Incarto n. 15.2013.114
Lugano 27 febbraio 2014 CC/ww/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente, Jaques e Epiney-Colombo
vicencancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di
RI 1 , patrocinata dagli avvocati PA 1 e ,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’ambito del fallimento di
CO 2
procedura che interessa anche
PI 1 , PI 2 , PI 3 , PI 4 tutte patrocinate dall’avv. PA 3
Viste le osservazioni 24 ottobre 2013 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 e le osservazioni 30 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno
esaminati gli atti e i documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito della liquidazione del fallimento della società CO 2, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ l’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno ha reso noto che il 1° ottobre 2013 dalle ore 15:00 avrebbe avuto luogo un’asta pubblica per la vendita del brevetto europeo n. __________ depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti il __________;
che con scritto trasmesso all’Ufficio tramite fax alle ore 12:53 del 1° ottobre 2013 i creditori PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 hanno rivendicato la proprietà sul brevetto europeo oggetto dell’incanto, postulando l’annullamento dell’asta e l’apertura della procedura di rivendicazione;
che alla data e ora previste per l’incanto, l’Ufficiale ha messo al corrente gli astanti – tra cui D__________ in rappresentanza della società ungherese RI 1 (cfr. doc. C, ricorso 11 ottobre 2013) e __________ F__________
in nome e per conto delle rivendicanti (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013) – della predetta rivendicazione;
che RI 1 ha nondimeno chiesto all’Ufficio di procedere con l’incanto e di aggiudicare quindi al miglior offerente il noto brevetto, mentre le rivendicanti hanno ribadito la loro opposizione alla messa all’asta del bene in questione (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);
che dopo discussione, con decisione scritta 1° ottobre 2013 l’Ufficiale ha annullato l’incanto e disposto che, una volta chiariti i diritti di proprietà sul brevetto, l’amministrazione fallimentare avrebbe pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale la data dell’eventuale nuovo incanto (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);
che con ricorso 11 ottobre 2013 RI 1 chiede che il predetto provvedimento venga annullato, che la rivendicazione sia dichiarata perenta e che sia fatto ordine all’amministrazione del fallimento di procedere a una nuova asta;
che in via subordinata, oltre a ribadire quanto già domandato in via principale, la ricorrente postula che alle rivendicanti sia assegnato il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di rivendicazione;
che con osservazioni 24 ottobre 2013 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, sostenendo in particolare che l’insorgente non è legittimata a ricorrere;
che con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio chiede anch’esso la reiezione del ricorso, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni delle resistenti;
che la legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Cometta/ Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);
che legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio (cfr. DTF 129 III 595 consid. 3; 120 III 107 consid. 2; 112 III 1 consid. 1b), ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (cfr. CEF 3 febbraio 2014, inc. 15.2013.126 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 140 e segg. ad art. 17 LEF) e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (cfr. Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LEF);
che, nel caso in rassegna, la ricorrente motiva la propria legittimazione a ricorrere, sostenendo di essere stata privata della possibilità di vedersi aggiudicato il brevetto nelle modalità stabilite nell’avviso d’incanto (cfr. ricorso, pag. 2 ad 3);
che quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali partecipanti all’incanto, non essendo infatti scontato che l’insorgente si sarebbe aggiudicata il bene venduto all’asta;
che di conseguenza la ricorrente non può considerarsi colpita in misura maggiore di chiunque altra persona interessata all’asta e quindi pregiudicata dall’annullamento dell’incanto, sicché essa non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato;
che a prescindere dalla legittimazione a ricorrere, le ulteriori conclusioni in via principale e subordinata della ricorrente si rivelano pure premature, l’amministrazione del fallimento non avendo ancora deciso sulla rivendicazione delle resistenti, ovvero se restituire il bene rivendicato o se impartire alle rivendicanti il termine di 20 giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del merito (cfr. art. 242 LEF);
che alla luce di quanto precede, il ricorso è irricevibile, ragione per cui non è necessario chinarsi sul merito del gravame;
che non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– e , ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.