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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2014 15.2014.134

3 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·565 mots·~3 min·2

Résumé

Comminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.134

Lugano 3 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° dicembre 2014 di

RI 1  (patrocinata dall’__________. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1   (patrocinata dall’__________. PA 2, __________)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 5'086.25 oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2012 per tasse abbonamento e consumo energia;

                                         che confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’op­posizione interposta dall’escussa (sentenza 14.2014.201 del 4 novembre 2014), il 21 novembre 2014 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento;

                                         che contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;

                                         che la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico, avrebbe dovuto proseguire l’esecu­zione in via di pignoramento e non di fallimento;

                                         che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata all’esi­stenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid. 2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e);

                                         che nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto privato, ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente dalla consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto avviene ad esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura giuridica – di diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 – particolare);

                                         che l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventando così senza oggetto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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