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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2013 15.2013.128

18 décembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,096 mots·~5 min·2

Résumé

Carenze formali di un ricorso ex art. 17 LEF. Esame d'ufficio della nullità della decisione impugnata

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.128

Lugano 18 dicembre 2013 CC/fp//fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo sul ricorso 1° ottobre 2013 di

 RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 aprile 2013 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1 PI 2 entrambi rappresentati dall’RA 1 PI 3  

Esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Nelle esecuzioni n. 704536, 704537, 704538, 705925 e 706706 promosse dalla PI 1, dallo PI 2 e da PI 3 nei confronti di RI 1, il 16 aprile 2013 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Guadagno

                                         Debitore                               fr.  2'833.00       66%

                                         Coniuge                               fr.  1'445.00       34%

                                         Totale mensile                      fr   4'278.00    100%

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                     fr.  1'700.00

                                         Affitto                                  fr.    818.00

                                         Riscaldamento                      fr.    200.00

                                         Cassa malati                         fr.    812.00

                                         Trasferte                               fr.    100.00

                                         Leasing autovettura al 50%   fr.    218.00

                                         Totale                                   fr   3'848.00    100%

                                         Quota del debitore                fr.  2'539.68       66%

                                         Trattenuta                             fr.    293.00

                                  B.   Con ricorso 29 aprile 2013 RI 1 e sua moglie M__________ si sono aggravati contro il predetto provvedimento, chiedendo di riconoscere nel computo del minimo esistenziale dell’escusso ulteriori spese mensili connesse all’uso dell’autovettura.

                                  C.   Con sentenza 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.44) la scrivente Camera ha respinto il ricorso di RI 1 e dichiarato irricevibile quello di sua moglie M__________ per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

                                  D.   Con scritto 1° ottobre 2013 in lingua tedesca RI 1 ha chiesto all’CO 1 la revoca immediata del pignoramento, argomentando in sostanza di non riuscire a vivere con fr. 200.– al mese, in particolare a causa della sua malattia che gli ha procurato in passato e continua a procurargli tuttora ingenti costi.

                                  E.   Avendo considerato il predetto scritto quale ricorso contro il verbale di pignoramento, con raccomandata 26 novembre 2013 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla traduzione del gravame in lingua italiana, pena la sua inammissibilità, giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR.

                                  F.   Con scritto 11 dicembre 2013 l’Ufficio ha comunicato a questa Camera che il termine impartito al ricorrente è decorso infruttuoso e che pertanto il gravame andrebbe dichiarato irricevibile.

Considerato

in diritto:                 1.   La procedura di ricorso ex art. 17 LEF è disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). L’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive in particolare che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana. Qualora così non fosse, l’organo di esecuzione fissa un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR).

                                         A prescindere dalle carenze formali dell’atto di ricorso, l’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù del­l’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 30 consid. 2; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).

                                   2.   Nel caso in rassegna, dal tracciamento degli invii della Posta presente agli atti emerge che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’invito dell’Ufficio a tradurre il ricorso in lingua italiana il 27 novembre 2013. Ciononostante, egli non ha mai dato seguito a quanto richiesto, sicché il gravame andrebbe dichiarato irricevibile per tale motivo. Occorre ancora esaminare se la decisione impugnata non sia eventualmente da considerare nulla, ciò che però nel caso concreto non appare manifesto. L’allegazione secondo cui a causa dei costi procurati dalla sua malattia l’escusso disporrebbe solo di fr. 200.– al mese per vivere è infatti generica – egli non specifica in che consistono tali spese né per quale motivo esse non sono prese a carico dalla cassa malati o dall’organo preposto al versamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI – e non è sostanziata con documenti atti a comprovarne il pagamento. Mal si comprende inoltre perché l’escusso non l’ha formulata già nel ricorso da lui inoltrato il 29 aprile 2013 contro lo stesso pignoramento, se non limitatamente alle sole spese di trasferta a scopo medico. E al proposito si ricorda che la Camera ha confermato la correttezza della decisione impugnata, rinunciando addirittura, per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, a decurtare le spese di leasing per l’automobile dell’escusso, malgrado egli non avesse dimostrato che un veicolo privato fosse indispensabile per le trasferte in questione (CEF 8 luglio 2013, inc. 15.2013.44).

                                   3.   È a ogni modo fatta riserva della possibilità per l’escusso di chiedere in ogni tempo all’Ufficio una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, presentando un’istanza redatta in italiano, qualora siano sorte dopo l’esecuzione del pignoramento nuove spese da computare nel suo fabbisogno minimo, quali la franchigia e le aliquote percentuali (partecipazioni) in linea di principio a carico del­l’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.). Egli dovrà però dimostrare di avere effettivamente pagato tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (cfr. DTF 129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.2010.2, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).

                                   4.   Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai procedenti per la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali nemmeno è necessario intimare la presente sentenza (cfr. CEF 23 giugno 2009, inc. n. 15.2009.66 consid. 4).

                                   5.   Giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 7 cpv. 5 LPR e 61, 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.    Notificazione a    .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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