Incarto n. 15.2014.28
Lugano 14 aprile 2014 EC/cj/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura dipendente dall’istanza 17 marzo 2014 dell’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
PI 1
nell’eredità indivisa ed in comunione fu CC 1 composta oltre che dall’escussa di
PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escussa da
__________, __________ __________, __________ rappr. dall’__________, __________, e dalla __________, __________ __________, __________ rappr. dall’__________, __________, e dall’__________, __________ __________, __________ __________, __________ rappr. da __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ rappr. da __________, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 31 ottobre 2012, il 26 febbraio 2013, l’11 settembre 2013 e il 20 novembre 2013, l’IS 1 ha pignorato i “diritti ereditari spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu __________”. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione sarebbe stato stabilito in sede di realizzazione.
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 17 giugno 2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC, in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori. Il 17 ottobre 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta delle particelle n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale di fr. 578’758.30 e che la particella n. __________ è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 60’000.- in 1° grado e da una cartella ipotecaria di fr. 200’000.in 2° grado mentre la particella n. __________ è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 100’000.- in 1° grado e da una di fr. 200’000.- in 2° grado. Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.
C. Il 17 marzo 2014 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, precisando che il defunto CC 1 era proprietario esclusivo delle part. n. __________ e __________ RFD di __________ di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–, gravate sì da cartelle ipotecarie, ma alle quali non corrisponde alcun debito effettivo nei confronti di terzi. Egli partecipava per contro in ragione di un sesto ad ulteriori comunioni ereditarie proprietarie delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, non gravate da oneri ipotecari e di un valore di stima peritale di complessivi fr. 1’747’000.–.
L’Ufficio ha così stabilito che, sciolto preliminarmente il regime matrimoniale del defunto, all’escussa spetterebbe “1/12 sul__________ e n. __________ mentre che per le restanti particelle la quota di ciascun figlio si riduce in proporzione di 1/6”. L’interessenza di PI 1 ammonta perciò a circa fr. 60’000.–/70’000.–. Dall’inventario successorio risulta però un debito di PI 1 di fr. 50’000.– nei confronti della comunione ereditaria. L’Ufficio precisa infine che l’importo complessivo dei debiti oggetto delle domande di realizzazione ammonta a fr. 118’030.– oltre accessori, che i crediti a beneficio di un pignoramento raggiungono fr. 53’358.–, che è in corso un pignoramento di salario per fr. 975.– mensili e che finora contro l’escussa sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 324’231.75.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha stabilito, come detto, che il valore della quota ereditaria della debitrice è di circa fr. 60’000.– a fr. 70’000.–. Per le part. n. __________ e __________ RFD di __________, di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–, l’Ufficio ha giustamente considerato che essendone il defunto l’unico proprietario, la quota dei sei figli fosse di un quarto (alla moglie spettando una metà nella liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà dell’altra metà in materia successoria), sicché la quota dell’escussa è di 1/24, pari a fr. 34’416.–. Gli altri fondi, stimati in fr. 1’747’000.–, appartengono per contro a comunioni ereditarie, a cui il defunto partecipava per un sesto. Per questi fondi, beni propri del marito e per i quali quindi non si procede alla liquidazione del regime matrimoniale, la quota dell’escusso è pertanto di solo 1/72, pari fr. 24’264.–. Dalla dichiarazione fiscale 2013 relativa alla comunione ereditaria fu CC 1 si evince inoltre una sostanza mobiliare di fr. 314’705.–, composta in particolare di due crediti contro un erede di complessivi fr. 135’469.– e uno di fr. 54’000.– contro l’escussa. La quota spettante a quest’ultima ammonta a fr. 13’113.– (1/24 di fr. 314’705.–). Complessivamente la pretesa dell’escussa può dunque essere valutata in fr. 71’793.–, importo da cui va però dedotto il debito di fr. 54’000.–. Ora, il valore residuo è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione della quota dell’escussa a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura.
3. L’istanza va quindi accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria fu CC 1 composta di PI 1, PI 1, PI 2, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.