid. 2.1), così eccezionale da giustificare la notifica del precetto mediante pubblicazione. Ne discende che la notificazione in via edittale è avvenuta in maniera irregolare.
3. Tenuto conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta.
3.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014, consid. 4.1). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2).
3.2 Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione del precetto esecutivo non ha avuto luogo conformemente alla legge (cfr. sopra consid. 2.3). Ciononostante, l’escusso ha potuto prendere conoscenza del contenuto del precetto nel momento in cui ne ha ricevuto copia per e-mail dall’Ufficio, ovvero il 31 marzo 2014 (cfr. ricorso, pag. 1, punto 1). Una nuova e regolare notifica dell’atto in questione non fornirebbe pertanto al debitore alcuna informazione supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti, sicché non può essere dato seguito alla richiesta di nuovamente emanare e notificare l’atto esecutivo. Avendo RI 1 ricorso tempestivamente contro l’irregolare notifica del precetto esecutivo e ottenuto l’effetto sospensivo, si giustifica però di assegnargli d’ufficio un termine di 20 giorni per interporvi opposizione, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, tenuto conto del fatto ch’egli è domiciliato all’estero (art. 33 cpv. 2 LEF). Diventa così senza oggetto la richiesta di restituzione del termine di opposizione, che del resto presuppone, contrariamente a quanto si è verificato nella fattispecie, che il termine sia regolarmente scaduto (Erard, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 33 LEF). Poiché prematura, va infine annullata la comunicazione della domanda di realizzazione del 13 marzo 2014, avvenuta il 28 marzo 2014.
4.Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nel senso del considerando 3.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza è annullata la comunicazione della domanda di realizzazione del 13 marzo 2014.
1.2 A RI 1 è assegnato un termine di 20 giorni dalla notifica della presente sentenza per eventualmente interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ e comunicarla all’CO 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–(per raccomanda internazionale con attestazione di ricevuta); –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.