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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2014 15.2014.100

6 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·448 mots·~2 min·3

Résumé

Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità

Texte intégral

Incarto n. 15.2014.100

Lugano 6 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° settembre 2014 di

RI 1  

contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________ RFD __________ ordinata dall’UEF;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che il 22 agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1, menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–;

                                  che con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo;

                                  che con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale;

                                  che giusta l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante;

                                  che se questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

                                  che nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR;

                                  che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile;

                                  che vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  La richiesta di una seconda stima è irricevibile.

                             3.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             4.  Notificazione a.

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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