Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2014 15.2014.137

17 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·727 mots·~4 min·4

Résumé

Modo di prosecuzione dell’esecuzione. Esclusione della via del fallimento per le associazioni non iscritte a registro di commercio

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.137

Lugano 17 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 novembre 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1  

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, la società RI 1 procede contro l’associazione PI 1 per l’incasso di fr. 25'170.15 più interessi del 5% dal 3 ottobre 2013 (da cui dedurre un acconto di fr. 60.–), oltre a un’indennità di fr. 500.– per risarcimento danno (art. 41 CO).

                            B.  Non avendo l’escussa interposto opposizione, il 4 agosto 2014, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento e il successivo 20 ottobre ha allestito il verbale di pignoramento relativo a 1'200 m3 di sabbia speciale per fondi di gara (stimato in fr. 120'000.–) e al conto corrente postale dell’escussa, con un saldo di fr. 8'754.50.

                            C.  Con ricorso del 20 novembre 2014, l’escutente chiede che il verbale di pignoramento sia annullato e l’esecuzione proseguita in via di fallimento, sostenendo che l’associazione escussa, visto il tipo della sua attività e il fatto che sottostà al controllo di un revisore, dovrebbe essere iscritta a registro di commercio.

                            D.  Con osservazioni 9 dicembre 2014, l’UE postula la reiezione del ricorso, ritenendo il proprio operato corretto alla luce dell’art. 42 LEF. Debitamente invitata ad esprimersi sul ricorso, l’escussa è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato spedito alle parti il 10 novembre 2014, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                             2.  In virtù dell’art. 39 cpv. 1 LEF, in linea di massima l’esecuzione si prosegue in via di fallimento quando l’escusso sia iscritto nel registro di commercio segnatamente come associazione (art. 60 CC). L’iscrizione in tale registro produce effetto dal profilo esecutivo soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzera di commercio (art. 39 cpv. 3 LEF). Se l’escusso non è sottoposto alla via del fallimento né a quella di realizzazione del pegno (art. 41 LEF), l’esecuzione continua in via di pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF). E se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento (art. 42 cpv. 2 LEF).

                             3.  Risulta quindi con ogni evidenza dagli art. 39 cpv. 3 e 42 cpv. 2 LEF che l’esecuzione non può proseguire in via di fallimento fintanto che l’escusso non è stato effettivamente iscritto nel registro di commercio. È controversa la questione di sapere se l’ufficio d’esecuzione è tenuto a segnalare all’ufficio dei registri i casi in cui una persona non iscritta pare sottoposta all’obbligo d’iscrizio­ne (pro: DTF 55 III 151; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 39 LEF; contra: DTF 61 III 40; Aco­cella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 39) – la questione è stata lasciata aperta nella DTF 79 III 17 consid. 3 –, ma ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione non è competente per deciderne a titolo pregiudiziale (DTF 55 III 151; 79 III 17 consid. 3; Acocella, op. cit., n. 9 ad art. 39; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 39). Il ricorso si rivela dunque infondato e come tale va respinto.

                             4.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2014.137 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2014 15.2014.137 — Swissrulings