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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2014 15.2013.62

13 mars 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·932 mots·~5 min·3

Résumé

Legittimazione al ricorso. Compensazione in ambito di fallimento

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.62

Lugano 13 marzo 2014 EC/cj/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

vicecancelliere:

Cassina

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 21 maggio 2013 di

RI 1 già patr. dagli avv. __________ e __________, __________  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione emessa il 7 maggio 2013 nel fallimento della

PI 2, __________  

procedura interessante anche quali creditori:

1. PI 1 2. PI 3 __________     patr. dagli avv. __________ e __________, __________ 3. __________, __________    patr. dall’ RA 1 4. PI 4, __________     rappr. dall’__________, __________  

viste le osservazioni 17 giugno 2013 di __________, l’CO 1 e il comune di Lugano avendo esplicitamente rinunciato a determinarsi;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che il 6 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società PI 4;

                                  che con decisione del 17 agosto 2011 lo stesso Pretore ha autorizzato l’Ufficio a procedere alla liquidazione del fallimento facendo capo alla procedura sommaria (art. 231 LEF);

                                  che il 16 luglio 2012 l’Ufficio ha depositato la graduatoria e l’inven­tario;

                                  che in quest’ultimo atto l’Ufficio ha iscritto pro memoria un credito della fallita di fr. 4'150'000.– nei confronti di RI 1;

                                  che l’Ufficio ha pure inventariato valori di pertinenza della fallita presso la __________, per complessivi fr. 4'905'077.78, sui quali la banca ha rivendicato un diritto di pegno costituito a garanzia di crediti concessi a RI 1;

                                  che nella graduatoria l’Ufficio ha iscritto in terza classe tra l’altro un credito di fr. 4'068'218.256 a favore di RI 1, uno di fr. 5'514'611.73 a favore di __________ e uno di fr. 5'864'519.48 a favore di PI 3;

                                  che il 12 aprile 2013 la __________ ha

                                  estinto i mutui concessi a RI 1 di complessivi fr. 4'375'078.31 facendo capo al ricavo della realizzazione dei titoli e degli altri valori esistenti sul deposito titoli della fallita, surrogando la massa fallimentare della PI 2 nei propri diritti creditori nei confronti di RI 1 e cedendo alla stessa le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;

                                  che il 15 aprile 2013 RI 1 ha dichiarato all’Ufficio di compensare il credito della massa fallimentare nei suoi confronti con il suo credito personale nei confronti della fallita e chiesto la consegna delle cartelle ipotecarie;

                                  che con provvedimento 7 maggio 2013 l’CO 1 ha comunicato al ricorrente di voler aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria, e pertanto l’evasione da parte della Pretura delle due azioni di contestazione inoltre contro la stessa, prima di entrare nel merito di un’eventuale compensazione;

                                  che con il ricorso in esame RI 1 chiede di annullare la decisione del 7 maggio 2013 e di ordinare all’CO 1 di adottare entro 30 giorni una decisione in merito all’esercizio del suo diritto di compensazione;

                                  che legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure al­l’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nel­l’am­­bito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17);

                                  che nella fattispecie RI 1 non è quindi legittimato a ricorrere contro l’operato dell’CO 1, perché il suo credito di fr. 4'068'218.256 contro la fallita è stato pignorato il 28 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro di lui da un terzo creditore;

                                  che avendo così perso il diritto di disporre del credito pignorato senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 cpv. 1 LEF; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 8 ad art. 96), egli non è più legittimato a intervenire nella procedura fallimentare in modo autonomo;

                                  che a prescindere dalla sua irricevibilità, il ricorso si rivela comunque infondato;

                                  che, in effetti, un credito contro il fallito può, alle condizioni degli art. 213 e 214 LEF, essere compensato solo con un credito del fallito e non con un credito della massa;

                                  che la compensazione di un credito della massa è possibile unicamente con un credito contro la massa, in particolare con la pretesa del creditore volta al versamento del dividendo (DTF 76 III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret, Commentaire romand de la LP [2005], n. 29 ad art. 213; Stäubli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed. [2010], n. 38 ad art. 213);

                                  che la compensazione ipotizzata dal ricorrente non può dunque avvenire prima che lo stato di ripartizione diventi esecutivi;

                                  che anche nel merito la decisione impugnata non darebbe adito a critiche, se non che la questione della compensazione andrebbe rinviata non solo fino al deposito della graduatoria ma addirittura fino a quando la decisione sul dividendo spettante al credito del ricorrente sarà definitiva;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; – __________. __________ e __________, __________; –; –.  

                                  Comunicazione all’CO 1, e all’PI 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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