Incarto n. 15.2014.100
Lugano 6 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° settembre 2014 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________ RFD __________ ordinata dall’UEF;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 22 agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1, menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–;
che con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo;
che con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale;
che giusta l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante;
che se questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR;
che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La richiesta di una seconda stima è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.