Incarto n. 15.2013.52
Lugano 7 agosto 2013 EC/fp/sdb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Jaques ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 maggio 2013 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’avv. PA 1
viste le osservazioni:
– 20 giugno 2013 di PI 1, __________;
– 21 giugno 2013 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 29 maggio 2013 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 1’408.95 oltre interessi e spese;
che al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;
che con proposta di giudizio 14 febbraio 2013, passata in giudicato, il Friedensrichteramt __________ ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 1'058.95 oltre accessori e ha respinto l’opposizione interposta dell’escusso al precetto esecutivo;
che il 29 aprile 2013 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento;
che il 3 maggio 2013 l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento;
che con ricorso 23 maggio 2013 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento, argomentando che la giudice di pace di __________ non sarebbe stata competente ad emettere la decisione del 14 febbraio 2013, in quanto egli sarebbe domiciliato in Ticino da 12 anni e mai avrebbe sottoscritto le condizioni generali di PI 1, che sembrerebbero prevedere la sede della procedente come foro competente in caso di litigio;
che egli mai avrebbe ricevuto la proposta di giudizio e mai avrebbe visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;
che con osservazioni 20 giugno 2013 PI 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto, argomentando che la giudice di pace di __________ le avrebbe comunicato che la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 sarebbe stata trasmessa a RI 1 per raccomandata, ma quest’ultimo non l’avrebbe ritirata;
che con osservazioni 21 giugno 2013 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto, in quanto RI 1 è stato correttamente escusso al proprio domicilio;
che il foro ordinario dell’esecuzione è situato al domicilio dell’escusso (art. 46 LEF);
che per “domicilio” s’intende la nozione omonima del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo dove la persona, in modo riconoscibile dai terzi, dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 125 III 100 ss.; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 40 ad art. 46; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 2000, n. 10 ad art. 46);
che nel caso concreto, è pertanto corretta la prosecuzione dell’esecuzione al foro del domicilio del ricorrente;
che la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata da un giudice territorialmente incompetente (o ritenuto tale dall’escusso) non è nulla;
che la censura d’incompetenza territoriale del giudice del rigetto deve essere fatta valere con il rimedio di diritto previsto dal CPC e nel termine prescritto dalla legge;
che la stessa non può invece più essere poi invocata davanti all'autorità di vigilanza allo stadio della continuazione dell'esecuzione (CEF 24 aprile 2006, inc. 15.2005.144);
che questa giurisprudenza corrisponde ai principi posti dal Tribunale federale secondo cui una decisione è nulla – e quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto quando: 1) è affetta da un difetto particolarmente grave; 2) il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile; 3) l’ammissione della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 ss.);
che il Tribunale federale cita quali difetti sostanziali gravi l’incompetenza funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF 129 I 364, cons. 2.1);
che la critica ricorsuale relativa alla competenza per territorio del giudice del rigetto dell’opposizione è quindi inammissibile in questa sede;
che il creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga l’opposizione;
che nella fattispecie la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 del Friedensrichteramt __________ è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato;
che sulla base di tale decisione – prodotta dalla creditrice procedente – l’CO 1 era pertanto legittimato a dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.2. con riferimenti);
che il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la proposta di giudizio e di non aver mai visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;
che tale argomento ricorsuale, se fosse fondato, porterebbe a considerare la sentenza non passata in giudicato ed ancora suscettibile d’impugnazione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);
che intanto l’allegazione del ricorrente è contraddetta dal fatto ch’egli stesso ha prodotto con il ricorso la decisione di rigetto dell’opposizione;
che sulla decisione figura l’attestazione di passaggio in giudicato che il ricorrente non contesta, come non contesta l’affermazione di controparte (osservazioni, a pag. 2) secondo cui la decisione gli è stata notificata per raccomandata, ch’egli però non ha ritirato;
che RI 1 doveva aspettarsi tale notifica, siccome è stato regolarmente citato all’udienza del 14 febbraio 2013, come risulta dalla sua presa di posizione del 19 febbraio 2013 allegata al ricorso;
che in ogni caso l’inizio del decorso di un termine non può essere differito a piacimento (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);
che il principio della buona fede impone infatti al destinatario di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3 con riferimenti);
che la ricezione dell’avviso di pignoramento, malgrado la pretesa mancata notifica della decisione del giudice di pace di __________, imponeva pertanto al ricorrente dapprima di informarsi presso l’Ufficio e ottenere da quest’ultimo una copia della decisione (di cui, come visto, dispone peraltro di un esemplare), e poi di impugnare la stessa nelle vie ricorsuali previste dal CPC;
che al riguardo il ricorrente non sostiene di aver inoltrato un gravame limitandosi ad affermare che è sua intenzione procedere in tal senso e non dimostra pertanto che la decisione del giudice di pace di __________ non sia passata in giudicato;
che di conseguenza l’CO 1, dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, ha correttamente operato;
che da quanto precede discende che il ricorso è respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1, 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.