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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.11.2014 15.2014.132

26 novembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·635 mots·~3 min·3

Résumé

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.132

Lugano 26 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1  (titolare della ditta individuale RI 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1    

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della ditta individuale RI 1, per l’in­casso di fr. 26'575.05 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte e documentazioni supplementari”.

                                         Ora, come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di (ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibili­tà del credito posto in esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazi­one, il ricorso è infondato a va di conseguenza respinto.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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