Incarto n. 15.2013.129
Lugano 8 maggio 2014 EC/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2013 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il pignoramento eseguito il 22 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’ PA 2) PI 2 (rappr. dall’RA 1)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’CO 1, RI 1 e PI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che a favore di queste esecuzioni, il 22 ottobre 2013 l’UEF ha pignorato “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________”;
che con ricorso del 16 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, ribadendo quanto già evidenziato in un precedente ricorso del 4 dicembre 2013 (inc. n. 15.2013.124) e in una procedura tuttora pendente davanti alla Pretura di __________ (inc. CA.2013.406), ovvero che l’UEF, in contrasto con quanto stabilito nella sentenza del 18 gennaio 2013 del Tribunale della __________, invece di far sì che la proprietà della part. __________ RFD di __________ venisse trasferita alla ricorrente dietro versamento di un conguaglio a favore dei fratelli, al contrario ha acconsentito all’attribuzione della proprietà ai fratelli con obbligo per loro di versare un conguaglio a favore della ricorrente;
che per questo motivo la ricorrente pretende che il credito pignorato nei suoi confronti è inesistente e il pignoramento impugnato da annullare;
che in realtà il trasferimento ai fratelli del noto fondo è avvenuto nel quadro della divisione della successione della madre, in cui l’ufficiale dell’UEF di Riviera, in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, è intervenuto al posto della ricorrente nella sua qualità di autorità nel senso dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che il ricorso presentato da RI 1 già il 4 dicembre 2013 contro l’operato dell’UEF nella procedura di divisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza separata in data odierna (inc. n. 15.2013.124);
che venute meno le censure formulate contro la sottoscrizione del contratto di divisione ereditaria del 29 agosto 2013, il pignoramento del credito dell’escussa nei confronti dei fratelli si rivela ineccepibile;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.