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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2014 15.2013.129

8 mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·527 mots·~3 min·3

Résumé

Pignoramento di un credito dell'escusso sorto nell'ambito di una procedura di divisione successoria. Ricorso per asserita inesistenza del credito pignorato

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.129

Lugano 8 maggio 2014 EC/cj/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2013 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1)  

contro  

l’operato dell’CO 1, o meglio contro il pignoramento eseguito il 22 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1 (patrocinata dall’ PA 2) PI 2 (rappr. dall’RA 1)  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’CO 1, RI 1 e PI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso dei propri crediti;

                                  che a favore di queste esecuzioni, il 22 ottobre 2013 l’UEF ha pignorato “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________”;

                                  che con ricorso del 16 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, ribadendo quanto già evidenziato in un precedente ricorso del 4 dicembre 2013 (inc. n. 15.2013.124) e in una procedura tuttora pendente davanti alla Pretura di __________ (inc. CA.2013.406), ovvero che l’UEF, in contrasto con quanto stabilito nella sentenza del 18 gennaio 2013 del Tribunale della __________, invece di far sì che la proprietà della part. __________ RFD di __________ venisse trasferita alla ricorrente dietro versamento di un conguaglio a favore dei fratelli, al contrario ha acconsentito all’attribuzione della proprietà ai fratelli con obbligo per loro di versare un conguaglio a favore della ricorrente;

                                  che per questo motivo la ricorrente pretende che il credito pignorato nei suoi confronti è inesistente e il pignoramento impugnato da annullare;

                                  che in realtà il trasferimento ai fratelli del noto fondo è avvenuto nel quadro della divisione della successione della madre, in cui l’ufficiale dell’UEF di Riviera, in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, è intervenuto al posto della ricorrente nella sua qualità di autorità nel senso dell’art. 609 cpv. 1 CC;

                                  che il ricorso presentato da RI 1 già il 4 dicembre 2013 contro l’operato dell’UEF nella procedura di divisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza separata in data    odierna (inc. n. 15.2013.124);

                                  che venute meno le censure formulate contro la sottoscrizione del contratto di divisione ereditaria del 29 agosto 2013, il pignoramento del credito dell’escussa nei confronti dei fratelli si rivela ineccepibile;

                                  che il ricorso va pertanto respinto;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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