Incarto n. 15.2013.130
Lugano 28 gennaio 2014 EC/ww/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente, Jaques e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 ottobre 2013 nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente da
1.PI 1 rappr. dall’RA 1 2.PI 2 rappr. dall’RA 2 3.PI 3 4.PI 4 5.PI 5 6.PI 6
viste le osservazioni 12 dicembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 16 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha pignorato l’importo di fr. 7'610.– presente sul conto della debitrice presso lo stesso ufficio e, limitatamente a fr. 36'221.–, un conto bancario presso la __________;
che con ricorso 2 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, reputandolo abusivo;
che per essa il pignoramento è avvenuto contro la propria volontà e senza previa informazione;
che a mente della ricorrente il pignoramento dovrebbe essere annullato perché sono ancora pendenti un ricorso di diritto amministrativo, alcune azioni risarcitorie e un “esposto-denuncia”, che avrebbero effetto sospensivo;
che costei chiede la restituzione di quanto pignorato perché “già stanziato per lavori urgenti da saldare” e necessario per il proprio sostentamento;
che nelle sue osservazioni l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio reputa tardivo il ricorso presentato solo il 4 dicembre 2013, ricordando in particolare che il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa già il 5 novembre 2013 e che l’Ufficiale, in occasione di una riunione tenutasi il successivo 15 novembre, le aveva spiegato la procedura adottata dall’ufficio nell’ambito del pignoramento;
che il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 12 dicembre 2013 per la decisione senza che l’ufficio abbia dapprima proceduto all’intimazione alle controparti;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che a differenza di quanto sostiene, RI 1 ha avuto conoscenza del pignoramento al più tardi il 22 ottobre 2013;
che infatti, come emerge dagli atti prodotti unitamente al ricorso, essa ha indicato di proprio pugno di aver ricevuto dal consulente bancario di __________ già il 22 ottobre 2013 la comunicazione del pignoramento fatta dall’ufficio alla banca il precedente 16 ottobre;
che una copia del verbale di pignoramento trasmessole dall’ufficio per posta A il 5 novembre 2013 è del resto accluso al ricorso;
che pertanto il termine d’impugnazione di dieci giorni era irrimediabilmente scaduto quando, il 4 dicembre 2013, Nivette Robbiani ha presentato il ricorso in esame;
che tale atto, siccome tardivo, è inammissibile;
che anche se così non fosse, lo stesso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;
che infatti per ciascuna delle esecuzioni in esame l’escussa è stata avvisata che il pignoramento avrebbe avuto luogo al suo domicilio il 18 marzo 2013 (cfr. avvisi di pignoramento acclusi alle osservazioni dell’Ufficio);
che a causa della sua assenza alla data prevista, il pignoramento è stato eseguito senza che l’escussa potesse essere sentita;
che ad ogni modo i conti pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e sono quindi illimitatamente pignorabili, anche contro la volontà dell’escussa;
che il “ricorso di diritto amministrativo per ritardata e denegata giustizia” del 23 gennaio 2012, le “azioni risarcitorie” del maggio-giugno 2005 e l’“esposto-denuncia” del 20 settembre 2013 citati dalla ricorrente (ma non prodotti) non sospendono per legge le esecuzioni in corso;
che dal profilo esecutivo, infatti, oltre ai motivi previsti dagli art. 57 a 62 e 123 LEF, solo un provvedimento giudiziario nel senso degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF è idoneo a sospendere un’esecuzione;
che nessuno di quei motivi risulta sussistere nella fattispecie e nemmeno la ricorrente lo pretende;
che le altre recriminazioni fatte valere dall’escussa non riguardano direttamente le esecuzioni in questione ma pretese sulle quali né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza hanno la competenza di statuire;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
; urigo; ; ; ; ; .
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.