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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2013 15.2013.89

23 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,426 mots·~7 min·3

Résumé

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.89

Lugano 13 settembre 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 settembre 2013 dell’IS 1 con cui chiede la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

PI 15   

nelle eredità indivise ed in comunione fu __________ e __________ composta oltre che dell’escus­sa di

PI 16, PI 17,

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escussa da

1.PI 1 RA 1  2.PI 2 ) 3.PI 3   4.PI 4   5.PI 5   6. PI 6   7. PI 7          patrocinata dallo  PA 1  8.  PI 8          patrocinato dall’  PA 2  9.PI 9          rappr. da RA 2  10.PI 10   11.PI 11   12. PI 12   13.PI 13          rappr. dal RA 3  14.PI 14 .  

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 15, il 24 maggio 2011, il 30 novembre 2011, il 16 agosto 2012 e il 20 febbraio 2013, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti alla debitrice nelle comunioni ereditarie dei genitori fu __________ e __________ composte della stessa PI 15, PI 16 e di PI 17, ed in particolare i diritti sul fondo n.__________ RFD di __________. A fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 217'155.00, l’Ufficio ha attribuito a questa particella un valore di stima pari a fr. 400'000.00 nel primo verbale di pignoramento, di fr. 450'000.00 nel secondo verbale di pignoramento e di fr. 217'155.00 nel terzo e nel quarto verbale di pignoramento. L’ufficio ha menzionato nelle osservazioni che la particella è gravata da cartelle ipotecarie dal primo al terzo grado per complessivi fr. 370'000.00.

                                  B.   Avendo alcuni creditori presentato la domanda di vendita, il 26 marzo 2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 16 aprile 2013 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata possibile in assenza di parte degli interessati. Il 19 aprile 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare

                                         eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non è pervenuta alcuna proposta.

                                  C.   Il 5 settembre 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 15. L’ufficio ha evidenziato che i comunisti hanno conferito il mandato ad una società di intermediazione di vendere l’immo­bile a fr. 1'180'000.00, e che PI 16 gli ha comunicato che il debito ipotecario effettivo assomma a fr. 275'000.00, di cui fr. 25'000.00 a carico della sola debitrice, e che gli ulteriori passivi della successione ammontano a fr. 30'000.00. Per questi motivi, considerando a titolo prudenziale un prezzo di vendita dell’immobile di fr. 800'000.00, l’Ufficio ha attribuito alle comunioni indivise un valore di fr. 495'000.00 e all’interessenza di PI 15 un valore di fr. 165'000.00.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Nell’ambito dei vari pignoramenti contro PI 15, l’Ufficio ha attribuito alla part. n. __________ RFD di __________ tre valori di stima differenti (cfr. verbali di pignoramento). Tali accertamenti, anche se contrastanti, non sono stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                   2.   Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’ap­prezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza – che l’Ufficio ha meglio precisato rispetto a quanto fatto al momento dei pignoramenti nell’istanza del 5 settembre 2013 –, non è sproporzionato per i creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione, spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultima supera inoltre quello dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni ereditarie e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

                                   3.   Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002, inc. 15.01.287). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti in esecuzione.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 RDC;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza è accolta nel senso che è ordinato IS 1 di chiedere lo scioglimento delle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 15, PI 16 e PI 17, e la divisione del patrimonio comune, procedendo poi alla realizzazione e al riparto dei beni attribuiti ad PI 15 secondo quanto indicato al considerando 3.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                    3.    Notificazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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