Incarto n. 15.2014.125
Lugano 6 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata su istanza 6 novembre 2014 dell’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
PI 2 e PI 3, composte oltre all’escusso PI 1 di
1. PI 4
2. PI 5 3. PI 6
nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escusso da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dall’__________ contro PI 1, il 1° marzo 2013 l’IS 1 ha pignorato “la parte spettante al debitore nel prodotto della liquidazione della successione” fu PI 2 e fu PI 3, rispettivamente suo padre e sua madre. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso nelle due comunioni è di fr. 60'000.–.
B. Avendo la creditrice presentato le domande di vendita, il 6 novembre 2013 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri delle comunioni ereditarie. L’11 febbraio 2014, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.
C. Il 6 novembre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1. Nell’istanza l’Ufficio ha precisato che la comunione ereditaria del padre è proprietaria di diversi beni immobili siti nel territorio del Comune di __________ il cui valore complessivo assomma a fr. 369'500.–. Poiché egli partecipa nella misura di un quarto a tale comunione ereditaria, il valore della sua quota assomma dunque a fr. 92'375.–. A sua volta la comunione ereditaria della madre è proprietaria in comunione ereditaria con altre persone di diversi fondi siti nel territorio del Comune di __________, il cui valore complessivo è di fr. 627'500.–. In riferimento a questa comunione ereditaria non è però nota all’ufficio la quota parte spettante alla madre dell’escusso né di conseguenza la quota parte spettante allo stesso.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC; RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie, come visto, l’Ufficio ha attribuito alla sostanza immobiliare appartenente alla comunione ereditaria del padre dell’escusso un valore di stima peritale di fr. 369'500.– e ha stabilito che quest’ultimo partecipa alla massa ereditaria nella misura del 25%, motivo per il quale il valore della quota pignorata risulta essere di fr. 92'375.– (fr. 369'500.– diviso 4). L’Ufficio non è invece riuscito a determinare il valore dei beni appartenenti alla comunione ereditaria della madre, non essendogli nota la quota parte che le spetta (o meglio che spetta ai suoi eredi) nella comunione ereditaria che essa forma con altre persone, proprietaria di diversi fondi del valore complessivo di fr. 627'500.–. Non sono però necessari ulteriori accertamenti. Il credito per il quale è stata chiesta la realizzazione della quota, infatti, ammontava al 6 novembre 2014 (v. istanza pag. 2 cpv. 2) a fr. 28'985.65 oltre a interessi e spese. Questa somma rappresenta un terzo circa del valore di stima della partecipazione dell’escusso alla sola eredità giacente del padre. Bastando tale attivo a soddisfare la creditrice pignorante in capitale, interessi e spese, si giustifica innanzitutto di liberare dal pignoramento i diritti ereditari spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della madre (art. 97 cpv. 2 LEF).
3. Per quanto attiene all’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria del padre, visto il divario esistente tra il valore della stessa e l’importo del credito posto in esecuzione, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo la creditrice alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale del suo credito. Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce invece che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico, ordinare all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando il credito per il quale la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata dalla creditrice pignorante e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
4. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (v. CEF, sentenza inc. 15.01.287 dell’11 gennaio 2002). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dalla creditrice (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito a beneficio del quale la quota è stata pignorata.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’IS 1 di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 2 ch’egli compone con PI 4, PI 5 e PI 6, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.
2. È annullato il pignoramento dei diritti ereditari spettanti a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 3.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.