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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.10.2013 15.2013.106

20 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·699 mots·~3 min·2

Résumé

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito

Texte intégral

Incarto n. 15.2013.106

Lugano 20 ottobre 2013 FP/ec/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di

RI 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1    

viste le osservazioni 16 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;

esaminati atti documenti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’8 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'518.90 oltre interessi e spese. Quale causale del credito essa ha indicato “Krankenversicherung/Leistungsaushilfe Art. 19 Abs. 1 KVV. Schreiben vom 25.01.2013; Schreiben vom 18.02.2013”.

                                         Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con decisione del 17 giugno 2013 la creditrice – fondandosi sull’art. 49 LPGA l’ha respinta in via definitiva.

                                  B.   Il 24 settembre 2013 la procedente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la predetta decisione. Donde l’emissione nei confronti dell’escussa della comminatoria di fallimento datata 27 settembre 2013, notificatale il 3 ottobre successivo.

                                  C.   Con ricorso dell’11 ottobre 2013 RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo che le prestazioni di fisioterapia pagate dall’escutente “spettavano alla Fisioterapia T__________ rappresentata dai Sigg. __________ e __________

Rietschoten” e che l’importo posto in esecuzione “è stato incassato sia dalla TRI 1 e erroneamente anche dalla Fisioterapia A__________”, per poi asserire che, dalla documentazione di cui è a conoscenza (conteggi di fine rapporto di collaborazione con la Fisioterapia T__________ rappresentata dalle persone citate sopra), il rimborso di tale somma spetta alla Fisioterapia A__________, con la quale essa è in contatto per definire e risolvere la questione.

                                  D.   Con osservazioni del 16 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso. Il ricorso non è stato notificato alla creditrice per osservazioni.

Considerando

in diritto:

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

                                         –    l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –    l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                         –    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                         –    l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                         Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                   2.   Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano sulla base della menzionata decisione 17 giugno 2013 con la quale la procedente ha rigettato in via definitiva l’opposizione al relativo precetto esecutivo) adducendo motivi di merito, ossia pretendendo di non essere debitrice della somma menzionata nella comminatoria di fallimento, dato che tale debito, stando ai conteggi di cui è a conoscenza, sarebbe a carico di un altro soggetto (ossia della Fisioterapia A__________); argomento che – come rilevato – sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

                                   3.   Ne discende l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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