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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.05.2013 15.2013.39

26 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·926 mots·~5 min·4

Résumé

Diritto alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici esecuzioni e fallimenti

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.39

Lugano 26 maggio 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 aprile 2013 di

RI 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento con il quale l’Ufficio ha deciso di non cancellare l’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1      

viste le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con PE n. __________ del 7/9 dicembre 2011 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 145'956.35 oltre accessori indicando quale titolo di credito “Opere da impresario costruttore in via __________ Mappale n. __________ RFD – conteggio riepilogativo finale”;

                                         che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione;

                                         che il 12 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI 1;

                                         che con pubblicazione sul FUSC e sul FUCT del __________ __________ 2013 l’PA 1 ha reso noto che la procedura di liquidazione sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione entro il __________ __________ 2013, anticipando fr. 3'000.00 per le spese;

                                         che non avendo nessun creditore anticipato le spese, il fallimento di PI 1 è stato chiuso per mancanza di attivo;

                                         che con scritto 5 marzo 2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 la cancellazione della procedura esecutiva n. __________ a seguito della chiusura del fallimento della creditrice;

                                         che il 7 marzo 2013 l’ufficio ha comunicato alla debitrice di aver cancellato l’esecuzione;

                                         che il 9 aprile 2013 l’Ufficio ha scritto a RI 1 che, contrariamente a quanto comunicato il 7 marzo 2013, l’esecuzione n. __________ è sempre pendente con opposizione, in quanto la chiusura del fallimento di PI 1 per mancanza di attivi non è sufficiente per cancellarla;

                                         che con ricorso 22 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 9 aprile 2013 e di cancellare l’esecuzione n. __________, rilevando in particolare che la decisone impugnata sarebbe illegale in quanto l’Ufficio non potrebbe riformare una propria decisione ma tale compito sarebbe spettato a questa Camera adita con ricorso ex art. 17 LEF;

                                         che con il suo agire l’Ufficio avrebbe privato la reclamante del doppio grado di giurisdizione;

                                         che delle osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario in seguito;

                                         che l’art. 8a LEF stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti;

                                         che gli uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi – tranne ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso le stesse – in merito a procedimenti esecutivi chiusi da più di 5 anni (art. 8a cpv. 4 LEF);

                                         che per chiusura del procedimento s’intende, in particolare (cfr. CEF 12 gennaio 2005, inc. 15.2004.186):

a)  il pagamento integrale del debito in seguito a realizzazione;

b)  il pagamento integrale del debito, effettuato dal debitore presso l’ufficio o confermato dal creditore (senza dichiarazione di ritiro dell’esecuzione);

c)  la scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154 LEF;

d)  l’omologazione del concordato, per tutte le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria;

                                         che la sospensione della procedura di fallimento dell’escutente per mancanza di attivo non rientra nelle fattispecie di chiusura del procedimento esecutivo sopra menzionate che permetterebbero di non dar notizia a terzi decorsi 5 anni;

                                         che infatti la chiusura del fallimento per mancanza di attivi non determina in sé la fine della personalità giuridica dell’ente giuridico fallito (cfr. art. 159 cpv. 5 ORC);

                                         che l’Ufficio, accortosi dell’errore commesso con la decisione del 7 marzo 2013, ha correttamente riformato la stessa rendendola conforme a quanto previsto all’art. 8a LEF, trattandosi di un caso di nullità giusta l’art. 22 LEF, siccome l’errata cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere “l’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”, ovvero chi chiede informazioni sulla situazione esecutiva dell’escusso;

                                         che comunque questo agire non ha pregiudicato in alcun modo il diritto della ricorrente al doppio grado di giurisdizione, atteso che contro il provvedimento di riconsiderazione RI 1 ha potuto interporre ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera;

                                         che la ricorrente deve essere rinviata a far valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.), fermo restando che l’esecuzione in ogni caso si estinguerà al momento della cancellazione della società escutente dal registro di commercio (CEF 1° marzo 2001, inc. 15.2000.208, cons. 2.1) in virtù dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC;

                                         che alla luce di quanto considerato, l'operato dell'CO 1 va confermato e il ricorso di conseguenza respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 8a, 17 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –   .  

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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