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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2013 15.2013.111

19 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,031 mots·~5 min·3

Résumé

Ritiro dell'opposizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.111

Lugano 19 novembre 2013 CC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo sul ricorso 28 ottobre 2013 di

 RI 1   RI 2  entrambi patrocinati dall’avv.  PA 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI 1   patrocinata dall’  RA 1   

viste le osservazioni 6 novembre 2013 di PI 1 e 12 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che su domanda di PI 1 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 ed RI 2 i precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02, ciascuno per l’incasso di due crediti di fr. 30'000.– e di fr. 5'007.35 oltre accessori;

                                         che, avendo gli escussi interposto opposizione, con istanze 27 febbraio 2013 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente al credito di fr. 30'000.–;

                                         che in sede di udienza di discussione, tenutasi il 10 giugno 2013, PI 1 ha confermato la domanda di rigetto provvisorio dell’op­posizione, riducendo tuttavia la propria pretesa a fr. 25'000.– oltre accessori;

                                         che in quell’occasione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo (doc. D, pagg. 1 e 2):

                                                  “1.

                                                   Limitatamente all’import[o] ridotto viene ritirata l’opposizione interposta al Precetto esecutivo n. __________ dell’__________, notificato in data 18 febbraio 2013.

                                                   2.

                                                   La parte istante si impegna a non procedere con l’incasso, in quanto vi[s] sono delle trattative per la vendita dell’appartamento alla qui istante.

                                                   3.

                                                   Non appena le parti avranno firmato una promessa di compra-vendita del bene in oggetto, valendo l’importo di fr. 25'000.-- come acconto sul prezzo, la parte istante ritirerà le procedure esecutive.”;

                                         che a seguito del predetto accordo il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;

                                         che fondandosi sulla dichiarazione di ritiro dell’opposizione di cui al punto 1 dell’accordo, con domanda 8 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle note esecuzioni limitatamente all’importo di fr. 25'000.– oltre accessori;

                                         che in data 21 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha

                                         emesso nei confronti di ciascun escusso l’avviso di pignoramento per un importo di fr. 31'813.85, comprensivo di interessi e spese;

                                         che con ricorso 28 ottobre 2013 RI 1 ed RI 2 si aggravano contro i rispettivi avvisi di pignoramento, chiedendone l’annullamento e postulando il mantenimento della loro opposizione ai precetti esecutivi, nonché la cancellazione dal registro delle esecuzioni delle registrazioni concernenti la domanda di pignoramento, poiché il verbale di udienza 10 giugno 2013 incorporerebbe una mera transazione giudiziale anziché una dichiarazione di ritiro dell’esecuzione o una sentenza di rigetto dell’opposizione e inoltre perché la procedente non avrebbe rispettato gli accordi presi dinanzi al Pretore, sicché i precetti esecutivi in questione sarebbero da considerarsi ancora gravati da opposizione totale;

                                         che la procedente (con osservazioni 6 novembre 2013) così come l’Ufficio di esecuzione di Lugano (con osservazioni 12 novembre 2013) postulano la reiezione del gravame per motivi di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo;

                                         che, visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell'opposizione chiaro e univoco, non soggetto ad interpretazione, può e deve essere preso in considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento dell’esecuzione (CEF 30 dicembre 2003 inc. 15.2003.198, consid. 4);

                                         che l’escusso, ove abbia manifestato la volontà di ritirare l’opposi­zione mediante una dichiarazione scritta rilasciata al procedente, il quale a sua volta ha trasmesso detta dichiarazione all’ufficio di esecuzione, non può più sottrarsi alle conseguenze di tale ritiro sostenendo di non essere vincolato alla propria dichiarazione (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 74 LEF; DTF 51 III 35);

                                         che una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposi­zione è irrevocabile e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (cfr. Ruedin, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art. 74 LEF; Bessenich, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF; DTF 62 III 125).

                                         che, nel caso in rassegna, malgrado sia inclusa in un accordo transattivo, la dichiarazione degli escussi di ritiro parziale dell’opposizio­ne è chiara e univoca e non dipende da condizioni o riserve;

                                         che pertanto, contrariamente a quanto da loro sostenuto, è irrilevante la questione di sapere se la procedente abbia o meno rispettato le pattuizioni di cui ai punti 2 e 3 dell’accordo (doc. D, pagg. 1 e 2), il ritiro dell’opposizione essendo appunto indipendente dall’os­servanza delle medesime, tanto che il Pretore ha stralciato la causa di rigetto dell’opposizione con effetto immediato;

                                         che in merito all’impegno dell’escutente a non procedere con l’incasso (punto 2 dell'accordo) il Pretore non ha invece sospeso le

                                         esecuzioni come avrebbe potuto fare se gli escussi l’avessero chiesto (cfr. art. 85 LEF);

                                         che l’Ufficio ha quindi agito correttamente laddove ha emesso gli avvisi di pignoramento sulla base della domanda di proseguimento delle esecuzioni presentata dalla procedente unitamente al verbale di discussione 13 giugno 2013, in cui gli escussi dichiarano di ritirare l’opposizione limitatamente all’importo capitale di fr. 25'000.–;

                                         che rimane comunque salva la facoltà per gli escussi di chiedere la sospensione delle esecuzioni (art. 85 e 85a LEF);

                                         che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

                                         che la presente sentenza rende priva d’oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo;

                                         che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati in particolare gli art. 17, 20a, 74, 85 LEF, 61, 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–      ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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