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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2013 15.2013.71

17 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,474 mots·~7 min·4

Résumé

Rivendicazione della metà del provento di un credito pignorato in seguito allo stralcio della procedura di rivendicazione per mancato versamento della cauzione processuale

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.71

Lugano 17 settembre 2013 FP/ec/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 luglio 2013 di

RE 1 junior,  (D)  

contro  

l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

CO 1 senior,   

da parte di

PI 1  (D) patrocinata dall’  PA 1   

viste le osservazioni:

– 19 agosto 2013 di PI 1;

– 28 agosto 2103 dell’CO 1;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 5 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano (v. inc. EF-2008.2847), su istanza di PI 1, D-__________ (creditrice), ha decretato il sequestro di diversi beni di proprietà di RE 1 senior, D-__________ (debitore) per un credito di fr. 717'347.20 (allora corrispondenti a € 475'568.30) oltre interessi e spese. Tra gli oggetti da sequestrare figuravano, tra l’altro, conti bancari intestati al debitore presso la Banca __________ di __________ (oltre a 100 quote della stessa banca del valore di fr. 20'000.-), come pure il conto bancario no. __________ intestato allo stesso debitore presso la Banca W__________ di __________. Le operazioni di sequestro venivano sollecitamente eseguite dall’CO 1 (v. verbale di sequestro no. __________).

                                  B.   In data 24 novembre 2008 PI 1 ha promosso nei confronti di RE 1 senior l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro. L’atto esecutivo veniva notificato all’escusso in Germania, tramite l’Amtsgericht __________, il 17 marzo 2009. Al precetto esecutivo il debitore non ha interposto opposizione.

                                  C.   Avendo il 30 aprile 2009 la creditrice chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, il 2 luglio 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento di un credito vantato dall’escusso nei confronti della Banca __________ di __________, segnatamente la relazione n. __________ a lui intestata per un importo di fr. 64'747.60, rispettivamente al pignoramento di un credito vantato dallo stesso escusso nei confronti della banca W__________ di __________, segnatamente la relazione no. __________ a lui intestata per fr. 104'653.30. L’incasso degli averi presso la Banca __________ è avvenuto il 15 settembre 2009; il relativo riparto a favore della creditrice (fr. 63'896.40) è seguito il 21 dicembre successivo. Anche l’incasso degli averi presso la Banca W__________ è avvenuto il 15 settembre 2009.

                                  D.   Il 14 aprile 2010 RE 1 junior, che si era opposto alla realizzazione degli averi pignorati presso la Banca W__________, ha inoltrato presso la Pretura del Distretto di Lugano un’azione ex art. 107 cpv. 5 LEF volta all’estromissione dal pignoramento di cui all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, dell’importo di cui alla relazione bancaria allora intestata a CO 1 senior presso la Banca W__________ di __________ ed oggetto di deposito presso lo stesso ufficio di esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 103'624.40, di cui ha chiesto l’aggiudicazione. Tale causa veniva tuttavia stralciata dai ruoli con decisione dell’11 dicembre 2012 per mancata prestazione da parte dell’attore della cauzione processuale per ripetibili (fr. 6'000.-) stabilita dal Pretore del Distretto di Lugano con decreto del 19 ottobre 2012.

                                  E.   Con scritto/provvedimento del 5 luglio 2013 – anticipato via fax – l’CO 1 ha comunicato alle parti che l’importo pignorato di cui sopra sarebbe stato versato a favore della escutente.  

                                  F.   Contro tale provvedimento RE 1 junior è insorto con ricorso del 17 luglio 2013 redatto in lingua tedesca, poi tradotto in italiano su richiesta dell’CO 1 (art. 7 cpv. 5 LPR) il 5 agosto 2013 (data del timbro postale). Con il suo gravame l’insorgente – in estrema sintesi – chiede la suddivisione in parti uguali tra lui e la creditrice dell’importo depositato presso l’CO 1, sostenendo che tale somma sarebbe stata a lui destinata dal padre RE 1 senior. Egli contesta dipoi il modo di notifica della decisione impugnata (quella del 5 luglio 2013), in quanto pervenutagli soltanto via fax e non per raccomandata con ricevuta di ritorno; il che vale anche per suo padre, che non ha ancora ricevuto una tale comunicazione. Sia il Tribunale di Lugano sia l’Ufficio di esecuzione, sempre secondo il ricorrente, sono comunque al corrente che suo padre, già in data 5 settembre 2000, gli aveva intestato l’importo di liquidazione dell’assicurazione sulla vita tramite disposizione per il 1° luglio 2004.

                                  G.   Con osservazioni del 19 agosto 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La stessa conclusione è stata postulata dall’CO 1 nelle sue osservazioni del 28 agosto 2103, puntualizzando – tra l’altro – che il provvedimento impugnato è stato notificato sia al ricorrente sia al debitore (RE 1 senior) rispettivamente il 24 e il 26 luglio 2013 tramite l’Amtsgericht __________. Quanto al debitore, ha soggiunto l’ufficio, questi non ha formulato osservazioni al ricorso in quanto non è stato possibile intimargli il gravame all’indirizzo indicato e al quale sono stati intimati tutti gli atti esecutivi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Fatto salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 EF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

                                   2.   Nella fattispecie il provvedimento impugnato – ovvero la comunicazione alle parti che l’importo pignorato e depositato presso l’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a carico di RE 1 senior sarebbe stato versato alla creditrice – è datato 5 luglio 2013 ed è stato notificato/intimato al qui ricorrente (anche) in lingua tedesca, tramite l’Amtsgericht __________, il 24 luglio 2013 previa trasmissione via fax. Proposto già il 17 luglio 2013 e seguito dalla traduzione in lingua tedesca inoltrata il 5 agosto 2013 in ossequio all’art. 7 cpv. 5 LPR (cfr. ordinanza/assegno termine per la relativa traduzione dell’CO 1 del 23 luglio 2013, notificata al ricorrente il 30 luglio 2013), il reclamo è quindi tempestivo e sotto questo aspetto ammissibile. Quanto all’esternazione del ricorrente di avere ricevuto la comunicazione del provvedimento impugnato solo per fax e non per raccomandata con ricevuta di ritorno, la questione risulta superata, come visto, dalla notifica del 24 luglio 2013 avvenuta con l’ausilio dell’autorità giudiziaria del luogo di domicilio. Fosse del resto decisiva soltanto questa notifica, mal si comprende come mai il ricorrente non abbia riproposto il suo ricorso con riferimento a questa specifica circostanza.

                                   3.   Nella misura in cui reitera nel rivendicare diritti sulla somma pignorata nell’ambito dell’esecuzione diretta contro suo padre, il ricorrente trascura con ogni evidenza l’esito della petizione ex art. 107 cpv. 5 LEF da lui inoltrata il 14 aprile 2010 alla Pretura del Distretto di Lugano. La causa è infatti stata stralciata dai ruoli a seguito del mancato versamento da parte dell’attore (qui ricorrente) dell’importo di fr. 6'000.– che il Pretore del Distretto di Lugano gli aveva imposto come cauzione processuale. Come giustamente rilevato dall’CO 1 nelle sue osservazioni al ricorso, la procedura di rivendicazione del bene pignorato avviata dal ricorrente essendo terminata senza il riconoscimento della relativa pretesa, non vi è spazio per dare seguito alla richiesta – invero singolare – volta alla suddivisione tra le parti in causa della somma depositata presso l’CO 1 appartenente all’escusso RE 1 senior. Il testo dell’art. 107 cpv. 5 LEF è chiaro nel senso che se la pretesa del terzo sul bene pignorato è contestata – come avvenuto nella fattispecie – l’ufficio di esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, sempre secondo l’art. 107 cpv. 5 LEF, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto. Nella fattispecie, il terzo – ovvero il qui ricorrente – ha sì proposto l’azione, ma per finire vi ha di fatto rinunciato omettendo di prestare la cauzione processuale richiestagli dal giudice. Del resto, comunque sia, a giustificazione della propria rivendicazione l’insorgente non è andato oltre a delle mere affermazioni di parte non confortate dal benché minimo riscontro oggettivo.

                                   4.   Visto quanto precede il ricorso – proposto invero con leggerezza – va pertanto disatteso.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 107 cpv. 5 LEF, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– RE 1 junior,  ; –     .  

                                         Comunicazione:

–     CO 1;

–     RE 1 senior, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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